LA PRETESA DELLE AGENZIE IPPICHE A NON AVERE CONCORRENTI CLANDESTINI: DIRITTO SOGGETTIVO O INTERESSE DI FATTO?

La Prima Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite ex art. 374, comma 1, c.p.c., ai fini dell’esame della questione di giurisdizione concernente la compromettibilità ad arbitri della controversia sul risarcimento del danno causato ai concessionari dei servizi di raccolta e gestione delle scommesse ippiche dalla presenza nel settore di operatori clandestini in violazione di un implicito obbligo della P.A. di garantire l’esclusività della raccolta delle scommesse, dovendo essere valutata la consistenza della posizione giuridica soggettiva vantata dai concessionari quale interesse di mero fatto all’efficiente tutela dell’ordine pubblico da parte dello Stato, ovvero diritto soggettivo fondato sulla garanzia dei diritti di monopolio statale.

 

 

1706_Cass 24 gennaio 2020 (423.75 Kb)