CEDU, Sez. I, 3 febbraio 2025, G. c. Italia
La confisca di prevenzione presenta caratteristiche che la distinguono dalle sanzioni penali:
– anzitutto, il grado di colpevolezza dell’autore del reato è irrilevante ai fini della determinazione dell’importo dei beni da confiscare, a differenza delle pene pecuniarie;
– inoltre, la misura è specificamente rivolta ai proventi di reati presumibilmente commessi, rispetto ai quali non si richiede una piena prova di responsabilità personale;
– ancora, la confisca non può mai essere convertita in una misura che comporta una privazione della libertà, che è un’altra caratteristica importante delle pene pecuniarie;
– la confisca è inoltre espressione di un crescente consenso internazionale circa l’impiego di misure simili per rimuovere i beni di origine illecita dalla circolazione economica, con o senza una precedente condanna penale.
La c.d. confisca di prevenzione non ha natura realmente preventiva, perché si basa su una valutazione diagnostica (relativa al passato) e non prognostica (relativa al futuro e al rischio che il soggetto commetta ulteriori reati).
Quanto allo scopo della confisca, nella sua formulazione attuale, essa non richiede l’accertamento del “pericolo attuale” per la società rappresentato dalla probabilità che la persona commetta ulteriori reati, che la misura in esame dovrebbe prevenire. Mentre infatti, nella sua formulazione originaria, era basata su una valutazione prognostica relativa al rischio che in futuro venissero commessi ulteriori reati, nella sua formulazione attuale, al contrario, la misura si basa su una valutazione diagnostica (proiettata verso il passato): le autorità nazionali devono accertare se, durante un determinato periodo di tempo, l’individuo in questione abbia presuntivamente commesso delitti e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni la cui origine lecita non può essere dimostrata.
Pertanto, indipendentemente dalla sua caratterizzazione formale nel sistema giuridico interno – quale “misura di prevenzione” – la misura non ha più una funzione preventiva in senso stretto.
La confisca conserva, invece, uno scopo preventivo solo in senso generale che risiede nell’effetto deterrente legato al messaggio che la confisca è in grado di lanciare, e cioè che il crimine non paga.
Tale effetto non è però determinante per individuare la natura della confisca in esame, trattandosi di finalità coerente tanto con uno scopo punitivo quanto con una natura differente.
Elemento dirimente, per individuare la natura non punitiva della confisca è, invece, il suo scopo ripristinatorio.
La misura in questione, come risultante dalle modifiche legislative del 2008-2009 e dalle chiarificazioni fornite dalla successiva giurisprudenza interna, presenta diversi elementi che la rendono più comparabile alle misure (civili) volte ad impedire l’arricchimento ingiustificato, piuttosto che alle sanzioni di natura penale.
Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza interna, infatti, l’obiettivo della misura è comunque rimuovere dalla circolazione economica beni acquisiti da un individuo illecitamente: l’attenzione della misura, in questo senso, è nei confronti del bene e non della persona, così come del resto è reso evidente dal fatto che la confisca, a certe condizioni, può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a terzi che li abbiano ereditati o acquistati.
ln secondo luogo, la Corte attribuisce particolare importanza al fatto che la confisca in questione possa essere applicata esclusivamente nei confronti di beni di presunta origine illecita con la finalità di impedire l’arricchimento ingiusto.
A tal riguardo, sono significativi i due requisiti non scritti elaborati dalla giurisprudenza:
– uno è quello della c.d. correlazione temporale, secondo cui la misura può essere applicata solo nei confronti di beni acquisiti dall’individuo durante il periodo in cui avrebbe presumibilmente commesso reati comportanti profitti illeciti;
– l’altro è quello elaborato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 24 del 20 19, in forza del quale la misura è giustificata solo nella misura in cui i reati presumibilmente commessi dall’individuo in questione siano fonte di profitti illeciti, per un importo ragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare.
Alla luce di tutte queste considerazioni, per come formulata attualmente, la confisca mira a garantire che il crimine non paghi e a prevenire l’arricchimento ingiusto, privando l’individuo interessato e i terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare dei profitti derivanti da attività criminali, ed è, di conseguenza, essenzialmente di natura ripristinatoria e non punitiva.