IMPORTANTE (E ARTICOLATA) SENTENZA DELLA GRANDE SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL CONTRATTO DI LEASING DI UN AUTOVEICOLO

Sentenza della Corte cause riunite 21 dicembre 2023, C-38/21, C-47/21 e C-232/21 | BMW Bank e altri

 

La sentenza offre importanti spunti su:
1) natura giuridica del contratto di leasing (la Corte ritiene che l’oggetto principale sia una locazione – non un finanziamento – e come tale lo ritiene estraneo alla disciplina dei servizi finanziari e del credito al consumo);
2) nozione di contratto a distanza (se il contratto è concluso attraverso mezzi di comunicazione a distanza ma è negoziato in presenza di un intermediario del professionista);
3) nozione di contratto negoziato fuori dai locali commerciali (quando il contratto negoziato fuori dai locali commerciali del professionista ma all’interno dei locali di un suo intermediario, che sia a sua volta un professionista e che svolge l’attività principale in un altro settore: nella specie il concessionario di automobili rispetto alla banca che concede il finanziamento tramite il leasing);
4) esercizio del diritto di recesso in corso di rapporto, in caso di informazioni incomplete in merito a tale diritto (se, in particolare, il consumatore possa recedere dopo aver utilizzato per molto tempo il bene in leasing, pretendendo la restituzione dei canoni pagati o se tale recesso sia, in presenza di particolari circostanze, da considerarsi abusivo).

La Corte esclude che da un contratto di leasing senza obbligo di acquisto alla fine del rapporto si possa recedere: ciò in quanto non si tratta di un contratto avente ad oggetto servizi finanziari e, se pure fosse considerato contratto a distanza o concluso fuori dai locali commerciali, opererebbe comunque l’eccezione al diritto di recesso prevista dalla direttiva 2011/83 per i “contratti di servizio di noleggio di autovetture corredati di […] un periodo di esecuzione”. Le questioni pregiudiziali sull’abuso del diritto di recesso vengono quindi esaminate solo per l’ipotesi che il contratto di leasing preveda obbligo di acquisto in capo al consumatore e sia, come tale, qualificabile, come credito al consumo. Rispetto a questa eventualità, la Corte esclude che il creditore possa eccepire l’esercizio abusivo del diritto di recesso.

 

comunicato stampa n. 201-23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2023