DIRITTO PENITENZIARIO: ALLE SEZIONI UNITE LO “SPAZIO MINIMO DISPONIBILE” PER CIASCUN DETENUTO

Vanno rimesse alla decisione delle Sezioni Unite le seguenti questioni oggetti di contrasti giurisprudenziali:

a) se i criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;

b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto “a castello” o di letto “singolo” ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;

c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene sussistente il denunciato contrasto giurisprudenziale, foriero di incertezze interpretative e, quindi, opportuna la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per la decisione del ricorso.

L’art. 35-ter Ord. Pen., è stato introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 1, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, all’indomani della nota sentenza della Corte EDU, 8/01/2013, Torreggiani e altri contro Italia.

In detta sentenza la Corte Europea, pur lasciando impregiudicate le modalità di attuazione delle sue prescrizioni, aveva fatto riferimento ad altra precedente decisione (Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri contro Russia), in cui, trattando un caso di sovraffollamento carcerario, aveva considerato adeguata una tipologia di rimedio compensativo che si risolveva nella riduzione della pena da scontare (v. anche: Corte EDU, 16/09/2014, Stella e altri contro Italia).

Si è così definito il “rimedio risarcitorio” di cui al suddetto art. 35-ter a tutela di chi sia stato detenuto in condizioni tali da violare l’art. 3 della CEDU, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848.

Il rimedio introdotto prevede una riduzione della pena da scontare di un giorno per ogni dieci di detenzione non conforme; in alternativa e/o con possibile funzione integrativa, si contempla la corresponsione della somma di otto Euro per ciascun giorno di trattamento contrario al senso di umanità, là dove non sia possibile il ristoro con la modalità anzidetta, attraverso il rimedio della riparazione in forma specifica.

Il testo della norma si richiama all’art. 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, secondo un meccanismo mobile, il cui contenuto precettivo è etero definito e si modella sull’interpretazione della stessa Corte, interpretazione che diviene, pertanto, il nucleo centrale dell’indicato precetto normativo.

Nella materia in esame (come spiegato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 49 del 2015) l’obbligo di lettura adeguatrice incombe sul giudice nazionale, secondo l’orientamento sedimentato e consolidato della giurisprudenza convenzionale.

In realtà, con l’introduzione nell’ordinamento italiano dell’art. 35-ter Ord. Pen., si è inteso perseguire un rafforzamento degli strumenti (Sez. 1, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno, n. m.) protesi alla affermazione del principio di legalità della detenzione, con estensione dei poteri di verifica e di intervento dell’autorità giurisdizionale.

Tra gli indicatori che rivelano una condizione di detenzione non conforme all’art. 3 CEDU, vi è il sovraffollamento carcerario e, dunque, la necessità di definire lo spazio minimo disponibile, indicato dalla Corte EDU in tre metri quadrati per ciascun detenuto nella cella di assegnazione, e di individuare i criteri per determinarlo in concreto.

2. Al riguardo è centrale la decisione della Corte EDU, Grande Camera (GC), 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, investita a norma dell’art. 43 CEDU per i gravi problemi di interpretazione e applicazione emersi, anche in sede di giurisprudenza Europea, in tema di divieto di trattamenti inumani o degradanti in ambito carcerario.

Nella sentenza in esame la Corte ha ricordato, innanzitutto, i principi generali già elaborati nella precedente sentenza pilota (10 gennaio 2012, Ananyev and Others v. Russia, cit., p. 148) in materia di sovraffollamento carcerario e ha ritenuto che la violazione dell’art. 3 della Convenzione, a causa dell’insufficienza di spazio personale a disposizione dei detenuti, può sussistere in assenza di una delle seguenti condizioni: disponibilità di posto letto individuale; fruibilità di almeno tre metri quadrati di superficie pro capite; possibilità di spostarsi liberamente fra gli arredi della cella.

L’assenza di una di tali condizioni genera una “forte presunzione” di detenzione non conforme al divieto di trattamento degradante.

