LA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA PRECEDENTE AL VINCOLO AI FINI DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCORA ALLE SEZIONI UNITE: IL CASO DELLA CONVIVENZA FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO ANTERIORE ALL’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DELL’UNIONE CIVILE

Cass. civile, Sez. I, 27 gennaio 2023, n. 2507

La questione è solo in parte sovrapponibile a quella relativa alla rilevanza della convivenza pre-matrimoniale ai fini dell’assegno divorzile; anzi, da un certo punto di vista, si fonda sul presupposto della diversità della situazioni, perché, mentre per le coppie eterosessuali, che avevano a disposizione il matrimonio, si giustifica l’irrilevanza della convivenza prematrimoniale, per quelle omosessuali, che prima della legge n. 76/2016, non avevano la possibilità giuridica di formalizzare un’unione stabile, l’irrilevanza tout court ai fini della componente perequativa-compensativa dell’assegno “divorzile” delle scelte fatte prima dell’unione sarebbe discriminatoria.

Cass. 27 gennaio 2023, n. 2507