CONFISCA URBANISTICA E PRESCRIZIONE: LA CASSAZIONE SOTTOPONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE L’INTERPRETAZIONE ACCOLTA DALLA CORTE EDU

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, come interpretato dalla Corte EDU (sentenza Varvara) nel senso che la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost. i quali impongono che il paesaggio, l’ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà, in quanto la norma suddetta come sopra interpretata, non tiene conto di tale bilanciamento, che deve essere sempre operato qualora siano in gioco opposti interessi costituzionalmente protetti, anche qualora gli uni trovino tutela nella CEDU e gli altri nella Costituzione italiana.

20636_Cassazione penale 20 maggio 2014 (2.38 Mb)