LA RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DERIVA AUTOMATICAMENTE DALLA LEGGE E NON DA UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ NEGOZIALE

La rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, per mancato esercizio, da parte del locatore, della relativa facoltà di diniego, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, la stessa rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art. 560 cod. proc. civ.

 

 

11830_Cassazione civile 16 maggio 2013 (811.78 Kb)