L’ESTORSIONE AMBIENTALE E LA MINACCIA ANCHE IN ASSENZA DI ESPLICITI ATTI INTIMIDATORI

Cass. penale, Sez. II 22 settembre 2023, n. 38715

La nozione di minaccia rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie del delitto di estorsione va delineata esaltando il fine dell’azione volta a prospettare un male ingiusto alla vittima, realizzabile con condotte le più disparate, apparentemente anche neutre, ma che per le caratteristiche complessive delle condotte (quali il contenuto dei messaggi, espliciti o impliciti, veicolati in direzione della persona offesa, la natura dei rapporti personali tra le parti, le condizioni ambientali in cui si realizza il fatto storico) siano in grado di tradurre l’illecito scopo di coartare l’altrui volontà.

Sulla scorta di questo pacifico criterio interpretativo, in relazione a fenomenologie criminali caratterizzate da una diffusione capillare e pervasiva delle capacità di intimidazione (proprie, in particolare, delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma non rare nell’ambito di illeciti commessi con deviazione dai principi di corretto svolgimento delle pubbliche funzioni), si è ribadito che l’elemento della minaccia deve essere ravvisato anche quando la richiesta formulata dall’agente avvenga facendo ricorso a modalità in sè non riconducibili al paradigma della prospettazione di un male ingiusto, e sinanche se in apparenza essa risulti avanzata con toni contrastanti con l’atteggiamento minatorio, ove essa si collochi in un contesto temporale e geografico che traduce la diffusa consapevolezza della provenienza della richiesta da temibili ambienti e organizzazioni criminali.

In particolare, per estorsione ambientale s’intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato ambiente (rectius: territorio), e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quel determinato territorio, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, come concreta e di certa attuazione stante la forza criminale dell’associazione a cui l’agente appartiene. 

L’elemento della minaccia, pur in difetto di espliciti atti intimidatori deve, quindi ritenersi sussistente ove la condotta – che deve essere diretta a conseguire una prestazione determinata – venga realizzata in un contesto territoriale caratterizzato dall’essere notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose, oppure apprezzando la qualità degli atti realizzati per conseguire l’effetto di intimidazione, perchè espressivi della provenienza da un contesto organizzato.

In sintesi, se l’elemento della minaccia può esser integrato anche in difetto di una carica intimidatoria direttamente riferibile alla condotta realizzata dall’agente, che sfrutta ed utilizza il contesto di luogo, di tempo e di caratterizzazione socio-ambientale per veicolare comunicazioni e messaggi in grado di coartare l’altrui volontà, ciò non consente di espungere dalla fattispecie incriminatrice l’evento rappresentato dalla richiesta che l’agente deve rivolgere alla persona offesa di “fare o omettere qualche cosa”.

 

 

 

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di A.A. avverso il provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro del 25 settembre 2022, con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere al A.A., indagato unitamente ad altri soggetti per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Catanzaro deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 56 e 629 c.p., e vizio di motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica); l’ordinanza impugnata aveva errato nell’applicazione delle norme che prevedono il contestato reato di tentata estorsione poichè, pur dichiarando formalmente di avere tenuto conto dell’orientamento di legittimità che riconosce la figura della c.d. estorsione ambientale, aveva limitato l’ambito applicativo dell’istituto ritenendo che esso attenga al solo profilo del contenuto minatorio della condotta e non anche alla richiesta oggetto delle minacce o violenze, che nel caso di specie sarebbe appunto del tutto insussistente non potendosi individuare nella mera richiesta di un appuntamento, priva di contenuto, il tratto tipico della condotta estorsiva. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente la possibilità che anche una mera richiesta di informazioni, con unilaterale fissazione di un appuntamento, pur in mancanza di specificazione del contenuto di tale incontro, senza riferimento ad esplicite richieste di dazioni denaro o altra utilità, possa integrare il fatto tipico del delitto di estorsione quando si realizzi in un contesto che dal punto di vista ambientale, esprime in sè il carattere intimidatorio della richiesta. Del resto, anche gli eventi successivi (il rinvenimento di una bottiglia incendiaria; le richieste di assunzione da parte di soggetti vicini alla criminalità organizzata; un incendio di vaste proporzioni dell’azienda della vittima) pur in difetto di diretta correlazione con la persona del ricorrente, confermavano il contesto intimidatorio in cui era stata avviata, mediante atti preparatori, l’attività diretta a conseguire il profitto dell’estorsione. Infine, anche il giudizio di inattendibilità della persona offesa, che aveva escluso, all’atto degli eventi di minaccia e danneggiamento, di avere subito richieste estorsive, era frutto di un’omessa valutazione di altre emergenze investigative rilevanti (riguardanti le differenti informazioni rese dallo stesso soggetto a corpi specializzati di polizia giudiziaria).