Particolare rilievo assume l’esiguità dello spazio e non poche sono le decisioni della Corte EDU che hanno riconosciuto la violazione del divieto posto dall’art. 3 CEDU, laddove lo spazio disponibile per ciascun detenuto in una cella collettiva fosse risultato inferiore a tre metri quadrati (Corte EDU: 22/10/2009, Orchowski c. Polonia, p. 122; 10/01/2012, Ananyev and Others, cit., p. 145; 10/03/2015, Varga and Others c. Ungheria, p. 75).

Diventa, pertanto, dirimente il metodo di calcolo da adottare nella misurazione del suddetto spazio.

E’ costantemente pacifico nella giurisprudenza Europea che tale calcolo non debba comprendere la superficie occupata dai servizi sanitari, da allocare separatamente rispetto alla cella di pernottamento; va, invece, incluso lo spazio occupato dai mobili, secondo la citata sentenza della Grande camera, fermo restando che “L’important est de determiner si les detenus avaient la possibilitè de se mouvoir normalement dans la cellule” (Corte EDU, GC, cit., p. 114).

Quanto ai criteri per superare la “forte presunzione” di trattamento inumano, in mancanza delle condizioni sopra indicate, essi sono stati così indicati dalla stessa sentenza: brevità della restrizione in spazio angusto; sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella con attività adeguate; requisiti generali di detenzione dignitosi e assenza di altri elementi che aggravino le condizioni restrittive.

L’onere della prova delle condizioni di detenzione rispettose della dignità umana grava sul Governo, che può superare la presunzione di violazione del divieto posto dall’art. 3 CEDU, ove lo spazio minimo individuale sia inferiore al limite soglia di tre metri quadrati, dimostrando la presenza dei suddetti elementi idonei a compensare tale limitazione in modo adeguato.

La Corte Europea si occupa anche del caso – prossimo a quello limite – del detenuto il quale disponga, nella cella, di uno spazio personale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, precisando che esso può integrare la violazione dell’art. 3 della CEDU se la mancanza di spazio si accompagna ad altre condizioni degradanti di detenzione, quali: la mancanza di accesso al cortile, all’aria e alla luce naturale, la cattiva aereazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, un’assenza di riservatezza nelle toilette, cattive condizioni sanitarie e igieniche. E ciò in coerenza con l’affermazione di fondo secondo cui il criterio della “metratura” della camera di detenzione, pur essendo rilevante in relazione al sovraffollamento carcerario, quale indice di trattamento contrario al rispetto della dignità delle persone, non va assunto come canone esclusivo nella ponderata, doverosa valutazione di tutti gli elementi che rendono inumano o degradante il trattamento stesso.

3. Chiarito il contenuto dell’interpretazione offerta dalla Corte EDU, nella sua più autorevole composizione, del divieto posto dall’art. 3 CEDU, interpretazione normativizzata nell’ordinamento interno dall’art. 35-ter Ord. Pen., cit., la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia non appare uniforme sui criteri di calcolo dello spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto in carcere.

Fermo l’indiscusso principio, secondo cui lo spazio pro capite non deve essere inferiore a tre metri quadrati, essa sembra divergere sulla stessa nozione di spazio disponibile da assicurare a ciascun detenuto affinchè le modalità di restrizione siano rispettose della sua dignità: se tale spazio debba intendersi come superficie materialmente calpestabile ovvero come superficie che assicuri il normale movimento nella cella, giocando di conseguenza un ruolo diverso gli arredi (e, in particolare, quelli infissi al suolo) a seconda che si adotti l’una o l’altra nozione.

3.1. Si inscrivono nella prima linea interpretativa dello spazio minimo individuale da assicurare a ciascun detenuto, inteso come superficie calpestabile, quelle decisioni che hanno ritenuto che dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l’area occupata dagli arredi senza distinzione (Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924 – sentenza, tuttavia, anteriore all’introduzione dell’art. 35-ter Ord. Pen. e alla decisione della Grande Camera, Mursic c. Croazia -; conformi: Sez. 1, n. 5729 del 2014, n. m.; Sez. 1, n. 53011, del 27/11/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 262352).

