INESEGUIBILE LA PENA DELL’ERGASTOLO INFLITTA SULLA BASE DI UNA LEGGE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE SUCCESSIVAMENTE ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO

Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita dal giudice dell’esecuzione con quella conforme alla Costituzione e alla Convenzione Edu, la pena dell’ergastolo inflitta in applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000 all’esito di giudizio abbreviato richiesto dall’interessato nella vigenza della più mite disciplina fissata dall’art. 30, comma 1, lett. b), della legge n. 479 del 1999, anche se la decisione è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7, § 1, della Convenzione Edu, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale prevista da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi è principio di rango sovraordinato rispetto agli interessi sottesi all’intangibilità del giudicato; 

Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di rideterminare la pena dell’ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7, § 1, della Convenzione Edu, può incidere sul giudicato, e sostituire la sanzione irrogata con quella costituzionalmente e convenzionalmente legittima di anni trenta di reclusione, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen.

18821_Cassazione penale 7 maggio 2014 (1412.5 Kb)