IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO E VERITÀ BIOLOGICA: LA CASSAZIONE ESCLUDE AUTOMATISMI NELLA CADUCAZIONE DELLO STATUS FILIATIONIS

Cass. civile, Sez. I, 4 agosto 2026, n. 24427 – Pres. Rel. Acierno

 

Nell’azione di impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c. per difetto di veridicità, la non corrispondenza dell’atto di nascita alla verità del processo generativo non comporta automaticamente la caducazione dello status filiationis: il giudice deve procedere a un bilanciamento tra favor veritatis e preminente interesse del minore, verificando in concreto la natura e durata della relazione genitoriale di fatto, la coabitazione, l’accudimento, il ruolo svolto dal genitore “sociale” nella costruzione dell’identità del minore e la sua idoneità genitoriale, secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Palermo ha riformato la pronuncia di primo grado con la quale era stata accolta l’impugnazione per difetto di veridicità dell’atto di nascita della minore E.E., proposta dall’ascendente della minore A.A., madre di C.C. che unitamente ad B.B. era indicata come genitore della minore medesima.

La madre biologica della minore, C.C., fin dal primo grado aveva aderito alla domanda proposta dalla propria madre.

Ha precisato in fatto la Corte territoriale:

a) C.C. ed B.B. sono state legate da una relazione sentimentale fin dal 2009; hanno effettuato diversi tentativi di procreazione eterologa medicalmente assistita in Spagna, senza esito: hanno costituito una unione civile nell’agosto 2016;

b) nel 2014 C.C. si è rivolta ad un centro specializzato per procedere alla procreazione medicalmente assistita di tipo omologo unitamente ad F.F., nipote della sua compagna B.B. Nel 2016 nasce la minore E.E. che viene riconosciuta alla nascita solo dalla madre biologica C.C., pochi mesi dopo la nascita della minore.

c) Nel 2018 la minore viene riconosciuta, con il consenso della madre biologica, da B.B.;

d) Nell’estate del 2019 B.B., è stata allontanata dalla casa familiare, con provvedimento giudiziale relativo all’avvio di un procedimento penale successivamente archiviato;

e) La convivenza tra B.B. e la minore, sua figlia, secondo l’atto di nascita impugnato, è iniziata con la nascita di E.E., e si è protratta fino all’estate del 2019, anche per oltre un anno dopo il riconoscimento.

Sulla base di questa prospettazione dei fatti comune a tutte le parti in causa, il Tribunale ha accolto la domanda, rilevando per un verso la chiara non veridicità dell’atto di nascita e dall’altro che la convivenza tra la madre sociale ed E.E. era stato limitato a poco più di un anno partendo dal riconoscimento e non aveva, di conseguenza, consolidato una condizione identitaria sotto il profilo sociale in relazione allo status acquisito con il riconoscimento da parte di B.B.

2.La Corte d’Appello, su impugnazione della B.B. che ha contestato radicalmente l’insussistenza di una relazione a carattere genitoriale con la minore, affermata dal Tribunale ed ha sottolineato la prevalenza assoluta attribuita al favor veritatis dal giudice di primo grado, ha accolto l’appello sulla base delle seguenti argomentazioni:

la nascita della minore è avvenuta all’interno di una relazione, consolidata da convivenza, nella quale già da tempo era in atto la volontà di avere un figlio.

La partecipazione di F.F., è stata quella di un mero donatore di gameti.

Il consenso ha avuto carattere simulato in quanto del tutto svincolato da un progetto genitoriale, non avendo il B.B. provveduto a riconoscere la figlia genetica.

Per la marginalità del ruolo del componente maschile, sostanzialmente esclusivo donatore di gameti, la Corte d’Appello ha ritenuto che la coppia C.C. – F.F., pur commettendo un illecito penale ha posto in essere un progetto procreativo fondato sulla fecondazione eterologa e che questa sia la fattispecie da cui trarre il paradigma normativo.

