TABELLE MILANESI E T.U.N.: VERSO UN NUOVO EQUILIBRIO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE

Trib. Milano sez. X, 11 settembre 2026, n. 7008

La sentenza n. 7008/2026 dell’11 settembre 2026, resa dal Giudice Istruttore Damiano Spera della X sezione civile del Tribunale di Milano, costituisce uno dei primi arresti di merito che recepiscono in modo sistematico il principio affermato da Cass. n. 8630/2026 in ordine al ruolo della Tabella Unica Nazionale (TUN) nella liquidazione del danno non patrimoniale, in rapporto alle storiche Tabelle del Tribunale di Milano.

 

FATTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Svolgimento del processo

Con atto ritualmente notificato, C.T. conveniva in giudizio l’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Ippico (omissis) e L.G.P. per sentirli condannare, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 20.10.2019, mentre stava svolgendo la lezione di prova di equitazione tenuta dal convenuto L.G.P..

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali formulavano istanza di chiamata in causa del terzo UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ora Unipol Assicurazioni S.p.A.), quale compagnia assicuratrice di entrambi, e concludevano, in via principale, per il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, per la condanna diretta della compagnia assicuratrice.

Il Giudice, con decreto del 22.6.2023, autorizzava i convenuti a chiamare in causa le rispettive compagnie assicuratrici e rinviava la causa per la prima udienza al 28.11.2023.

Si costituivano, con separate comparse, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ora Unipol Assicurazioni S.p.A.), quale compagnia assicuratrice del convenuto ASD Centro Ippico (omissis), e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (ora Unipol Assicurazioni S.p.A.), quale compagnia assicuratrice di L.G.P. Luigi Giuseppe, le quali concludevano, nel merito in via principale, per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.

In tale udienza, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all’art. 183, co. VI, c.p.c.

Con ordinanza del 7.3.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti e rinviava per l’escussione dei testimoni all’udienza del 21.11.2024.

In quest’ultima udienza, a seguito dell’istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico-legale.

Espletata la perizia, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 26.5.2026.

In tale udienza, le parti precisavano, quindi, le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle comparse di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza del termine del 16.7.2026.

2. Sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice

In via preliminare, ritiene questo Giudice che la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, rilevabile d’ufficio ma eccepita anche da Unipol Assicurazioni S.p.A. quale compagnia assicuratrice del convenuto L.G.P., avente ad oggetto la domanda di risarcimento delle spese sostenute in conseguenza del sinistro, sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni che seguono.

Come noto, la legittimazione attiva è una delle condizioni dell’azione e sussiste quando l’attore afferma di essere titolare del diritto oggetto della domanda. Pertanto, la sua carenza si verifica ogniqualvolta l’attore agisca in giudizio per l’accertamento di un diritto estraneo alla sua sfera giuridica soggettiva.

Ebbene, nel caso di specie, l’attrice chiede il risarcimento anche delle spese mediche e di riabilitazione sostenute in conseguenza del sinistro. Tuttavia, l’attrice, al momento dell’incidente, era minorenne e, quindi, le suddette spese sono state sostenute dai genitori, unici soggetti legittimati a chiederne il ristoro.

Di conseguenza, il Giudice dichiara la carenza di legittimazione attiva di C.T. relativamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute quando la stessa era minore di età.

3. Sull’an debeatur

Ritiene questo Giudice che la domanda attorea meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.

Nell’atto introduttivo, l’attrice afferma che in data 20.10.2019, giunta presso il circolo ippico di parte convenuta, frequentava la sua prima lezione di equitazione, durante la quale il convenuto L.G.P. invitava le allieve a cavalcare anche al galoppo.

Impartito l’ordine, il cavallo sul quale parte attrice stava svolgendo la lezione scattò in avanti e, per l’effetto, l’attrice veniva disarcionata e andava a impattare contro un palo in metallo sprovvisto di protezione.

3.1. Sulla responsabilità contrattuale del convenuto centro ippico

Va in primo luogo rilevato che tra l’attrice e il centro ippico convenuto è stato instaurato un rapporto contrattuale. Infatti, il doc. 1 prodotto da parte attrice ha ad oggetto una ricevuta di pagamento con la dicitura “lezione di prova” nell’interesse di C.T. e risulta intestato al centro ippico; conseguentemente, la domanda proposta dall’attrice nei confronti di tale convenuto va certamente analizzata (anche) ai sensi dell’art. 1218 c.c.

A tal proposito, a nulla rileva che il danno riportato dall’attrice sia avvenuto a seguito del disarcionamento del cavallo, atteso che l’animale, nel caso di rapporto contrattuale avente ad oggetto l’insegnamento della disciplina dell’equitazione, diviene unicamente il mezzo di adempimento dell’obbligazione dedotta nel contratto e quindi eventuali sinistri dipendenti dall’animale rientrano, ove non provata la non imputabilità per caso fortuito, nella nozione di inadempimento.

In ragione della natura contrattuale della responsabilità del centro ippico (omissis), nel caso di specie vige il principio espresso fin dalla Cass., Sez. Un. n. 13533 del 30/10/2001, secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

In primo luogo, si osserva che, dall’iscrizione dell’allievo ad una scuola o ad un corso sportivo, deriva l’obbligo per lo stesso istituto e dell’insegnante, nella veste di ausiliario del debitore ex art. 1228 c.c., di vigilare sulla sicurezza e incolumità degli allievi, tenuto conto altresì del grado di esperienza e bravura degli stessi.

