IL DECRETO IN MATERIA DI REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI SUI FIGLI E SULL’ASSEGNO È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Il decreto pronunciato dal tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio, previsto dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale desumibile dall’art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell’art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerali, il quale subordina l’efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

 

 

10064_Cassazione civile 26 aprile 2013 (613.9 Kb)