SULL’APPLICAZIONE DELL’AGGRAVANTE DELLA TRANSNAZIONALITÀ ALL’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

La circostanza ad effetto speciale della c.d. transnazionalità di cui all’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa.

La nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell’art. 2 della Convenzione ONU di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.

 

18374_Cassazione penale 23 aprile 2013 (878.09 Kb)