MATERNITA’ SURORGATA ALL’ESTERO E RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE:
LA DIFFERENZA TRA GENITORE BIOLOGICO E GENITORE SOLO INTENZIONALE

Corte EDU, Sez. I, 31 agosto 2023, n. 47196/21 – C. c. Italia

 

La Prima Sezione della Corte EDU, decidendo sul ricorso proposto dal padre biologico e dalla madre intenzionale di una minore nata in Ucraina, all’esito di un accordo di gestazione per altri, avverso il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere il rapporto giuridico esistente tra le parti, stabilito dal certificato di nascita, ha ravvisato una violazione dell’art. 8 Cedu (sotto il profilo della vita privata della minore) solo con riferimento al mancato riconoscimento dell’instaurazione di detto rapporto giuridico tra il genitore biologico e la figlia, mentre ha escluso tale violazione per quanto riguarda il rapporto tra quest’ultima e la madre intenzionale.

La Corte, ribadito che il mancato riconoscimento di un rapporto giuridico tra un minore nato da un accordo di maternità surrogata effettuato all’estero e il genitore intenzionale ha un impatto negativo su diversi aspetti del diritto di quest’ultimo al rispetto della sua vita privata ed è svantaggioso per il minore in quanto lo pone in una situazione di incertezza giuridica in merito alla sua identità all’interno della società, ha affermato che, nel caso di specie, la minore, dell’età di quattro anni, sin dalla nascita era rimasta in uno stato di prolungata incertezza circa la sua identità e che, non avendo genitori legalmente riconosciuti, era stata considerata apolide. A fronte di tale condizione i giudici nazionali non erano stati in grado di adottare una decisione rapida per tutelare l’interesse della ricorrente a far stabilire la sua genitorialità biologica e di conseguenza, nonostante il margine di discrezionalità concesso allo Stato, le autorità italiane non avevano adempiuto al loro obbligo positivo di garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata ai sensi della Convenzione.

Con riferimento al rapporto giuridico esistente tra la minore e la madre intenzionale, la Corte ha invece escluso la violazione dell’art. 8 Cedu, sottolineando come, sebbene il diritto italiano non consentisse di registrare i dati del certificato di nascita redatto in Ucraina, il genitore intenzionale, così come recentemente riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, avrebbe potuto riconoscere legalmente la minore attraverso l’adozione in casi particolari.

 

Corte EDU, Sez. I, 31 agosto 2023, n. 4719621