SVOLTA DELLA CASSAZIONE SUGLI ACCORDI IN VISTA DEL DIVORZIO

E’ valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio. Esso va qualificato non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c..

23713_Cassazione civile 21 dicembre 2012 (169.23 Kb)