Nel caso di specie, l’attrice afferma di essere giunta al maneggio di parte convenuta al fine di svolgere la sua prima lezione – di prova – di equitazione. Tale circostanza è stata anche confermata dall’istruttoria orale, nel corso della quale la teste CO.M., amica dell’attrice e allieva del medesimo centro ippico, ha riferito che “per C.T. era la prima lezione ed era la prima volta che veniva nel centro ippico” (cfr. verbale 21.11.2024). Tale circostanza si può anche argomentare dalla deposizione della teste CA.O., la quale ha dichiarato che l’attrice, prima del sinistro, “praticava esclusivamente la corsa”.

A tal riguardo, a nulla rileva la precisazione della teste I.S. “a mio giudizio occorrono almeno 10/20 lezioni per raggiungere il livello principianti”. È di tutta evidenza, infatti, che il giudizio tecnico sul “livello principianti” è irrilevante nel presente giudizio una volta accertato che l’attrice stava partecipando alla sua prima lezione di equitazione.

Sul punto, si osserva inoltre che la lezione prevedeva di procedere prima al passo, poi al trotto e, infine, al galoppo. Anche la teste I.S. ha dichiarato che certamente la lezione in cui si verificò l’incidente non era dedicata ad allievi alla prima esperienza e, quindi, gli esercizi ivi previsti erano certamente inadeguati rispetto al livello di preparazione dell’attrice.

In ogni caso, incombeva sul centro ippico l’onere di provare la conoscenza del livello di preparazione dell’attrice e programmare la sua partecipazione ad una lezione adeguata al correlato grado di esperienza.

Risulta poi accertato che il sinistro si verificò a seguito delle indicazioni che l’insegnante fornì agli allievi. Infatti, come anche riportato dalla teste CO., “la lezione ha sempre lo stesso svolgimento: prima fase si procede al passo, poi al trotto e alla fine al galoppo. L’incidente si è verificato all’inizio della fase del galoppo. Poco prima dell’incidente l’istruttore ci sollecitò ad andare al galoppo”. A ciò si aggiunga che l’incidente si verificò solamente dopo uno o due giri di campo percorsi con l’andatura del galoppo (cfr. deposizione della teste CO.).

In relazione alla dinamica del sinistro, l’allieva CO. ha riferito in udienza di aver “visto solo il cavallo dell’attrice che mi sorpassava senza cavaliere che mi superava al galoppo. Ci siamo fermati e tornando indietro ho visto l’attrice a terra vicino a un palo della tensostruttura”.

La teste I.S. ha precisato di aver visto “improvvisamente il cavallo Nabucco [cavallo affidato all’attrice] fare uno scatto in avanti in fuga e credo che dopo circa 4/5 metri vidi C.T. cadere a terra verso la parete perimetrale della tensostruttura. Secondo il mio parere personale, la ragazza si lanciò a terra dal cavallo, ma non posso escludere che abbia perso l’equilibrio”.

Pertanto, tenuto conto dell’assente livello di esperienza dell’attrice, si ritiene che le istruzioni impartite dall’insegnante non fossero proporzionate alle capacità della stessa.

Per quanto riguarda, invece, la diversa ricostruzione offerta dalle parti convenute, ritiene questo Giudice che la stessa non possa ritenersi provata dall’espletata istruttoria.

In particolare, i convenuti affermano che l’incidente si verificava allorché un veicolo transitava all’esterno della tensostruttura nella quale si stava svolgendo la lezione e – per l’elevata velocità, il forte rumore e i sassi scagliati contro la tenda – il cavallo dell’attrice si spaventò, scattando quindi in avanti e disarcionando l’allieva.

Ebbene, la teste CO,. ha dichiarato che “prima dell’incidente non ho sentito alcun rumore e neppure nessuna auto procedere sulla strada sterrata; infatti, il mio cavallo non era spaventato e procedeva regolarmente al galoppo […]. Ribadisco che non ho sentito il rumore di nessuna auto e nemmeno vedere sassi lanciati all’interno della tensostruttura”.

Inoltre, la teste I. ha riferito che “poco prima dell’incidente il cavallo di C. si spaventò al rumore di una macchina che transitava nella strada sterrata. Io sentii transitare sulla strada sterrata un’auto regolarmente; anche in altre occasioni durante le lezioni sentivo ogni tanto transitare veicoli sulla strada sterrata e di regola i cavalli, a mio giudizio, erano abituati e verificavo che non si spaventavano e la lezione proseguiva normalmente. Non vidi il lancio di sassi contro il tendone né, come ho già detto, ‘sgommare’ l’auto”.

Alla luce dell’espletata istruttoria orale, non risulta dunque provata la dinamica dell’incidente allegata da parte convenuta circa un andamento anomalo dell’ipotetica vettura.