3. Il difensore dell’indagato ha depositato una memoria in data 31 marzo 2023, diretta a contrastare il contenuto del ricorso del P.M.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il nucleo del ricorso del P.M. è rappresentato dalla tesi secondo la quale in tema di “estorsione ambientale” non è necessario che venga esplicitato il contenuto delle richieste formulate alla persona offesa, in quanto ove fosse richiesto tale requisito “ci si troverebbe di fronte ad un’estorsione ordinaria”, mentre la caratteristiche della richiesta estorsiva formulata in determinati contesti – potendo non avere contenuto esplicitamente minatorio – implicano che detta richiesta non deve necessariamente indicare il facere (o il non facere) preteso dal soggetto agente, sicchè anche la sola indicazione di una “mera richiesta di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento” integra l’elemento oggettivo del delitto di tentata estorsione.

1.2. Secondo una tradizione che risale agli ultimi decenni del secolo scorso, la nozione di minaccia rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie del delitto di estorsione è stata delineata esaltando il fine dell’azione volta a prospettare un male ingiusto alla vittima, realizzabile con condotte le più disparate, apparentemente anche neutre, ma che per le caratteristiche complessive delle condotte (quali il contenuto dei messaggi, espliciti o impliciti, veicolati in direzione della persona offesa, la natura dei rapporti personali tra le parti, le condizioni ambientali in cui si realizza il fatto storico) siano in grado di tradurre l’illecito scopo di coartare l’altrui volontà.

Sulla scorta di questo pacifico criterio interpretativo, in relazione a fenomenologie criminali caratterizzate da una diffusione capillare e pervasiva delle capacità di intimidazione (proprie, in particolare, delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma non rare nell’ambito di illeciti commessi con deviazione dai principi di corretto svolgimento delle pubbliche funzioni), si è ribadito che l’elemento della minaccia deve essere ravvisato anche quando la richiesta formulata dall’agente avvenga facendo ricorso a modalità in sè non riconducibili al paradigma della prospettazione di un male ingiusto, e sinanche se in apparenza essa risulti avanzata con toni contrastanti con l’atteggiamento minatorio, ove essa si collochi in un contesto temporale e geografico che traduce la diffusa consapevolezza della provenienza della richiesta da temibili ambienti e organizzazioni criminali.

In particolare, con un arresto contenente una chiarissima definizione della figura della estorsione ambientale si mise in rilievo come “per estorsione ambientale s’intende quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato ambiente (rectius: territorio), e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quel determinato territorio, quand’anche attuata con linguaggio e gesti criptici, come concreta e di certa attuazione stante la forza criminale dell’associazione a cui l’agente appartiene. In altre parole, il sintagma “estorsione ambientale” è utilizzato, in modo ellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui si è detto, in determinati territori: ciò, però, non significa che la richiesta non debba avere le caratteristiche proprie del reato di estorsione” (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 0, p. 6.1.). L’importanza della decisione si coglie nella considerazione della prospettazione che era stata posta a fondamento del ricorso, con cui si mirava a dimostrare che il giudizio di responsabilità era stato formulato sulla base “di una ipotesi di reato legata a momenti presuntivi e a atti afferenti al modo di essere del possibile soggetto attivo e cioè a categorie e schemi mentali propri del diritto di prevenzione del tutto privo di conformità ai dati costituzionali”: ipotesi che quella sentenza escluse indicando puntualmente il contenuto della richiesta estorsiva, le modalità adottate per rivolgerla alla vittima, facendo intervenire di persona un personaggio di spicco della locale mafia calabrese.