2.1 Da questa premessa la Corte d’Appello ha fatto discendere l’applicabilità dell’art. 8 della L. n. 40 del 2004 alla fattispecie, ed in particolare del principio della continuità dello status di figlio anche per le procreazioni medicalmente assistite di carattere eterologo. La partecipazione consapevole e consensuale al progetto procreativo attribuisce la genitorialità ai membri della coppia che hanno voluto il figlio con il ricorso alla procreazione di carattere medicalmente assistito di carattere eterologo.

L’art. 9 conferma il principio nello stabilire che il consenso alla eterologa comporta l’assunzione piena della genitorialità, senza possibilità di revoca successiva da parte del genitore non biologico. Inoltre viene esclusa dalla norma qualsiasi rilevanza giuridica al donatore di gameti nella procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Il donatore non può acquisire alcuna relazione parentale con il nato. Viene in rilievo nella costituzione dello status il legame volitivo ed il regime giuridico sul dato genetico.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. n.40 del 2004, nella parte in cui non permette il riconoscimento, fin dalla nascita, dello status di figlio nei confronti della madre sociale od intenzionale in una coppia di donne che abbia fatto ricorso all’estero della procreazione medicalmente assistita eterologa, ove il minore sia nato in Italia. L’illegittimità costituzionale della norma consegue alla individuazione, come criterio preminente per il riconoscimento o attribuzione di status filiale, dell’interesse preminente del minore. Il consenso informato e la volontà comune e condivisa di realizzare, da parte della coppia omoaffettiva femminile, il progetto generativo tramite procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero, determinano il conseguimento dello status anche in capo alla madre intenzionale o sociale, dovendo prevalere sulla verità biologica l’assunzione consapevole della responsabilità genitoriale. La volontarietà della scelta genitoriale, la piena condivisione del progetto di procreazione medicalmente assistita determinano il favor per il progetto genitoriale e per il preminente interesse del minore alla sua conservazione. Il sistema vigente della formazione del consenso informato costituisce un solido fondamento dello status filiationis, idoneo a giustificare una scissione tra verità biologica e identità giuridica della genitorialità.

L’applicazione dei principi indicati alla fattispecie fa emergere come la verità genetica sia nettamente contrastante con l’interesse del minore. Lo status del genitore intenzionale è parte integrante dell’identità del minore sin dalla nascita. Il minore ha il diritto di rango costituzionale di avere e conservare due genitori riconosciuti sul piano legale sin dalla nascita. La condivisione del progetto procreativo e il pieno e consapevole consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa conducono a confermare lo status filiationis derivante dall’atto di nascita.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a tre motivi. C.C. ha proposto controricorso adesivo. B.B. ha depositato controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2026, Il P.G. ha concluso come da requisitoria depositata chiedendo l’accoglimento del ricorso. Tutte le parti hanno discusso oralmente confermando le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 8 e 9 della L. n. 40 del 2004 e dell’art. 253 cod. civ. per avere la Corte ritenuto che F.F., pur avendo prestato il consenso a p.m.a. omologa secondo quanto prescritto dall’art. 8 della L. n. 40 del 2004 sarebbe un mero donatore di gameti così da qualificare come procreazione medicalmente assistita eterologa la procedura che ha portato alla nascita di E.E.

F.F. ha prestato il proprio consenso per la procreazione medicalmente assistita di tipo omologo unitamente a C.C. Non si tratta di consenso simulato non essendo materia contrattuale.

Non è applicabile alla fattispecie l’art.9 c.3 L. n. 40 del 2004 riguardante la relazione giuridica tra il donatore di gameti ed il nato essendosi realizzata una nascita da procreazione medicalmente assistita omologa. Quella eterologa, peraltro, è consentita in determinate condizioni (Corte Cost. 162 del 2014) solo alla coppia eterosessuale e non a quella omoaffettiva.

Il consenso della partner non biologica nella specie non si è mai perfezionato, perché quest’ultima non ha in alcun modo partecipato al processo procreativo.