Ad ogni modo, anche ove si dovesse ritenere provata il passaggio, all’esterno della tensostruttura, di un’auto con velocità eccessiva, si dovrebbe in ogni caso concludere per l’inadempimento dell’obbligazione di prudenza e vigilanza, in quanto la presenza della strada nell’immediata vicinanza della tensostruttura avrebbe dovuto comportare l’adozione di cautele idonee ad evitare che i cavalli si spaventassero. Al contrario, dall’espletata istruttoria, risulta che non è stato approntato alcun rimedio e che addirittura, anche al passaggio di auto, i cavalli di regola non si spaventavano, consentendo quindi il normale proseguimento della lezione.

Infine, si rileva che la struttura ove si svolgevano le esercitazioni appare altamente inadeguata vista la presenza di pali in metallo sprovvisti di ogni protezione, come confermato dall’espletata istruttoria orale e dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 2 parte attrice). Tale circostanza rappresenta certamente un pericolo, che integra un ulteriore inadempimento contrattuale: l’adempimento dell’obbligazione, nella specie di lezione dell’equitazione, richiede diligenza e prudenza anche relativamente all’obbligo di tenere le lezioni di equitazione in ambienti idonei, privi di insidie che possano cagionare gravi danni agli allievi.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il centro ippico non ha fornito la prova né dell’esatto adempimento né della non imputabilità dell’inadempimento ex art. 1218 c.c.

Pertanto, ritiene questo Giudice accertata la responsabilità contrattuale del centro ippico convenuto.

3.2. Sulla responsabilità extracontrattuale del convenuto L.G.P.

Per quanto attiene alla domanda svolta nei confronti del convenuto L.G.P., ritiene questo Giudice che la stessa debba essere qualificata come responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., atteso che tra lo stesso e parte attrice non v’è alcun rapporto contrattuale.

Come è noto, la responsabilità aquiliana richiede la sussistenza della condotta, dell’elemento soggettivo, del nesso di causalità e del danno ingiusto.

Ebbene, nel caso di specie tutti tali requisiti devono ritenersi sussistenti. Infatti, alla luce della ricostruzione operata nel paragrafo precedente, v’è la piena prova che il convenuto L.G.P. abbia tenuto la lezione di equitazione presso il centro ippico e che lo stesso riferisse alle allieve i comandi da impartire ai cavalli.

Come sopra riportato, è altresì provato che:

– l’attrice si recava per la prima volta al centro ippico al fine di svolgere una lezione di prova di equitazione;

– nel corso della lezione, il convenuto L.G.P. riferiva alle allieve di procedere (anche) con l’andatura del galoppo;

– dopo appena due giri di pista, l’attrice veniva disarcionata da cavallo a causa di una improvvisa accelerazione dello stesso;

– conseguentemente, andava a urtare violentemente contro una colonna in metallo posta sul perimetro della struttura e sprovvista di protezione;

– per effetto dell’urto, l’attrice riportava gravi danni.

Pertanto, ritiene questo Giudice che l’attrice abbia fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.

Infatti, all’insegnante è possibile muovere un addebito a titolo di colpa in quanto lo stesso, oltre a far eseguire il galoppo ad una allieva alle primissime armi (già di per sé comportamento imprudente), ha tenuto la lezione in un luogo sicuramente non idoneo per la disciplina ivi svolta, stante la presenza di plurimi pali in acciaio e tutti sprovvisti di protezioni.

3.3. Sulla responsabilità solidale dei convenuti

Alla luce di quanto esposto, quindi, va dichiarata la responsabilità di entrambi i convenuti nella causazione del sinistro de quo, ancorché per diversi titoli: responsabilità contrattuale per il centro ippico ed extracontrattuale per il convenuto L.G.P..

Giova in proposito evidenziare il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, condiviso da questo Giudice, secondo cui “L’unicità del “fatto dannoso”, richiesta dall’art. 2055, comma 1, c.c. per la configurabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito, deve intendersi in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, potendo questa ricorrere pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, tra loro autonome e indipendenti, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, diversi sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno” (cfr. da ultimo Cass., Sez. III, sent. 19772/2026).

Conseguentemente, i convenuti, in solido, devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dall’attrice.

Le statuizioni che precedono assorbono l’accertamento di ulteriori criteri di imputazione della responsabilità dei convenuti fatti valere da parte attrice.

4. Sul quantum debeatur

In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall’attrice in conseguenza del sinistro di cui è causa, si osserva quanto segue.

Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dai CCTTUU dott. A.PU. e dott. N.A.C., con metodo corretto e immune da vizi logici o di altra natura.

In particolare, la perizia ha riconosciuto che l’attrice ha subito:

– una inabilità temporanea totale per 5 gg;

– una inabilità temporanea parziale al 75% per 30 gg;

– una inabilità temporanea parziale al 50% per 45 gg;

– una inabilità temporanea parziale al 25% per 45 gg.

Inoltre, i CCTTUU hanno riconosciuto un grado di sofferenza menomazione correlata di grado medio per la complessiva inabilità temporanea.

Il collegio peritale ha altresì accertato la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 20%.

