TRASMISSIONE VIA INTERNET DI EVENTI SPORTIVI: DISPOSTO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI SITI WEB

La diffusione telematica delle trasmissioni sportive su cui un soggetto vanta diritti di privativa è astrattamente riconducibile, per i portali che non fanno ricorso alle inserzioni pubblicitarie, né percepiscono altre forme di remunerazione per la loro attività, alle fattispecie delittuose di cui all’art. 171 co. 1 lett. a-bis) L. 22 aprile 1941 n. 633, mentre rientrano nelle più gravi ipotesi di reato previste dall’art. 171 ter, comma 1 lett. a) e lett. e) L. cit. le condotte di trasmissione e diffusione operate dai siti che svolgono attività di streaminglinking embedding facendo ricorso alle inserzioni pubblicitarie o aventi ad oggetto trasmissioni in origine criptate.

 

Qualora le condotte di abusiva diffusione in rete di opere dell’ingegno vengano commesse attraverso siti pirata i cui server siano allocati al di fuori del territorio italiano o siano di difficile individuazione, è ammesso che il vincolo di indisponibilità di cui all’art. 321 c.p.p. possa essere utilmente disposto, contestualmente al sequestro preventivo del sito il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita, mediante imposizione ai fornitori di servizi internet (c.d. Internet Service Provider) operanti sul territorio dello Stato italiano dell’ordine di inibire l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività di diffusione di dette opere.

Trib. Milano 7 gennaio 2013 (630.52 Kb)