LE SEZIONI UNITE SULL’EFFICACIA PROBATORIA DELLA QUIETANZA TIPICA E ATIPICA

La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su un errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero. Tale efficacia di piene prova della quietanza tipica non ricorre nel caso in cui l’asseverazione di ricevuto pagamento sia contenuta nella dichiarazione unilaterale di cui all’art. 13 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, firmata dal venditore e debitamente autenticata, la quale, in caso di vendita di autoveicolo avvenuta verbalmente, supplisce allatto scritto ai fini dell’annotazione nel pubblico registro automobilistico, e ciò trattandosi di quietanza indirizzata ad un terzo, ossia al conservatore di quel registro, per escludere che, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimenti si debba procedere all’iscrizione del privilegio legale; con la conseguenza che essa , al pari della confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzabile dal giudice e non soggiace al solo mezzo della revoca di cui al citato art. 2732 c.c.

19888_Cassazione civile 22 settembre 2014 (603.62 Kb)