Ritiene questo Giudice che, ai fini dell’accertamento del grado di sofferenza menomazione correlata si deve tener conto della complessiva indagine peritale, con particolare riguardo alle seguenti osservazioni esposte nella relazione: l’attrice ha subito certamente un “Disturbo dell’adattamento con componente ansiosa e dismorfofobica di grado lieve in soggetto affetto da pregresso disturbo dell’adattamento di tipo misto con prevalente componente depressiva, componente depressiva ora in gran parte risoltasi. […] In sintesi, la maggior parte dei sintomi lamentati dal soggetto sono modalità di espressione della sua personalità, non relazionati al trauma, rispetto al quale vi è stato un grado di sofferenza psichica causato dalle sue sequele e dai trattamenti medici, sofferenza psichica in gran parte rientrata con una residua sintomatologia ansiosa di grado lieve”. In conclusione, i CCTTUU hanno espresso “il parere che la sofferenza menomazione correlata sia soggettivamente percepita e amplificata dall’attrice in base a personali aspettative e valutazioni ma che non sia valutabile oltre il giudizio espresso nella presente relazione”.

Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).

Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).

Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.

Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili; qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.

Inoltre, nei punti 8 e 9 dell’ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:

8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;

9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.

4.1. Sulla tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute nella sentenza Cass. n. 8630/2026

Fatte tali premesse, è necessario proseguire con l’analisi della tabella applicabile al caso concreto.

Infatti, come è noto, il d.P.R. 12/2025, in vigore dal 5.3.2025, ha approvato la Tabella Unica Nazionale (brevitas T.U.N.), attuando così l’art. 138 Codice Assicurazioni Private e, quindi, applicabile al danno biologico, temporaneo e permanente derivante da lesione del bene salute con invalidità permanente dal 10% al 100%.

In primo luogo, deve essere affermato l’ambito di applicazione diretta, oggettiva e temporale, del menzionato d.P.R. n. 12/2025:

– in relazione alla causa genetica del danno biologico: ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 12/2025, la T.U.N. si applica solo «ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata». La TUN si applica, quindi, solo ai sinistri ex Titolo X Codice delle assicurazioni private e ai casi di malpractice medica ex art. 7, comma 4, l. n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco”);

– in relazione al tempo in cui si è verificato il fatto illecito: l’art. 1, comma 18 della l. n. 124/2017 (cd. “Legge Concorrenza”) dispone: «la tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private […] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» e, quindi, dal 5.3.2025. Il d.P.R. n. 12/2025, all’art. 5, dispone: «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» e, quindi, dal 5.3.2025.

Da quanto esposto conseguirebbe la non applicazione della T.U.N. nella fattispecie concreta, sia ratione materiae, trattandosi di incidente verificatosi durante una lezione di equitazione, sia ratione temporis, perché trattasi di incidente verificatosi in data 20.10.2019 e cioè in epoca anteriore al 5.3.2025; si dovrebbero quindi applicare ancora le tabelle elaborate dall’Osservatorio del Tribunale di Milano.

A seguito di diversi orientamenti registrati nella giurisprudenza di merito circa l’applicazione analogica o indiretta della T.U.N. anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal d.P.R. 12/2025, il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 4915 del 18.7.2025 ha disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione, ponendo alla stessa i seguenti quesiti:

1. in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, «quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.»;

2. oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del d.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;

3. oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

Orbene, la Cassazione, con sentenza n. 8630/2026, si è pronunciata sulla questione oggetto del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, evidenziando, tra l’altro, che “La caratteristica tipologica del giudizio per la liquidazione del danno non patrimoniale è data, dunque, dalla sua natura ontologicamente equitativa, poiché attraverso di esso l’equità integrativa è destinata ad inverarsi”.

Prima di procedere alla analisi dei quesiti posti con il rinvio pregiudiziale, il giudice di legittimità specifica le funzioni dell’equità nella liquidazione del danno, le quali si individuano con:

• “la realizzazione della giustizia nel caso concreto”;

• “la garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi”.

Proprio al fine di garantire l’effettività delle menzionate funzioni dell’equità, la Cassazione, con la sentenza n. 12408/2011, attribuì alla tabella milanese efficacia para-normativa, “quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.”.

Infatti, nella sentenza 8630/2026, la Corte ricorda che le tabelle “assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c. e ciò non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità”.

Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza appena richiamata, evidenzia che “Con l’emanazione della Tabella Unica Nazionale, si deve ritenere che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti [rispetto a quelle pretorie] per essere state espresse da un atto normativo e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, a prescindere dal formale scarto dell’importo monetario riconoscibile al danneggiato, sulla base dell’una o dell’altra tabella.

In ogni caso, una volta constatato che per i fatti pregressi non esiste una legge e che occorre, quindi, liquidare il danno facendo ricorso all’equità, non potrebbe certo sostenersi che tra due modelli di equità astrattamente utilizzabili, l’uno di fonte normativa e l’altro di fonte ‘pretoria’, il secondo sia ‘più equo’ del primo”.

I giudici di legittimità argomentano altresì che: “Se, dunque, la derivazione legale della T.U.N., da un lato, assicura equità sul piano formale, dall’altro la sua capacità di orientare il giudizio equitativo si manifesta pienamente anche sul piano sostanziale. L’equità si realizza, infatti, sia attraverso il meccanismo di costruzione della liquidazione previsto dalla tabella normativa, sia per la stessa struttura dell’importo risarcibile […].

Analogamente alle tabelle di Milano, [applicando la T.U.N.] la liquidazione del risarcimento del danno biologico si fonda su un sistema a punto variabile, caratterizzato da una modularità garantita dalla progressiva riduzione del valore in funzione dell’età della vittima (sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale) e da un incremento più che proporzionale in relazione all’aumento percentuale dei postumi permanenti.

