NOZIONE DI SOPRAELEVAZIONE EX ART. 1127 C.C.: L’«ALTANA» VENEZIANA NON VI RIENTRA

Il concetto di sopraelevazione di cui all’art. 1127, comma 1, c.c. presuppone un’attività di elevazione di nuovi piani o nuove fabbriche. L’uso del termine “elevazione” (e non di “utilizzazione”) implica che la nuova costruzione debba caratterizzarsi per la sua idoneità a produrre un sollevamento ovvero un innalzamento ad un’altezza superiore rispetto al piano precedente mediante occupazione della colonna d’aria sovrastante.

 

La sopraelevazione non si configura invece quando il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio esegua opere di trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali (come quelle riconducibili ad un manufatto che occupi parzialmente la superficie del tetto senza costituire un innalzamento, in senso stretto, in continuità ed in sovrapposizione rispetto all’ultimo piano), siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nell’uso esclusivo del singolo condomino.

 

Non costituisce, pertanto, sopraelevazione la c.d. altana (che costituisce un manufatto particolare tipico della città di Venezia, consistente in una loggetta realizzata – di regola in legno – nella parte più elevata di un edificio, che, in alcuni casi, può anche sostituire il tetto e che, a differenza delle terrazze e dei balconi, non sporge, di norma, rispetto al corpo principale dell’edificio di pertinenza). Ancorché qualificabile come costruzione, l’altana non costituisce propriamente una sopraelevazione, continuando a fungere da copertura dell’edificio la parte di tetto su cui insiste la sua struttura.

 

5039_Cassazione civile 28 febbraio 2013 (405.88 Kb)