MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE

Provvedimento Prima Presidente della Cassazione 9 settembre 2023

 

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori – pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” – cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché, stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’articolo 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità (successivo comma quarto) , che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT (art. 117, comma 7, TUB).

Occorre in particolare stabilire se, con riguardo al piano di ammortamento alla francese, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto due differenti aspetti: 1) l’omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice; 2) l’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto a quello pattuito.

Riguardo alle modalità con cui sono costruite le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, secondo un primo orientamento giurisprudenziale (maggioritario) da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria. E ciò perché ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento (e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria).

La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d’altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “condizioni” praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate, e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.

Un diverso indirizzo giurisprudenziale evidenzia, invece, che la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente), specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento de1 costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale; di talché anche la modalità di ammortamento alla francese costituirebbe un “prezzo”, un “costo” che andrebbe esplicitato all’interno del contratto.

Anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo si fronteggiano due interpretazioni: la prima esclude ricadute in termini di validità, perché il cliente potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite, tanto più che la banca non sarebbe tenuta ad esplicitare la formula di matematica finanziaria sottesa al calcolo degli interessi, tale informazione essendo implicita nel piano di ammortamento; l’altra ricostruzione, all’opposto, tende a ritenere che la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi, diversa da quella “semplice”, costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali.

 

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