Continuano ad attribuire rilievo agli arredi anche numerose decisioni successive all’introduzione dell’art. 35-ter e alla sentenza Mursic, operando tuttavia una precisa distinzione tra arredi integranti strutture tendenzialmente fisse, di ostacolo al libero movimento, da detrarre dallo spazio minimo individuale, e arredi facilmente rimuovibili, come sgabelli o tavolini, che non sono invece detraibili (Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514; Sez. 1, n. 12338 del 17/11/2016, dep. 2017, Agretti; Sez. 1, n. 39245 del 16/5/2017, Congiu; Sez. F., n. 39207 del 17/8/2017, Gongola; Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087).

Ma, nell’ambito della distinzione di massima tra arredi ritenuti ostativi al libero movimento nella cella e arredi invece non limitativi di esso, si registra un’ulteriore divaricazione che investe specificamente lo spazio occupato dal letto: in ogni caso da sottrarre, secondo un orientamento interpretativo minoritario nella giurisprudenza penale (Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231), ma non in quella civile (Sez. 1 civ., n. 4096 del 20/02/2018, Anzisi, Rv. 647236); da sottrarre, invece, solo se assume forma e struttura “a castello” in quanto particolarmente ingombrante, incompatibile con la seduta eretta e destinato alla sola finalità del riposo, con salvezza del letto singolo perchè utilizzabile anche per sedersi, leggere e compiere attività di vita quotidiana (Sez. 1, n. 16418 del 17/11/2016, dep. 2017, Lorefice, n. m.; già, in precedenza, Sez. 7, n. 3202 del 18 novembre 2015, Borrelli, n. m.; in senso conforme anche: Sez. 3 civ., n. 29323 del 07/12/2017, Lamacchia R., Rv. 646714).

In sintesi, si discrimina tra arredi non infissi al suolo e necessari alle primarie esigenze di alimentazione e riposo del detenuto, come il tavolo, le sedie e lo stesso letto singolo (Sez. 1, n. 40520 del 16/11/2016, dep. 2017, Triki, n. m.), i quali entrano nel calcolo dello spazio minimo da garantire a ciascun detenuto, e arredi assicurati stabilmente al pavimento o ai muri, come il letto a castello e anche gli armadi infissi al suolo o alle pareti, da escludere invece dal computo dello spazio minimo.

3.2. Si inscrivono nella seconda linea interpretativa dello spazio da assicurare a ciascun detenuto, inteso come superficie funzionale al normale movimento del singolo all’interno della cella, le decisioni che escludono che esso debba essere misurato al netto della mobilia, senza operare alcuna distinzione in ragione della tipologia degli arredi. Si accede, cioè, a una concezione lorda della superficie e non si ritiene di scomputare, nè gli spazi occupati dai letti (siano o meno a castello), nè quelli ove risultano allocati gli arredi (armadietti, comodini et similia), purchè sia assicurata a ciascun detenuto la possibilità di muoversi normalmente nella cella (Sez. 2, n. 48401 del 19/10/2017, Ghiviziu, n. m.; Sez Fer. n. 37610 del 31 luglio 2018, Ibra, n. m.; Sez. 4, n. 5472 del 28/10/2016, Mihai, n. m.; Sez. 6, n. 5303 del 09/11/2017, cit.; Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, Lopane, Rv. 275407).

4. La divergente interpretazione dello spazio minimo individuale e del metodo per calcolarlo influiscono su un ulteriore contrasto giurisprudenziale pertinente, stavolta, all’ambito di applicabilità delle condizioni individuate dalla giurisprudenza Europea e, segnatamente, dalla Grande camera nella nota sentenza come idonee a mitigare lo scarso spazio disponibile di cui il singolo detenuto disponga nella cella di assegnazione, riepilogabili in quelle già sopra richiamate: durata di permanenza all’interno della cella, grado di libertà di circolazione del ristretto e offerta di attività all’esterno di essa, condizioni complessive dell’istituto e assenza di altri aspetti negativi del trattamento in rapporto a condizioni igieniche e servizi forniti in generale.

