OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA SUL NUOVO ART. 434-BIS (INTRODOTTO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022 N. 162)

 

1) È un reato di pericolo indiretto (o pericolo di pericolo): “quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Quindi reato di pericolo apparentemente concreto: il pericolo è elemento della fattispecie (non è presunto), ma è astratto (una modalità della condotta, da accertare ex ante e a base parziale (a prescindere dall’effettiva sussistenza di profili di pericolo concreto all’incolumità di singoli). Il pericolo, peraltro, è frutto non della condotta del singolo, ma della condotta complessiva del gruppo che si raduna. Il singolo, quindi, è punto anche se dalla sua condotta (la mera partecipazione al raduno) non deriva, di per sé, alcun pericolo, nemmeno indiretto, per la pubblica incolumità o l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica.

2) Infrangendo la sistematica del codice del 1930, ordine pubblico, salute pubblica e incolumità pubblica sono tutelati nell’ambito di una stessa norma, collocata tra i reati contro la pubblica incolumità

3) L’invasione di edifici o terreni altrui deve essere “arbitraria”: “arbitraria è un elemento della fattispecie poco determinato, già presente, peraltro, nell’art. 633 c.p. (che punisce l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui), da cui la norma in esame prende spunto. L’arbitrarietà sembra insista nell’invasione sine titolo di edifici o terreni altrui.

4) Il numero di soggetti attivi: la condotta attiva deve essere compiuta da più di cinquanta persone. Ma con quali modalità? Contestualmente o anche in tempi successivi? Il numero delle persone è elemento del fatto tipico oggetto di dolo, con la conseguenza che ciascuno dovrebbe essere consapevole della presenza di almeno altre 50 persone. E i primi 50 che invadono in teoria non commettono il reato.

5) Reato di danno qualificato dal pericolo. Come accade per altri delitti del titolo VI (art. 424, 427, 429, 431), alla base vi è un reato di danno al patrimonio (l’invasione di edifici o terreni altrui) che poi, qualificato dal pericolo per la pubblica incolumità (o per l’ordine pubblico o la salute pubblica), assurge a delitto di pericolo comune.

6) Il dolo specifico “allo scopo di organizzare un raduno”: ma le cinquantuno persone che devono necessariamente porre in essere la condotta non integrano già un raduno? E l’invasione è normalmente successiva all’organizzazione del raduno: serve semmai a realizzare il raduno dopo che questo è stato organizzato. Del resto, in presenza del pericolo (ancorchè indiretto per la pubblica incolumità) non dovrebbe essere lo scopo di organizzare il raduno (profilo di per sé privo di disvalore) a svolgere una funzione selettiva.

7) Formulazione alternativa. Sarebbe stata preferibile, sul piano tecnico-formale, una formulazione di questo tipo: l’invasione arbitraria di edifici o terreni altrui posta in essere allo scopo di partecipare a raduni non autorizzati con più di cinquanta persone è punita… se dal fatto, valutato tenendo conto del numero delle persone presenti, del luogo e delle modalità di svolgimento del raduno, nonché di ogni altra circostanza rilevante, può derivare un pericolo per la pubblica incolumità…