In questi termini, il dubbio sull’opportunità di un’estensione generalizzata ratione temporis e ratione materiae del perimetro applicativo della T.U.N. a liquidazioni ivi non ricomprese in via diretta, fondati sull’assunto che gli importi risarcitori ivi previsti risultino inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, si rivela più apparente che reale.

Ciò perché l’equità del giudizio liquidatorio che le diverse tabelle possono orientare, in forza degli artt. 1226 e 2056 c.c., tende a far sfumare le relative differenze degli importi liquidabili. Ciò che rileva è l’idoneità del meccanismo liquidatorio a garantire l’equità sul piano sostanziale”.

Pertanto, per la Suprema Corte, “la T.U.N. può ritenersi suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta, dovendosi riconoscere non solo la sua idoneità a orientare l’esercizio dell’equità liquidatoria in tale ambito, ma anche la funzione di parametro di riferimento privilegiato”.

All’esito di queste dotte argomentazioni, la Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto: “La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.

Nella motivazione, la Corte specifica che il mero scostamento dalla T.U.N. “non costituisce di per sé vizio di legittimità: la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019)”. Del resto, già per il superamento delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ si è ritenuta necessaria una motivazione adeguata e (argomenta la Corte nella sentenza n. 8630/2026) “tanto più la necessità di tale motivazione deve valere nel caso in cui il giudice decida di discostarsi dai parametri della T.U.N., eventualmente reputando con adeguata specifica motivazione nel caso concreto le tabelle ‘pretorie’ più idonee ad integrare il paradigma equitativo.

La T.U.N., infatti, in virtù della sua derivazione normativa, esercita una forza individuatrice del parametro dell’equità di cui all’art. 1226 c.c. e impone perciò cautele particolari in caso di discostamento. Discostamento che deve ritenersi, peraltro, tendenzialmente e maggiormente ammissibile – lo si deve sottolineare – nei casi in cui la liquidazione riguardi pregiudizi non rientranti oggettivamente, ratione materiae, nel perimetro di applicazione equitativa della tabella e tendenzialmente molto più difficile nei casi rientranti e, dunque, tale da esigere una motivazione molto più specifica”.

“Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito in presenza di circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta, debitamente valorizzate da una motivazione puntuale che illustri le ragioni per le quali la forza conformativa dell’equità, che l’anzidetta Tabella è astrattamente in grado di esprimere, non risulti idonea a realizzare l’equità del caso concreto.

E la motivazione – ripetesi – dovrà essere molto più accurata e specifica, sì da risultare sostanzialmente limitata a casi del tutto particolari, quando debba giustificare il discostamento dall’ambito oggettivo, cui si riferisce ratione materiae la disciplina della T.U.N.”.

Giova rilevare, tuttavia, che la Cassazione omette qualsivoglia esempio sulle “circostanze del tutto peculiari della fattispecie concreta” che possano giustificare “lo scostamento dai parametri della T.U.N.”.

La Suprema Corte non prende, quindi, specifica posizione circa le conseguenze di una generale applicazione estensiva della T.U.N. e, in particolare, sulle annotazioni critiche, evidenziate nell’ordinanza del Tribunale di Milano n. 4915/2025: le ipotesi di danno alla salute cagionato da reato doloso, la peculiare fattispecie di danno biologico terminale e, più in generale, il limite della esaustività del risarcimento del danno, prescritto dall’art. 138, quarto comma, del codice delle Assicurazioni.

È pertanto rimessa al giudice di merito la valutazione circa la congruità dell’applicazione indiretta della T.U.N. nella fattispecie concreta.

4.2. Liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute con applicazione nella fattispecie concreta della T.U.N.

Ebbene, nel giudizio de quo, va in primo luogo rilevato che questo Giudice, nell’udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2026, ha evidenziato alle parti che, alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione n. 8630/2026, vi è questione circa l’applicabilità della T.U.N. ex d.PR. n. 12/2025.

Tuttavia, la parte attrice, nella comparsa conclusionale, ha invocato esclusivamente l’applicazione della tabella milanese, senza allegare alcuna circostanza del tutto peculiare che potesse giustificare lo scostamento dalla T.U.N.

Neppure i convenuti e la parte terza chiamata Unipol, quale compagnia assicuratrice del centro ippico, hanno espresso considerazioni circa la questione in esame.

Solamente la terza chiamata Unipol, quale compagnia assicuratrice del convenuto L.G.P., ha prospettato l’applicazione indiretta della T.U.N.

Le parti, dunque, non hanno allegato circostanze di fatto idonee a giustificare la disapplicazione della T.U.N.

La questione è comunque rilevabile d’ufficio.

Ebbene, ritiene il Tribunale che non sussistano affatto, nel presente giudizio, “circostanze del tutto peculiari”, relative alla dinamica del sinistro o al danno conseguenza, che possano giustificare lo scostamento dalla T.U.N.

Quindi, in virtù dell’applicazione della T.U.N., il danno biologico temporaneo dovrà essere liquidato secondo quanto disposto dall’art. 3 del d.P.R. 12/2025 e, quindi, “in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1”.