L’atto di nascita è stato formato in violazione dell’art. 253 cod. civ.

5. Con il secondo motivo viene censurata la violazione dell’art. 8 L. n. 40 del 2004 in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 68 del 2025 e dell’art. 250 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’Appello di Palermo ha richiamato i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale sopra citata a sostegno della decisione valorizzando il consenso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e la corrispondenza all’interesse preminente del minore della assunzione di responsabilità genitoriale che ne consegue.

Afferma la ricorrente che i principi sopra indicati non si attagliano affatto alla fattispecie dal momento che la nascita della minore non è seguita ad un progetto genitoriale realizzato mediante procreazione medicalmente assistita eterologa eseguita all’estero secondo la lex loci ma da procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, conformemente alle prescrizioni cogenti in tema di accesso e formazione del consenso stabilite nella L. n. 40 del 2004.

6. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della L. n. 40 del 2004, 30 e 31 della Costituzione, 315-bis e 337-ter cod. civ., nonché vizio di motivazione apparente per avere la Corte omesso di esaminare in concreto l’esistenza di una relazione di carattere genitoriale tra la minore ed B.B.

In astratto la corte territoriale rileva che la realtà affettiva e progettuale può prevalere sulla verità biologica nell’interesse preminente del minore ma in concreto omette tale esame.

La progettualità comune aveva riguardato precedenti tentativi in Spagna ma la filiazione è derivata da procreazione medicalmente assistita di tipo omologo.

La giurisprudenza di legittimità consolidata ha stabilito in cause analoghe la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l’interesse concreto del figlio. Questo accertamento nella specie è mancato, non potendosi, peraltro trascurare che la minore non vede e frequenta B.B. da circa tre anni.

7. Ritiene il Collegio che i tre motivi di ricorso possano essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi.

7.1 La sostanza e la cronologia dei fatti aiuta ad esaminare le censure. Le due donne indicate come genitori nell’atto di nascita di cui si impugna la veridicità sono state legate da lunga e non contestata relazione omoaffettiva, sfociata in unione civile subito dopo la nascita della minore.

Il soggetto di sesso maschile che ha, alla luce delle emergenze processuali non contestate, fornito i gameti maschili all’interno di un percorso segnato dalle prescrizioni della n. 40 del 2004 non ha riconosciuto la minore né ha avuto relazione affettive con la stessa. Non ha inoltre mai coabitato con la minore e la madre biologica.

Risulta dai documenti prodotti che è fortemente contestato il consenso prestato da quest’ultimo al progetto procreativo per procreazione medicalmente assistita omologa che ha condotto alla nascita della minore, ovvero quello prestato nel marzo 2015 (la nascita della minore avviene nel gennaio 2016). Risulta più di un tentativo presso il centro ove è stata praticata la procreazione medicalmente assistita omologa che ha portato alla nascita della minore.

Nel 2014 può riscontrarsi il primo tentativo con sottoscrizione del consenso prestato dal partner maschile ritenuta veritiera. Le altre, ed in particolare quella relativa al consenso prestato nel marzo 2015 sono soggette a valutazione del giudice penale. Tutte le procedure successive alla nascita della minore sono irrilevanti ai fini dell’esame della domanda di impugnazione per difetto di veridicità dell’atto di nascita sub judice.

Da queste premesse in fatto consegue che la nascita della minore non è il frutto dell’accesso condiviso e consapevole della coppia omoaffettiva stabile composta da C.C. ed B.B. ad un progetto generativo fondato su procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero con nascita del minore in Italia, ovvero la fattispecie per la quale in via definitiva la sentenza della Corte Cost. n. 68 del 2025 ha affermato la piena legittimità del riconoscimento dello status genitoriale al genitore d’intenzione o sociale, ovvero a colei che ha prestato il proprio consenso al progetto procreativo caratterizzato da impianto e gestazione dell’altra componente la coppia omoaffettiva.

