TUTELA DELLA SALUTE E RIPARTO DI GIURISDIZIONE: LE SEZIONI UNITE RIBADISCONO L’ESISTENZA DI DIRITTI NON AFFIEVOLIBILI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ribadisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, posto che la presente controversia dovrebbe essere devoluta al giudice amministrativo.

Il Comune di Porto Ceresio assume che i giudici di merito hanno ritenuto che la causa avesse ad oggetto esclusivamente danni da immissioni intollerabili, e che pertanto il giudizio non avrebbe investito attività discrezionali della P.A., ma esclusivamente comportamenti della stessa soggetti al principio del ‘neminem laedere’; peraltro nella fattispecie non si trattava di meri comportamenti della P.A., dato che l’amministrazione comunale di Porto Ceresio, destinando l’area a verde pubblico, aveva adottato anche i provvedimenti atti a disciplinarne l’uso e ad evitare possibili pregiudizi per i terzi, atteso che la realizzazione del parco giochi era stata regolamentata nell’ordinanza del 17-9-1999 n. 902.

Il ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado, valutando esclusivamente le risultanze della CTU, aveva ritenuto provata l’intollerabilità delle immissioni sonore e, di conseguenza, aveva accertato la responsabilità riguardo alle stesse dell’amministrazione comunale in quanto proprietaria dell’area; orbene in appello si era chiesto di specificare a quale titolo il Comune di Porto Ceresio fosse stato dichiarato responsabile delle immissioni del parco giochi; il ricorrente deduce che la Corte territoriale, essendosi limitata ad affermare che l’azione ex art. 844 c.c. deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non ha considerato che la sussistenza della responsabilità in proposito del suddetto proprietario avrebbe comportato evidentemente un’indagine volta ad appurare la legittimità e la compiutezza dell’opera di vigilanza e di controllo espletata dall’amministrazione pubblica attraverso una specifica attività provvedimentale la cui valutazione, come tale, è preclusa al giudice ordinario, essendo invece di competenza esclusiva del giudice amministrativo svolgere un’indagine sull’esercizio del potere autoritativo della P.A.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che l’oggetto della controversia riguardava esclusivamente i danni da immissioni intollerabili, ha rilevato che l’ambito di applicazione del D. LGS. n. 80 del 1998, pur esteso dall’art. 34 ai comportamenti oltre che agli atti ed ai provvedimenti, rimane limitato alle condotte, positive od omissive, con le quali si manifesta l’esercizio del potere discrezionale di cui la P.A. è investita, mentre ne rimane estraneo l’eventuale trasmodare dell’attività stessa in un sacrificio, non consentito dall’ordinamento, dei diritti dei terzi; in tali casi infatti la vantazione del giudice non investe attività discrezionali dell’amministrazione, ma comportamenti della stessa che siano sottoposti al principio generale del ‘neminem laedere’.

Tale convincimento deve essere condiviso.

Una volta preso atto che gli attori nel corso del giudizio di primo grado avevano rinunciato alla originaria domanda di accertamento della illegittimità urbanistica della realizzazione del parco giochi da parte del Comune di Porto Ceresio per contrarietà alla disciplina urbanistica ed amministrativa, ne consegue che effettivamente la presente controversia rientra tra quelle avente natura meramente risarcitoria riguardanti i danni subiti da persone per effetto di immissioni acustiche, con le conseguenti ricadute sotto il profilo della giurisdizione; infatti rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni, in quanto la parte agisce a tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni stesse, senza investire alcun provvedimento amministrativo (Cass. S.U. 15-10-1998 n. 10186); inoltre è stato affermato da questa Corte che nelle controversie che hanno ad oggetto la tutela del diritto alla salute (come la presente controversia) garantito dall’art. 32 Cost., la P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicché la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (Cass. S.U. Ord. 8-3-2006 n. 4908).

Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, premesso che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha basato il suo convincimento sul fatto che l’appellante aveva dedotto di aver adottato un piano di zonizzazione acustica e che i valori rilevati dal CTU erano tutti inferiori ai limiti indicati nel predetto piano, afferma che tale conclusione non rispecchiava le effettive doglianze sollevate dall’esponente, che invero aveva lamentato l’omissione di qualsiasi valutazione sullo stato dei luoghi e sulla destinazione urbanistica della zona, e sul contemperamento delle diverse esigenze esistenti nel caso concreto, avuto riguardo alle finalità socialmente meritevoli del parco giochi e del vantaggio che tale struttura determinava per tutta la comunità.

Il Comune di Porto Ceresio inoltre censura “l’iter’ argomentativo della sentenza impugnata per aver omesso l’esame dei rilievi critici mossi dall’esponente alla CTU, nonché al fatto che il giudice di primo grado era giunto alla conclusione sulla intollerabilità delle immissioni anche sulla base delle prove orali nonostante tale valutazione non potesse formare oggetto di prova testimoniale; infine il giudice di appello non si è pronunciato sulla eccepita inammissibilità della deposizione del teste S..Q. , avendo costui un interesse tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio sia in veste di parte principale sia quale interventore.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha affermato che il giudice di primo grado aveva basato la propria pronuncia su di uno scrupoloso accertamento peritale che aveva consentito di rilevare delle immissioni che superavano notevolmente il limite comunemente accettato dei 3 decibel sul rumore di fondo; ha aggiunto che tale accertamento era avvenuto in momenti diversi e senza preavviso delle parti, in modo quindi da ritenerlo sufficientemente obiettivo; il giudice di appello ha quindi confermato il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dal parco giochi in questione; orbene la sentenza impugnata, avendo chiaramente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata ed avendo quindi indicato esaurientemente le fonti del proprio convincimento, ha dato luogo ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede; in effetti l’accertamento peritale cui la sentenza impugnata ha aderito ha avuto riguardo a valutare il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non in senso assoluto, ma relativamente alla situazione ambientale della zona oggetto delle lamentate immissioni senza prescindere dalla valutazione della rumorosità di fondo, ossia della fascia rumorosa costante sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (vedi in tal senso Cass. 5-8-2011 n. 17051), cosicché è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo.

