CONTRASTO INTERPRETATIVO RIMESSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE EX ART. 363-bis C.P.C. SULL’APPLICABILITA’ DELL’ART. 1284, CO. 4, C.C. AI CREDITI DI LAVORO

Tribunale Parma, Sez. lavoro, ordinanza 3 agosto 2023, n. 1453

 

In merito all’applicabilità dell’art. 1284 co. 4 c.c. ai crediti di lavoro, si registra un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito.

Secondo alcune pronunce, questa norma verrebbe derogata, in ambito lavoristico, dalla disciplina speciale di cui all’art. 429 co. 3 c.p.c., in base al quale: “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.

Si tratta di una disciplina di favore per il lavoratore, dato che è previsto che anche ì suoi crediti di valuta, che in base ai principi generali sarebbero soggetti al principio nominalistico, siano oggetto di rivalutazione, cosi proteggendo il prestatore di lavoro dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento monetario.

Sarebbe allora preclusa l’applicazione dell’art. 1284 co. 4 c.c., norma di generale applicazione, avendo il legislatore inteso riservare una regolamentazione settoriale a questa particolare materia in ragione del preminente valore costituzionale degli interessi coinvolti (v. in tal senso, a es., Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, n. 75).

Secondo un diverso indirizzo, invece, non vi sarebbero ostacoli ad applicare l’art. 1284 co. 4 c.c. anche ai crediti di lavoro. Ciò in quanto l’art. 429 co. 3 c.c., nel prevedere che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale (oltre alla rivalutazione), opererebbe un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza: sia al co. 1, in cui viene stabilito – mediante rinvio alla determinazione annuale effettuata con decreto ministeriale – il saggio generale degli interessi legali, sia al co. 4, che prevede che dalla domanda giudiziale – in caso di mancata determinazione convenzionale del tasso di interesse – “il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

A sostegno di tale orientamento si osserva anche che, da un lato, la ratio di scoraggiare la resistenza dilatoria a iniziative giudiziali fondate, che ha ispirato l’introduzione del meccanismo disincentivante di cui all’art. 1284 co. 4 c.c., sussiste anche in ambito lavoristico; dall’altro, che, paradossalmente, la tesi dell’inapplicabilità della norma in esame ai crediti di lavoro finirebbe per fornire una tutela minore (considerata la sensibile differenza tra il saggio di interessi legale “generale” e quello previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ai soggetti che il legislatore aveva inteso garantire maggiormente con la disciplina di favore di cui all’art. 429 co. 3 c.p.c. (v. in tal senso, a es., Trib. Perugia, 15 marzo 2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176).

Lo scrivente ritiene l’opportunità di stimolare la pronuncia in senso nomofilattico della Corte di cassazione sulla questione, mediante il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 363 bis c.p.c., ricorrendo tutti ì presupposti richiesti da tale norma.