La formazione dell’atto di nascita non corrisponde alla “verità” del progetto generativo realizzato mediante l’ausilio delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ma certamente è il frutto della decisione comune e condivisa di una coppia omoaffettiva convivente da lungo tempo che ha voluto con la modalità non conforme alla legge italiana realizzare il proprio desiderio di genitorialità.

Dalla nascita della minore, avvenuta nel gennaio del 2016 fino alla metà dell’anno 2019 la minore condivide la casa familiare con le due madri, viene dalle stesse cresciuta, accudita ed educata. La condivisione della genitorialità è così ferma e senza soluzione di continuità da condurre alla formazione dell’atto di nascita, ove la indicazione della genitorialità della madre sociale è avvenuta, incontestatamente, con la univoca adesione della madre biologica. Senza questa adesione non avrebbe potuto avere la trascrizione impugnata.

Numerosi sono i riscontri documentali in atti prodotti in ossequio al disposto dell’art. 369 cod. proc. civ. che attestano la natura genitoriale della relazione tra B.B. e la minore nei tre anni e mezzo della loro convivenza, così come i riscontri degli interventi giurisdizionali successivi dei giudici minorili e civili evidenziano l’inquadramento del conflitto tra le donne unite civilmente all’interno di una relazione a carattere coniugale e le richieste di B.B. come rivolte a continuare la relazione a carattere genitoriale interrotta.

La parentesi penale che ha prodotto l’allontanamento coattivo della B.B. si è chiusa del tutto favorevolmente per quest’ultima.

In conclusione, non può porsi in dubbio la non corrispondenza, alla verità del processo generativo rispetto al contenuto dell’atto di nascita ma non può porsi neanche in dubbio che vi sia stata una comune volontà di dare vita ad una relazione familiare genitoriale da parte di C.C. e B.B., culminato nel riconoscimento della minore condiviso e desumibile inequivocamente dalla convivenza continuativa e dalle caratteristiche del legame con la minore avuto dalla madre intenzionale con il pieno consenso della madre biologica.

8. Sul piano giuridico l’art. 263 cod. civ. non stabilisce alcun automatismo tra difetto di veridicità e rimozione consequenziale dello status genitoriale. L’interpretazione della norma così come espressa dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (tra le ultime sent. n. 272 del 2017 e 127 del 2020) e dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis di recente Cass. 2927 del 2025, 1988 del 2026) evidenziano la necessità di un accertamento che non si ferma alla verità biologica ma esamina, sotto la lente del preminente interesse del minore, la condivisione della scelta del riconoscimento impugnato, la natura del rapporto instaurato con il o la minore, la continuità della relazione in particolare la radicalizzazione del rapporto di coabitazione ed accudimento nei primi anni di vita, l’incidenza di questi fattori sull’identità del minore e lo sviluppo coerente con la sua storia affettiva e relazionale dello status genitoriale impugnato.

8.1 Al riguardo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2017 ha affermato che: “Alla stregua dell’ordinamento sia interno che internazionale, della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità, va riconosciuta l’immanenza dell’interesse del minore nell’ambito delle azioni volte alla rimozione del suo status filiationis, dovendo quindi escludersi che in esse l’esigenza di verità della filiazione prevalga in modo automatico e impedisca di valutare l’interesse concreto del minore (incluso quello alla stabilità dello status acquisito)”.La Corte costituzionale definisce con esattezza l’oggetto dell’indagine da svolgere precisando che ” non v’è ragione perché il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio – fatta salva quella proposta da quest’ultimo – non debba valutare se l’interesse a far valere la verità biologica prevalga sull’interesse del minore; se detta azione sia davvero idonea a realizzarlo; e se l’interesse alla verità abbia anche natura pubblica e imponga di tutelare l’interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità. Il bilanciamento dell’esigenza di verità della filiazione con l’interesse del minore, non comportando la cancellazione automatica né dell’una né dell’altro, richiede un giudizio comparativo tra variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso, dovendo il giudice considerare – oltre alla durata del rapporto con il minore e alla condizione identitaria già da lui acquisita – da un lato, le modalità del concepimento e della gestazione e, d’altro lato, la possibilità, mediante l’adozione in casi particolari, di costituire con il genitore contestato un legame giuridico che garantisca al minore un’adeguata tutela”. I principi affermati si consolidano nella successiva sentenza della Corte Cost. n. 127 del 2020 laddove si precisano i termini della valutazione comparativa da svolgere nell”interesse del figlio. “Il bilanciamento tra il concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può costituire il risultato di una valutazione astratta e predeterminata e non può implicare ex se il sacrificio dell’uno in nome dell’altro, imponendo al giudice di tenere conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all’identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”.