Infine si deve osservare che il giudice di appello ha basato le proprie valutazioni esclusivamente sulle risultanze peritali e non sull’esito delle prove orali, con la conseguenza che il profilo di censura del ricorrente sulla inammissibilità delle prove testimoniali in tema di immissioni, ancorché infondato (essendo stato ritenuto da questa Corte ammissibile tale prova in questa materia, non avendo ad oggetto giudizi valutativi ma fatti caduti sotto la percezione sensoriale dei deponenti, Cass. 31-1-2006 n. 2166), è irrilevante.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell’esponente per le suddette immissioni in quanto proprietario dell’area in questione e come tale tenuto al risarcimento del danno in favore di ciascun componente della famiglia Z. , senza peraltro accertare in concreto se vi fosse stata effettivamente un’omessa attività di gestione ovvero una carenza di una specifica regolamentazione dell’uso del parco giochi da parte dell’amministrazione comunale; in particolare la Corte territoriale non ha fornito delle adeguate argomentazioni tali da giustificare una condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., non avendo in alcun modo valutato una condotta colposa dell’amministrazione pubblica, e neppure ex art. 2051 c.c., dovendosi ritenere esclusa una responsabilità del custode tutte le volte in cui il danno sia riferibile ad agenti esterni, non insorti nella cosa in sé e da essa indipendenti.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha rilevato che l’azione ex art. 844 c.c. deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo, dal momento che tale norma regola un rapporto tra proprietari di fondi vicini e non tra autori materiali delle immissioni; al riguardo ha ritenuto che spetta al proprietario del fondo porre in essere tutte le cautele idonee ad evitare le immissioni dannose, anche se derivanti da attività in sé legittima e da chiunque esse siano provocate, specificando che anche un parco giochi può essere oggetto di alcune regolamentazioni e limitazioni di accesso tese al migliore utilizzo della cosa e ad evitare danni a terzi.

Orbene deve rilevarsi che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l’eliminazione delle cause delle immissioni – che rientra tra quelle negatone, di natura reale, a tutela della proprietà – deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (vedi ‘ex multis’Cass. 8-3-1982 n. 1469; Cass. 23-3-1996 n. 2598), e che cumulativamente ad essa può essere introdotta l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass. S.U. 15-10-1998 n. 10186; Cass. 2-6-2000 n. 7420), come appunto nella fattispecie, laddove gli attuali controricorrenti hanno chiesto nel giudizio di primo grado sia la cessazione delle immissioni acustiche in quanto illegittime sia la condanna del Comune convenuto al risarcimento danni conseguenti alle suddette immissioni.

Con il quarto motivo il Comune di Porto Ceresio, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2059 c.c., censura la sentenza impugnata per aver condannato l’esponente al risarcimento del danno morale nella misura di Euro 10.000,00 per ciascuna delle controparti senza che queste ultime avessero fornito alcun elemento di prova; infatti le immissioni erano state riscontrate solo in orari pomeridiani e soltanto dalla metà di giugno alla metà di luglio, mentre nessuna immissione superiore alla normalità era stata riscontrata in orari serali o notturni.

Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. ed omessa ed insufficiente motivazione, assume che la Corte territoriale ha confermato la liquidazione del danno nella misura di Euro 10.000,00 per ciascun componente della famiglia Z. in modo assolutamente astratto, non avendo tenuto conto delle concrete modalità con cui si era manifestato l’evento lesivo, delle differenti condizioni di vita ed abitudini sociali dei vari membri della suddetta famiglia e dell’assenza di qualsiasi colpa da parte del Comune di Porto Ceresio.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La sentenza impugnata ha confermato il riconoscimento agli attori nel primo grado di giudizio di un danno morale per l’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale erano scaturiti pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; ha quindi rilevato che gli appellati avevano sofferto un pregiudizio a causa delle immissioni acustiche sotto il profilo strettamente personale del diritto alla salute ed alla tranquillità e del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della casa di propria abitazione, ed ha liquidato il danno per ognuno dei soggetti danneggiati in via equitativa nella misura di Euro 2.000,00 per anno.

In proposito è agevole rilevare sotto un primo profilo che l’’an’ della pretesa risarcitoria è stato accertato all’esito della CTU relativa al grado di intollerabilità delle immissioni rumorose nella casa dove ciascuno degli attori abitava; da tale premessa, poi, ne deriva la legittimità dell’adozione del criterio equitativo nella liquidazione del danno, considerata da un lato la certezza del fatto generatore del pregiudizio patrimoniale nella sua entità oggettiva, ed attesa dall’altro lato l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno stesso.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta tutti gli altri motivi e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3.000,00 per compenso.