Pertanto, ai sensi del D.M. 28.7.2026 che ha aumentato ad euro 57,64 l’importo per inabilità temporanea totale pro die, devono essere liquidate le seguenti somme: euro 3.530,45 per la componente dinamico-relazionale; per quanto attiene al danno morale/sofferenza soggettiva interiore, in considerazione delle risultanze della CTU, stimasi equo aumentare l’importo predetto nella misura del 45% e, quindi, si devono liquidare ulteriori euro 1.588,70.

In definitiva, per il danno biologico temporaneo deve essere corrisposta la somma, già rivalutata, di euro 5.119,15.

Per quanto attiene al danno biologico permanente, l’importo standard indicato nella T.U.N. a titolo di danno dinamico-relazionale per un soggetto di anni 15 alla data della fine malattia (22.2.2020) e con la percentuale di invalidità del 20% è pari ad euro 75.029,00.

Inoltre, ritiene questo Giudice che si debba procedere alla personalizzazione della componente del danno dinamico-relazionale. Infatti, nel corso del processo è stata fornita la prova che l’attrice, prima del sinistro, svolgesse abitualmente l’attività hobbistica della corsa.

La teste CA.O. all’udienza del 21.11.2024 ha riferito che “prima dell’incidente l’attrice praticava la corsa. Mediamente io mi recavo presso l’abitazione di C. circa 3 domeniche al mese e ogni volta praticavamo la corsa nel parco. Dall’incidente non ha più praticato la corsa […]. So che era iscritta a una società sportiva dilettantistica di cui non ricordo il nome […]. Ogni volta che ci vedevamo la domenica percorrevamo circa 4/5km di corsa”.

Tale attività, certamente personalizzante per la vita dell’attrice, è stata abbandonata a seguito dell’incidente in quanto l’accertata invalidità ha impedito all’attrice di continuare a praticare lo sport della corsa. Infatti, i CCTTUU, nella relazione evidenziano anche come “i postumi permanenti incidono in maniera lievemente rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato della pratica hobbistica della corsa”.

Alla luce di quanto esposto, questo Giudice ritiene equo aumentare l’importo liquidato per la componente del danno dinamico-relazionale nella misura del 10% e, per l’effetto, tale voce di danno va liquidata nella somma di euro 82.531,90. Tale aumento, infatti, secondo un ormai consolidato indirizzo della Suprema Corte, deve essere calcolato solamente sulla componente dinamico-relazionale e non anche su quella morale (cfr. Cass., Sez. III, sent. 25164/2020 e, da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 7892/2024).

Inoltre, in conseguenza del sinistro l’attrice ha riportato un danno estetico evidente “occasionalmente o costantemente alla meticolosa e attenta osservazione di persone terze” (cfr. relazione medico-legale). Tuttavia, tale danno estetico è stato già valutato dai periti nella determinazione della percentuale di invalidità permanente e, quindi, non è suscettibile di ulteriore personalizzazione.

Per quanto attiene invece al danno da sofferenza soggettiva interiore, ritiene questo Giudice che, in coerenza con le esposte osservazioni dei CCTTUU, si debba applicare la tabella del danno morale “con aumento medio”. Pertanto, il danno da sofferenza soggettiva interiore correlato al danno biologico permanente è pari ad euro 26.785,00.

È appena il caso di rilevare che la dottrina ha prospettato criticità nell’applicazione indiretta della T.U.N. anche per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute, atteso che i valori monetari della T.U.N. sono inferiori di circa la metà rispetto a quelli previsti dalla tabella milanese.

In proposito, la Cassazione, con la sentenza n. 8630/2026, ha rilevato, altresì, che “La garanzia di parità di trattamento non dipende esclusivamente dal valore economico a valle del pregiudizio risarcibile, ma risiede a monte nei meccanismi di determinazione del predetto importo. […] In definitiva, la parità di trattamento non si misura in base all’ammontare del risarcimento conseguito, bensì in base al meccanismo di liquidazione che ha determinato tale importo. Non è, dunque, possibile ridurre il concetto di parità di trattamento a una mera comparazione tra importi più o meno elevati, non potendo essa risolversi in un mero raffronto di valori monetari; la parità si realizza quando, a prescindere dall’entità concreta del risarcimento, esso venga determinato mediante un procedimento equo e congruo rispetto alla materialità del danno che si intende ristorare”.

Per la Cassazione, quindi, si deve “superare l’obiezione di una parte della dottrina, la quale ha contestato che sia l’equità il fondamento della T.U.N., giacché a siffatta conclusione si opporrebbe la previsione dell’art. 138 c.a.p., che attribuisce un ruolo centrale ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui in base all’elaborazione giurisprudenziale, intendendo così riferirsi necessariamente alla ‘tabella milanese’, che, diversamente dalla T.U.N., ha raggiunto nel corso degli anni un rilevante grado di diffusione.

Va, infatti, considerato che una tale opzione interpretativa, da un lato, finisce per riconoscere valore normativo ai criteri di elaborazione giurisprudenziale, che per loro stessa natura ne sono sprovvisti, e, dall’altro, intende formalisticamente il riferimento operato dalla norma come rivolto ai valori monetari degli importi risarcitori delle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, anziché ai criteri metodologici e, in particolare, ai meccanismi di determinazione di tali valori, ritenuti congrui dalla giurisprudenza di questa Corte e che soli sono in grado di fornire un equo ristoro del danno”.