4.1. L’adesione ad una concezione rigorosa dello spazio interno alla camera di detenzione, come spazio calpestabile non inferiore a tre metri quadrati per singolo detenuto, con valorizzazione della “forte presunzione” di trattamento inumano o degradante in caso contrario, ha portato ad attribuire rilevanza ai fattori compensativi nel caso di superficie disponibile compresa tra i tre e i quattro metri quadrati pro capite, supponendosi una detenzione comunque non conforme al rispetto del divieto posto dall’art. 3 CEDU laddove lo spazio individuale sia inferiore alla soglia minima di tre metri quadrati (Sez. 1, n. 52992 del 09/09/2016, Gallo, Rv. 268655; Sez. 1, n. 5835 del 15/11/2018, dep. 2019, Marsano Domiria, Rv. 274874, quest’ultima estensiva nella determinazione delle condizioni che possono concorrere a determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona, ravvisata anche nell’eventuale grave inadeguatezza dei locali destinati allo svolgimento di attività lavorativa interna, per deficienze strutturali o per rischi cui viene esposta la salute dei lavoratori, non potendosi ritenere l’esercizio dell’attività lavorativa, di per sè solo, elemento positivo del trattamento).

4.2. Altre decisioni, invece, ammettono l’operatività, dei “criteri compensativi” in maniera generalizzata ovvero nella valutazione sia della detenzione che si svolge sotto i tre metri quadrati, sia di quella sopra la soglia indicata.

Si è escluso che la detenzione in regime cd. chiuso, con superficie individuale inferiore a tre metri quadrati, comporti ipso facto il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza di fattori compensativi che rendano le condizioni della restrizione conformi agli standards convenzionali (conformi: Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi Constantin, Rv. 278355; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa Emanuel, Rv. 274296).

A maggior ragione, nell’ipotesi di trattamento semiaperto, nonostante uno spazio individuale in cella inferiore a tre metri quadrati, sono stati valorizzati i criteri cosiddetti di compensazione, al fine di escludere o di contenere il pericolo di trattamento disumano o degradante, ravvisati – in adesione alla sentenza Mursic – in quelli, già richiamati, della detenzione di breve durata, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella, dello svolgimento di adeguate attività, e, in generale, di dignitose condizioni carcerarie (Sez. 6, n. 5303 del 09/11/2017, P., Rv. 271577).

6. Al termine di questa breve rassegna sembra alla Corte chiaro che i diversi indirizzi giurisprudenziali in tema di violazione del divieto posto dall’art. 3 CEDU, vuoi per il metodo di calcolo – al netto o al lordo degli arredi – dello spazio minimo da assicurare ad ogni detenuto nella camera di restrizione, vuoi per l’ambito di operatività – più o meno esteso – assegnato agli elementi compensativi, siano discriminabili sulla base del rilievo attribuito al dato della metratura della cella come fattore primario ovvero concorrente (solo al di sopra dei tre metri o anche al di sotto pur sussistendo in tal caso presunzione di violazione) con altri elementi nella determinazione di condizioni della detenzione contrarie al rispetto della dignità della persona.

Per i segnalati contrasti e per quelli che ne potrebbero derivare appare, in conclusione, opportuno rimettere alla decisione delle Sezioni Unite le seguenti questioni:

a) se i criteri di computo dello “spazio minimo disponibile” per ciascun detenuto – fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU e dagli orientamenti costanti della giurisprudenza della Corte di legittimità – debbano essere definiti considerando la superficie netta della stanza e detraendo, pertanto, lo spazio occupato da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita;

b) se assuma rilievo, in particolare, lo spazio occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura di letto “a castello” o di letto “singolo” ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello e non quello singolo;

c) se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo (tre metri quadrati), secondo il corretto criterio di calcolo, al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell’art. 3 CEDU nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati.

 

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Antonio Cairo, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020