LE SEZIONI UNITE SULLE CONDIZIONI PER LA RIPETIBILITA’ DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E DIVORZILE IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA AB ORIGINE DEI PRESUPPOSTI

Cass. civ., Sez. Un. 8 novembre 2022, n. 32914

 

a) la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile;

b) la “condictio indebiti” non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se ciò avviene sotto il profilo dell‘an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno, sia se viene effettuata sotto il profilo del quantum una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente. Ciò tuttavia, solo se l’assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, verosimilmente ritenersi pressochè tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Tale conclusione si impone per esigenze equitative alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.

c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.

 

Cass. civile 8 novembre 2022, n. 32914