DIRITTO DI RECESSO DELL’INVESTITORE E NULLITÀ DEI CONTRATTI SU STRUMENTI FINANZIARI CHE NON LO CONTEMPLANO: REVIREMENT DELLE SEZIONI UNITE

Il diritto di recesso, accordato all’investitore dall’art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti su strumenti finanziari in cui quel diritto non sia contemplato, si applicano anche fuori dall’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti.

13905_Cassazione Civile 3 giugno 2013 (625.72 Kb)