NON È TUTELABILE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO ULTRAQUARANTENNE DISOCCUPATO

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice del merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari; tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, tenendo conto che il diritto del figlio giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori), com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.

18076_Cassazione civile 20 agosto 2014 (409.89 Kb)