8.2 Con univoca continuità la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che nell’impugnazione per difetto di veridicità il giudice è tenuto ad ” effettuare il bilanciamento tra l’interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all’identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all’idoneità dell’autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore”.(Cass. 2927 del 2025).

Il principio in questione ha trovato ulteriore conforto in recenti pronunce proprio relative al conflitto determinatosi in coppia omoaffettiva femminile quando viene meno il consenso all’adozione in casi particolari (30786 del 2025). Nella pronuncia, coerente con quanto affermato dalle S.U. di questa corte con la decisione n.38162 del 2022, è stato affermato che l’acquisto della genitorialità adottiva ex art. 44 L. d) L. 184 del 1983, da parte del partner del genitore biologico o genetico in coppia omoaffettiva non può essere impedito senza alcuna indagine relativa al preminente interesse del minore, del dissenso del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. Tal rifiuto, generalmente sopravvenuto a causa del conflitto insorto nella coppia “deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore anche con riferimento alla salvaguardia della relazione tra quest’ultimo e chi abbia condiviso la nascita e lo sviluppo della sua personalità, essendo il giudice tenuto a verificare la consistenza di tale rapporto e la sua effettiva incidenza sullo sviluppo, in chiave prognostica e non meramente contingente, della personalità del minore e sul suo benessere psico-fisico; ne consegue che l’adozione deve essere esclusa solo in presenza di un radicale pregiudizio derivante dalla prosecuzione della relazione fondato sull’accertamento di concrete e gravi condotte del richiedente l’adozione”.

9. In conclusione i primi due motivi non sono da accogliere nella parte in cui richiedono la caducazione automatica dell’efficacia dell’atto di nascita sub judice in relazione allo status genitoriale di B.B., solo per effetto della non corrispondenza dell’atto con il progetto procreativo concretamente realizzato.

La fondatezza è limitata al riscontro di questa non corrispondenza esclusa infondatamente nella sentenza impugnata, ma tale accertamento costituisce esclusivamente uno degli elementi da considerare (il cd. favor veritatis) nell’operazione di bilanciamento con l’accertamento rigoroso e concreto dell’interesse preminente da svolgersi secondo le linee direttrici indicate nelle già citate S.U. e nei più recenti orientamenti sopra illustrati.

Questa necessità porta all’accoglimento del terzo motivo, avendo la Corte territoriale, omesso un accertamento effettivo del profilo, di primaria rilevanza dell’interesse preminente del minore.

Questo accertamento non potrà che incentrarsi sulla costruzione della relazione tra la minore ed B.B. riguardante i tre anni e mezzo di convivenza, mentre per la fase successiva occorrerà verificare rigorosamente le ragioni del comportamento ostativo ai contatti assunto dalla minore, dopo l’interruzione, per decisione unilaterale della madre biologica, della relazione della stessa con la madre sociale.

10. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata per accoglimento dei motivi di ricorsi nei precisi limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo perché si adegui ai principi illustrati e provveda alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

Accoglie i motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo anche per le spese processuali del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Conclusione

Così deciso in Roma all’udienza pubblica del 5 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2026.