DIRITTO DI SUPERFICIE E PROPRIETÀ SUPERFICIARIA, LA CASSAZIONE ADERISCE AL MODELLO BIPARTITO E AMMETTE L’ALIENAZIONE DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA SEPARATA DAL DIRITTO DI SOPRAELEVARE

Cass. Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 1752

 

Il titolare del diritto di superficie che realizza la ricostruzione sul suolo altrui e successivamente trasferisce la proprietà superficiaria del manufatto, rimane titolare del diritto di costruire sopra l’edificio alienato. Ed invero, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie (inteso come diritto di costruire sul bene altrui). Infatti salvo che il titolo non ponga limiti di altezza, al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l’erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all’edificio, restando, tuttavia sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della costruzione.

Per approfondimenti Giovagnoli, ITAedizioni VI edizione, MANUALE DI DIRITTO CIVILE, 2024, pag. 494 e ss.