È in base a questa considerazione che la Cassazione sent. n. 8630/2026 (come innanzi accennato) ha stigmatizzato che “l’equità del giudizio liquidatorio che le diverse tabelle possono orientare, in forza degli artt. 1226 e 2056 c.c., tende a far sfumare le relative differenze degli importi liquidabili. Ciò che rileva è l’idoneità del meccanismo liquidatorio a garantire l’equità sul piano sostanziale”.

In proposito, ritiene questo Giudice opportuno aggiungere che, secondo la prevalente Medicina legale, non si giustificano (di regola) differenze per la vittima, rispetto ai pregiudizi dinamico relazionali subiti nel periodo di inabilità temporanea, tra un danno biologico che, successivamente, venga accertato come micropermanente ovvero come macropermanente. Per esempio: un giorno di degenza ospedaliera comporta, in entrambi i casi, la medesima “incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (ex artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni).

Altra dottrina ha precisato che differenze possono sussistere, invece, in relazione alla componente di danno non patrimoniale riconducibile al danno morale (alias, sofferenza soggettiva interiore): la diversa consapevolezza della vittima durante il periodo di inabilità temporanea di dover cambiare, più o meno radicalmente, la propria vita in futuro, dopo la fine della malattia. Da questo punto di vista, l’incremento “ricompreso tra il 30 e il 60 per cento” (previsto per le macropermanenti dal citato art. 3, D.P.R. n. 12/2025) per la liquidazione del danno morale appare fondato, quindi, su una ragionevole premessa medico legale.

Ad abundantiam, volendo procedere comunque ad un più articolato confronto tra T.U.N. e tabella milanese, ritiene questo Giudice che si dovrebbe tener conto anche degli importi monetari previsti per la liquidazione del danno biologico permanente.

A tal riguardo, la Suprema Corte (sempre nella sentenza n. 8630/2026) ha evidenziato che, in una valutazione complessiva, tra le due tabelle sussistono differenze contenute, considerato che “La T.U.N. prevede risarcimenti superiori a quelli riconosciuti dalle tabelle milanesi per percentuali di invalidità comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l’82° e il 100°, mentre le tabelle milanesi garantiscono importi più elevati nella fascia intermedia, corrispondente ai gradi di invalidità tra il 36 e l’82 per cento.

Inoltre, come rilevato nella relazione illustrativa dello Schema di Decreto, le differenze tra il valore del punto-base previsto dalla T.U.N. e quello delle tabelle milanesi risultano adeguatamente compensate dalla divergenza dei moltiplicatori applicati, i quali, nella T.U.N., sono complessivamente più elevati rispetto a quelli contemplati dalla Tabella di Milano.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla divergenza tra gli importi riconosciuti dalle tabelle milanesi e dalla T.U.N. per la liquidazione del danno biologico temporaneo, nonché alla previsione di diversi limiti agli incrementi riconoscibili a titolo di personalizzazione del danno.

Si ribadisce, inoltre, che la tabella normativa è quella che meglio coglie ed attua la progressività risarcitoria, assicurando – diversamente dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’ – una curva di crescita dell’importo liquidabile di tipo più che proporzionale in relazione alle variazioni in aumento della percentuale di invalidità”.

Pertanto, volendo applicare i valori monetari previsti dalla tabella milanese al caso concreto, si può agevolmente constatare che, sebbene per la voce di danno biologico temporaneo l’attrice avrebbe conseguito una somma maggiore, pari ad euro 7.043,75 (a fronte dell’importo qui liquidato in euro 5.119,15); per il complessivo danno biologico permanente, personalizzato per la componente dinamico-relazionale, sarebbe stato riconosciuto il minor importo di euro 103.457,10 (a fronte degli importi per queste voci di danno liquidate nella presente sentenza in euro 82.531,90 + euro 26.785,00, per la complessiva somma di euro 109.316,90).

Si deve precisare che tale raffronto non può, da solo, costituire la ragione per l’applicazione indiretta o la disapplicazione della T.U.N., altrimenti, infatti, si verificherebbe una inammissibile inversione logica dell’iter decisionale del giudice del tutto contraria ai principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 8630/2026.

Si ribadisce, quindi, che il giudice deve prima verificare la sussistenza, o meno, di “circostanze del tutto peculiari” nel caso concreto, per poi decidere quale criterio di liquidazione adottare e, solo all’esito di tale percorso argomentativo, procedere alla concreta quantificazione del danno.

Inoltre, si deve sottolineare che, a parere di questo Giudice, la previsione di importi maggiori per la voce di danno biologico temporaneo delle tabelle pretorie e l’individuazione di somme più elevate per significative fasce di invalidità permanente della T.U.N. non può comportare una applicazione “mista” o parziaria dei due criteri liquidatori.

Infatti, laddove sussistano le “circostanze del tutto peculiari” della fattispecie concreta richiamate dalla Suprema Corte, il giudice di merito sarà tenuto alla disapplicazione integrale della T.U.N. e alla conseguente applicazione delle tabelle di origine giurisprudenziale, non potendo invece liquidare, nella sua totale discrezionalità/arbitrio, il danno attraverso l’applicazione dell’una e dell’altra, solo sulla base dei maggiori importi monetari di volta in volta indicati nelle varie tabelle pretorie.

