IL DECALGO DELLE SEZIONI UNITE SULLA RILEVAZIONE D’UFFICIO DELLA NULLITA’ NEGOZIALE NEI C.D. GIUDIZI CADUCATORI E SUGLI EFFETTI DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE

1. In tutte le azioni di impugnativa negoziale, il giudice ha l’obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale.

 

2. Nei giudizi di nullità è legittimo il rilievo officioso di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al giudice dalla domanda delle parte.

 

3. Il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione, rilevati e indicati alla parte interessata, senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda – di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione – specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale.

 

4. Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità parziale, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità totale; se all’esito di tale rilevazione entrambe le parti insistano nella originaria domanda di nullità soltanto parziale del contratto, il giudice sarà costretto ad una pronuncia di rigetto della domanda, poiché non può attribuire efficacia, neppure in parte, salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale, al negozio radicalmente nullo.

 

5. Chiesta dalle parti la declaratoria di nullità totale del contratto, il giudice, ritenendo che ricorra invece un’ipotesi di nullità parziale, deve rilevarla d’ufficio, ma se le parti confermano le iniziali domande di nullità totale, non gli sarà consentito, attraverso l’emanazione di una non richiesta sentenza “ortopedica”, una inammissibile sovrapposizione del proprio decisum alla valutazione e alle determinazioni dell’autonomia privata espresse in seno al processo. Anche in questo caso, quindi, il giudice deve respingere la domanda di nullità totale senza dichiarare d’ufficio la nullità parziale, che sarebbe ultra petita.

 

6. I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non si estendono alla rilevazione di una conversione del contratto in assenza di domanda di parte. La rilevazione dell’eventuale conversione, difatti, esorbiterebbe dai limiti del potere officioso di rilevare la nullità, ma si estenderebbe, praeter legem, alla rilevazione di una diversa efficacia, sua pur ridotta, di quella convenzione negoziale.  Soluzione del tutto inammissibile, in mancanza di una istanza di parte, poiché in tal caso è di una dimensione di interessi soltanto individuali che si discorre, diversamente che per la nullità tout court.

 

7. Il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento, senza rilevare – né dichiarare – l’eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più liquida: non essendo stato esaminato neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è alcuna questione circa (e non si forma alcun giudicato sul)la nullità.

 

8. Il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all’esito dell’eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.

 

9. Il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di una domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.

 

10. Se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione e annullamento) la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (salva rilevazione officiosa del giudice di appello).

 

11. Se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento), il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.

 

12. Se il giudice, investito sin dall’origine di una domanda di nullità negoziale, rigetta la domanda senza aver rilevato altra causa di nullità negoziale, l’accertamento della non nullità del contratto è idoneo al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell’azione, una diversa causa di nullità

 

13. In appello  e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità di primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d’ufficio la nullità. 

26242_Cassazione civile 12 dicembre 2014 (4.12 Mb)

26243_Cassazione civile 12 dicembre 2014 (4.49 Mb)