SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI: LE SEZIONI UNITE RIMETTONO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA L’INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 44/2011

Vanno rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti che involgono questioni interpretative del regolamento europeo 44/2011:
 
1. se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall’art. 6, n. 1 del regolamento 44/2011 possa o meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l’oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d’incompatibilità logico-giuridica, ma l’eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta;
 
2. se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall’art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel documento (Information memorandum) predisposto unilateralmente dall’emittente di un prestito obbligazionario, con l’effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l’inserimento della clausola di proroga nel documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale, nell’accezione di cui all’art. 23, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento;
 
3. se l’espressione “materia contrattuale” adoperata dall’art. 5, n. 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall’invocare il contratto, neghi l’esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.
 
 

15874_Cassazione civile 25 giugno 2013 (708.6 Kb)