DEPOSITATA LA SENTENZA DELLA CORTE D’ASSISE D’APPELLO NEL PROCESSO VANNINI-BIS

1. Mentre nel dolo intenzionale il soggetto agisce prevedendo e volendo l’evento come conseguenza della propria azione od omissione, nel dolo eventuale l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione (da lui non volute perché si ricadrebbe nell’ipotesi del c.d. dolo intenzionale) e, nonostante ciò, agisca accettando il rischio di cagionarle, a differenza che per la colpa cosciente che sussiste allorché il soggetto agisca per un determinato fine pur rappresentandosi la possibilità che possa verificarsi un evento diverso e più grave, non soltanto da lui non voluto ma nella assoluta convinzione di poterne evitare l’accadimento.

 

2. Con riferimento al concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p., deve sottolinearsi come esso costituisca una particolare ipotesi di aberratio delicti, nel senso che il correo nolente viene chiamato a rispondere, a titolo di dolo, di reato diverso da quello voluto; mentre, però, con riferimento all’aberratio delicti, il delitto diverso viene commesso per errore nell’uso dei mezzi d’esecuzione del reato (o per altra causa), nella fattispecie del concorso anomalo il reato diverso è effettivamente voluto dall’autore materiale e la responsabilità a titolo di dolo nei riguardi del correo nolente si giustifica, rispetto a quella colposa prevista nella fattispecie di cui all’art. 83 c.p., per la maggiore pericolosità che presenta la forma di commissione plurisoggettiva del reato. Inoltre, ove il diverso reato sia commesso per errore, s’applicherà alla fattispecie concorsuale, il disposto di cui all’art. 83 c.p. a tutti i concorrenti che risponderanno dunque, a titolo di colpa, del diverso reato commesso se tale titolo di responsabilità sia previsto dalla norma che contempla il reato erroneamente commesso.

 

Corte d’assise d’appello di Roma 29 ottobre 2020, n. 22 sentenza-appello bis ciontoli