LA PRIMA SENTENZA CHE AMMETTE L’ADOZIONE A FAVORE DI COPPIE OMOSESSUALI

L’«adozione in casi particolari» prevista dalla lettera d) dell’articolo 44 della legge 184/1983, come modificata dalla legge 149 del 2001, risponde all’intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo un’adozione con effetti più limitati, rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. La norma non prevede la necessità di un rapporto di coniugio e dunque può essere disposta a favore del convivente del genitore dell’adottando. E poiché la norma non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali od omosessuali, essa non può non applicarsi anche a conviventi del medesimo sesso. Del resto, una lettura diversa, precisa il Collegio, sarebbe contraria alla ratio legis, al dato costituzionale nonché ai principi di cui alla Cedu di cui l’Italia è parte.

299_Trib. Roma 30 luglio 2014 (490.36 Kb)