Il principio è stato poi ribadito successivamente in più occasioni, sottolineando sempre la sussistenza dell’elemento della minaccia, pur in difetto di espliciti atti intimidatori, ove la condotta – che deve essere diretta a conseguire una prestazione determinata – venga realizzata in un contesto territoriale caratterizzato dall’essere notoriamente soggetto all’influsso di consorterie mafiose (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115 – 01), oppure apprezzando la qualità degli atti realizzati per conseguire l’effetto di intimidazione, perchè espressivi della provenienza da un contesto organizzato (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474 – 0, che ha ritenuto significativi gli incendi di autovetture, il posizionamento di bottiglie di benzina e gli spari alle vetrine di alcuni locali).

In sintesi, se l’elemento della minaccia può esser integrato anche in difetto di una carica intimidatoria direttamente riferibile alla condotta realizzata dall’agente, che sfrutta ed utilizza il contesto di luogo, di tempo e di caratterizzazione socio-ambientale per veicolare comunicazioni e messaggi in grado di coartare l’altrui volontà, ciò non consente di espungere dalla fattispecie incriminatrice l’evento rappresentato dalla richiesta che l’agente deve rivolgere alla persona offesa di “fare o omettere qualche cosa”.

1.3. La diversa interpretazione che il P.m. ricorrente intende perseguire, attribuendo la capacità di realizzare la fattispecie tipica del delitto tentato di estorsione al solo dato della minaccia velata, occulta, collegata alla caratura criminale dei soggetti agenti e alle anomale caratteristiche dei luoghi in cui si richiede di fissare incontri, senza indicare l’oggetto di quegli incontri e, conseguentemente, l’oggetto delle richieste che potrebbero essere rivolte, finisce con l’anticipare la soglia di punibilità ad un momento in cui manca l’individuazione dell’evento del reato, pur se soltanto quale categoria generale dei fatti che costituirebbero l’oggetto della prestazione ottenuta coartando la volontà della vittima.

Una siffatta ricostruzione della fattispecie incriminatrice porta inevitabilmente a strutturare il giudizio sull’idoneità della condotta trascurando la caratteristica di reato di danno (e non di pericolo) propria del delitto di estorsione; caratteristica che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza a Sezioni unite, modella diversamente il giudizio di idoneità dell’azione, che nel tentativo di reato di danno si atteggia in termini di verifica della capacità dell’azione di “causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali” (Sez. Unite, n. 1 del 18/03/1970, Kofler, Rv. 115786 – 01); il che impone di apprezzare l’adeguatezza causale dell’azione posta in essere nel realizzare l’evento tipico che richiede l’individuazione sia della costrizione della vittima, sia della prestazione imposta (Sez. 2, n. 43209 del 15/06/2004, Ioppolo, Rv. 230108 – 0) in termini di anticipazione della formulazione della pretesa (che denoti “la volontà protesa al conseguimento di un profitto ingiusto e non certamente la ricerca di una mera occasione”: Sez. 5, n. 34242 del 01/07/2009, Palmiero, Rv. 244915 – 0, nella motivazione).

1.4. Nè può considerarsi dissonante la sentenza evocata a sostegno del ricorso dal P.m. (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/ 2017, Neri, Rv. 270175 – 01) in quanto quella decisione aveva ritenuto di collegare la “richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un’impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese” al riscontro obiettivo rappresentato dall’atteggiamento del destinatario della richiesta (il quale “si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia”); riscontro che nella fattispecie in esame difettava, come puntualmente rilevato dal Tribunale del riesame, considerando con motivazione priva di vizi logici – l’obiettiva incoerenza del dato dichiarativo proveniente dalla persona offesa (che aveva escluso in sede di denuncia di successivi episodi di rinvenimento di bottiglie incendiarie di aver ricevuto richieste estorsive) e la ragionevole alternativa ipotesi che gli atti con palese contenuto minatorio, registrati a distanza di tempo rispetto alle anomale richieste di incontro cui non aveva fatto seguito la disponibilità dei soggetti contattati, potessero esser attribuiti ad altri soggetti, e in particolare a coloro che avevano richiesto senza successo di instaurare rapporti di lavoro con l’azienda amministrata dalla vittima.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2023