CONFISCA ALLARGATA: IL CRITERIO DELLA RAGIONEVOLEZZA TEMPORALE OPERA ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA

Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen.1 esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale’ in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. “reato-spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.

 

Il criterio della ragionevolezza temporale impedisce la abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca “allargata” ed il monitoraggio patrimoniale dell’intera vita del soggetto, sebbene condannato per un singolo reato compreso nella lista.

Il medesimo criterio di ragionevolezza temporale, con analoghi effetti e finalità, deve essere riferito anche alle situazioni in cui l’acquisizione patrimoniale si collochi in un momento successivo alla perpetrazione del “reato-spia” e l’intervento ablatorio sia richiesto al giudice dell’esecuzione. Diversamente da quanto osservato dalla Sezione rimettente, lo scrutinio sulla ragionevolezza temporale non è estraneo e non opera su un piano diverso rispetto all’ambito oggettivo della confiscabilità dei beni in sede esecutiva, dal momento che decidere se la disposizione dell’art. 240-bis cod. pen. imponga di apprendere consistenze patrimoniali esistenti al momento della emissione della decisione di condanna o al momento del suo passaggio in giudicato riguarda situazioni concrete di aggressione di forme di ricchezza pervenute necessariamente dopo il reato giudicato. Inoltre, nella prassi giudiziaria non è infrequente che i tempi di avvio e di definizione anche solo in primo grado del processo si distacchino notevolmente dalla consumazione dell’illecito sorgente.

Dalle premesse poste deve pervenirsi alla conclusione che il momento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca non è indifferente alla dimensione temporale del reato presupposto, ma deve risultare a distanza ragionevole dallo stesso, tanto se antecedente, come se successivo. La limitazione in termini che devono essere ragionevoli del distacco tra i due elementi a raffronto concorre anche ad individuare nella emissione della sentenza di condanna o di  patteggiamento, non nella data di irrevocabilità, il termine ultimo ed invalicabile di operatività della presunzione di provenienza illecita dei beni del condannato di valore sproporzionato al reddito o all’attività svolta, che il giudice deve sempre rispettare, sia se si pronunci nella fase della cognizione, sia che intervenga in sede esecutiva. Tanto comporta il riconoscimento della possibilità che un’acquisizione patrimoniale, collocata in un tempo successivo, ma molto distanziato dal “reato­ spia”, renda irragionevole il giudizio presuntivo sulla sua origine criminosa, anche se antecedente al processo penale ed al momento di ricostruzione della responsabilità dell’imputato. Al contrario, collocare il termine ultimo della confiscabilità dei beni nel momento del passaggio in giudicato della sentenza, che segue di anni anche il solo avvio del processo penale e si distanzia ancor più dalla consumazione del delitto sorgente, significa ignorare l’esigenza di ragionevolezza ed il parametro che garantisce la legittimità costituzionale della confisca per sproporzione.

 

Poiché l’affermazione della responsabilità dell’imputato può intervenire in gradi diversi a seconda dello sviluppo concreto del rapporto processuale e dell’impulso che vi diano le parti con la proposizione delle impugnazioni, per sentenza di condanna deve intendersi quella emessa dal giudice di merito in primo grado – se nei successivi sia confermata o riformata soltanto in punto di pena – in grado di appello o di rinvio in ipotesi di riforma di una precedente pronuncia assolutoria. Inoltre, in situazioni di processi cumulativi sul piano oggettivo o soggettivo la medesima osservazione va riferita alla statuizione adottata per ciascun reato presupposto e nei confronti di ognuno degli imputati chiamati a risponderne. Pertanto, il momento finale di aggredibilità a fini di confisca del loro patrimonio potrebbe variare, pur nell’ambito dello stesso unico processo, in dipendenza delle vicende riguardanti i singoli capi della sentenza.

Va, infine, ribadita l’ammissibilità, pacifica per entrambi gli orientamenti interpretativi contrapposti, della confisca, quando sia offerto congruo riscontro probatorio, di beni pervenuti anche in data successiva alla sentenza come sopra individuata nei casi in cui i cespiti siano frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in un momento antecedente alla sentenza stessa, oppure si tratti di denaro o di altri strumenti di investimento mobiliare, preesistenti alla sentenza e solo in seguito scoperti o rinvenuti, ossia di beni che si sarebbe potuto confiscare nel processo di cognizione.