ALLE SEZIONI UNITE I CONFINI TRA AZIONE REALE DI RIVENDICA E AZIONE PERSONALE DI RESTITUZIONE

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza se debba qualificarsi come personale e non reale l’azione con la quale l’attore chieda il rilascio di un immobile detenuto dal convenuto sine tituolo, del quale assuma di essere proprietario senza peraltro chiedere anche l’accertamento della proprietà, ovvero l’azione personale di restituzione sia configurabile esclusivamente nell’ipotesi di invalidità o inefficacia del titolo in base al quale al convenuto sia stata trasferita la detenzione.

 

 

 

16553_Cassazione civile 2 luglio 2013