L’ABF DI MILANO A FAVORE DELLA NULLITA’ TOTALE DELLA FIDEIUSSIONE SU SCHEMA ABI

E’ ragionevole ritenere che in un contesto di disapplicazione dell’intesa nulla, e di riconosciuta nullità delle clausole di riviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia all’art. 1957 c.c., il contratto non sarebbe stato concluso ad analoghe condizioni.

Dal punto di vista della Banca, l’impossibilità di scaricare alcuni costi sul cliente avrebbe richiesto una complessiva ristrutturazione della sua attività e anche della sua politica contrattuale, non solo con riferimento alla garanzia, ma anche con riferimento all’erogazione del credito (in un mercato concorrenziale le banche dovrebbero competere anche sul piano della riduzione dei costi, che non possono più scaricare sulle controparti, e sul piano della ricerca delle migliori combinazioni tra rischi del credito, costi del medesimo e coperture realizzabili attraverso garanzie).

Il ragionamento del tipo meglio poco che niente, rivalutato in questa prospettiva, non tiene. Esso può essere vero a posteriori nelle condizioni odierne, in cui si tratta di prendere o lasciare (ma ciò ai fini dell’applicazione dell’art1419 codciv. è palesemente irrilevante)Non è invece vero ex ante, quando la banca avrebbe dovuto fare i conti con la concorrenza e con la possibilità di ristrutturare le condizioni a cui offriva il credito, prima ancora che le garanzie (del resto, mantenendo il ragionamento al livello più banale possibile, è ben difficile immaginare che le imprese si diano tanta pena e corrano tanti rischi per fare intese su condizioni contrattuali in fondo marginali di cui potrebbero fare tranquillamente a meno senza rilevanti conseguenze).

Quanto al punto di vista del cliente, considerata la non funzionalità delle clausole e la conseguente varietà di offerte che avrebbe potuto trovare sul mercato, non esiste alcuna certezza che il contratto mutilato avrebbe potuto rappresentare la migliore opzione (beninteso, come si è detto, di credito più garanzia) a sua disposizioneÈ perciò da ritenere, in conclusione, che un contratto identico a quello stipulato, ma privo della parte colpita nullità, da una parte non sarebbe stato probabilmente offerto e dall’altra non è detto che sarebbe stato accettato.

 

 

 

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