Del resto, qualora il giudice procedesse invece alla liquidazione del danno non patrimoniale da grave lesione del bene salute con applicazioni frammentarie e/o parziarie delle diverse tabelle predisposte ad hoc, conseguirebbe proprio il risultato che la Suprema Corte intendeva evitare sin dalla richiamata sentenza n. 12408/2011. Il giudice di legittimità, infatti, già in quella sentenza poneva un argine alla proliferazione di diversi criteri liquidatori, ritenendola “un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping”) o resistenze strumentali”.

Analogo principio di diritto è stato ribadito anche nella sentenza della Cassazione n. 8630/2026, laddove ha stigmatizzato che le funzioni dell’equità nella liquidazione del danno si individuano con “la realizzazione della giustizia nel caso concreto” e “la garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi”.

4.3. Sul danno patrimoniale subito dall’attrice

Per quanto attiene al danno patrimoniale lamentato dall’attrice, si è già detto che sussiste carenza di legittimazione attiva per il danno emergente, verificatosi quando la stessa non aveva raggiunto la maggiore età.

Pertanto, per tale voce di danno potranno essere riconosciute solo le spese future ritenute congrue e necessarie dai CCTTUU.

A tal proposito, il collegio peritale ha ritenuto eccessive le somme indicate nei preventivi per gli interventi odontoiatrici prodotti da parte attrice, stimando invece congrue le spese per euro 10.400,00, comprensive quindi sia delle somme da versare per detti interventi chirurgici sia degli importi che verranno corrisposti durante il percorso psicoterapeutico, ritenuto necessario dai consulenti.

È bene specificare che detta somma deve essere rivalutata all’attualità e che, sempre sull’ultimo importo, decorreranno gli interessi dal momento del fatto illecito. A tal riguardo, si richiama l’orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo Giudice, a mente del quale “anche chi causa un danno futuro è in mora dal giorno del fatto illecito, ai sensi dell’art. 1219 c.c., per il pagamento del relativo risarcimento; tale mora andrà calcolata sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, ma andrà pur sempre calcolata con decorrenza dalla data dell’illecito” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2017, n. 18049). Si tratta, infatti, pur sempre di un credito di “valore” da illecito aquiliano, soggetto – come tale – a “cumulo” di rivalutazione ed interessi, attesa la loro diversa funzione economica, prima ancora che giuridica, essendo “reintegratoria”, quella della prima, e “risarcitoria” (del danno da ritardo nella percezione di quanto dovuto a titolo di risarcimento) quella assicurata dai secondi” (cfr. Cass., Sez. III, ord. 9985/2019).

Quindi, detta somma, rivalutata dal gennaio 2026 (giorno della stima dei periti) all’attualità, è pari ad euro 10.650,00.

Pertanto, il danno complessivamente subito dall’attrice è pari ad euro 125.086,05.

Entrambi i convenuti hanno chiesto, in via subordinata, la condanna diretta delle rispettive compagnie assicuratrici ai sensi dell’art. 1917 c.c., sicché le parti terze chiamate (medesima compagnia assicuratrice dei convenuti ancorché in virtù di polizze differenti) dovranno essere condannate a versare agli attori le somme di cui sopra, detratta, con specifico riguardo alla posizione del centro ippico, la franchigia prevista nel contratto di polizza pari ad euro 500,00.

Gli interessi compensativi – secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, parte Unipol Assicurazioni S.p.A. deve essere condannata al pagamento, in favore dell’attrice, della complessiva somma di euro 125.086,05 liquidata in moneta attuale, con detrazione per la compagnia assicuratrice del centro ippico della franchigia per euro 500.00, oltre:

– interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell’1%, sulla somma di euro 15.769,15 (danno biologico temporaneo + danno patrimoniale) dalla data del 20.10.2019 ad oggi;

– interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell’1%, sulla somma di euro 109.316,90 dal 22.2.2020 (data fine malattia) ad oggi;

– interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 125.086,05, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

5. Sulle spese processuali

Per effetto della condanna diretta, anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio vanno poste a carico della compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A.

Alla soccombenza della compagnia assicuratrice, consegue la condanna della medesima a rifondere all’attrice le spese processuali. La compagnia deve essere altresì condannata a rifondere all’attrice le spese dei CTP del presente giudizio, documentate per complessivi euro 3.660,00.

In applicazione delle clausole contrattuali previste in entrambi i contratti di polizza, si dichiarano integralmente compensate le spese processuali tra i convenuti e parte Unipol Assicurazioni S.p.A.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M
– P. Q. M. –

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

– accerta la responsabilità civile dei convenuti nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio;

– condanna l’Unipol Assicurazioni S.p.A. a corrispondere all’attrice la somma di euro 125.086,05, con detrazione della franchigia e oltre interessi come specificato in motivazione;

– condanna la convenuta Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Ippico (omissis) a corrispondere all’attrice la somma di euro 500,00;

– pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico di Unipol Assicurazione S.p.A.;

– rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;

– condanna Unipol Assicurazioni S.p.A. a rifondere all’attrice le spese processuali, che liquida in euro 1.713,00 per esborsi, euro 3.660,00 per onorario di CTP, euro 14.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.;

– dichiara integralmente compensate le spese processuali tra i convenuti e parte Unipol Assicurazioni S.p.A.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.