Cass., civile, Sez. unite , 14 ottobre 2026, n. 26806 – Pres. D’Ascola, Rel. Tatangelo
La legittimazione passiva per le obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote di partecipazione e tutti i beni del patrimonio di una società di capitali, dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia contrattato con i terzi, qualità oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito:
a) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di “custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali”, per le relative obbligazioni saranno passivamente legittimati e ne risponderanno, rispettivamente, l’erario (nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge) ovvero la società originariamente titolare dei beni stessi, con il suo intero patrimonio, a seconda che, rispettivamente, intervenga la confisca o la revoca del sequestro, salva la possibilità di anticipazioni a carico dell’erario;
b) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di “amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società”, per le relative obbligazioni sarà legittimata passivamente e ne risponderà la sola società, con il suo patrimonio, esclusa la legittimazione sostanziale passiva e la responsabilità dell’erario»;
«l’amministratore giudiziario di beni aziendali autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati, sottratti alla disponibilità della società che ne è titolare, può – senz’altra specifica autorizzazione – assumere obbligazioni, a tal fine, solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento; in caso contrario, se vi sia la necessità di anticipazioni a carico dell’erario (perché la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetta comunque necessaria o utile ai fini della redditizia gestione dei beni sequestrati, ma non vi è la immediata liquidità per farvi fronte), deve chiedere una ulteriore specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, e il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione, in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società EDIL.VE.TRA. S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo di importo pari ad Euro 328.123,00 nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il pagamento di alcune fatture relative a forniture di cemento sfuso effettuate, negli anni 2008 e 2009, in favore della società Sicilfrantoio S.r.l., su richiesta dell’amministratore giudiziario nominato nel corso di un procedimento di prevenzione patrimoniale, a seguito di provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 (nel 2001), successivamente sfociato in provvedimento di confisca (emesso nel 2008 e divenuto definitivo nel 2009).
L’opposizione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio è stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello della società creditrice, nei soli confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato a pagare alla EDIL.VE.TRA. S.p.A. la somma di Euro 328.123,01, oltre accessori, rigettando, invece, la domanda proposta nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
Ricorrono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la EDIL.VE.TRA. S.p.A.
Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte, che ne ha, dapprima, disposto la trattazione in pubblica udienza, per poi rimetterne l’esame a queste Sezioni Unite.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RICOSTRUZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.1 La fase monitoria
Per quanto emerge dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dallo stesso controricorso, l’originario decreto ingiuntivo – opposto nel presente giudizio – è stato richiesto ed emesso esclusivamente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La società controricorrente afferma espressamente (cfr. a pag. 6 del controricorso) che l’ingiunzione non era stata chiesta nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
Il decreto ingiuntivo, chiesto ed emesso solo nei confronti del Ministero, era stato, peraltro, notificato anche all’Agenzia del Demanio.
1.2 Il giudizio di primo grado
L’opposizione al decreto ingiuntivo è stata proposta da entrambe le amministrazioni alle quali era stato notificato il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Catania ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, sul rilievo che l’amministratore giudiziario, nel richiedere le forniture, aveva agito in nome e per conto della società Sicilfrantoio S.r.l., la quale doveva, quindi, risponderne esclusivamente con il proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 2462 cod. civ., non potendo applicarsi l’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 , in quanto tale disposizione riguarderebbe le spese affrontate per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e non anche gli eventuali debiti contratti dalla società interessata dalle misure di prevenzione, permanendo la terzietà dello Stato rispetto ai rapporti contrattuali posti in essere dalla predetta società nell’esercizio dell’attività d’impresa.
1.3 Il giudizio di appello.
1.3.1 Le impugnazioni principale ed incidentali
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla società creditrice, che ha chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, la condanna di entrambe le amministrazioni appellate, in solido, al pagamento della somma pretesa.
Queste ultime hanno proposto appello incidentale condizionato, chiedendo – per il caso di accoglimento dell’appello principale – dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva, per essere passivamente legittimata l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010 n. 4.
1.3.2 La decisione di secondo grado
La Corte d’Appello ha accolto esclusivamente l’appello principale proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre ha rigettato quello proposto nei confronti dell’Agenzia del Demanio, che ha affermato essere “estranea al giudizio” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, dove si legge: “La sentenza, sempre per quanto sopra detto, va, invece, confermata nella parte in cui ritiene estranea al giudizio l’Agenzia del Demanio, nei confronti della quale peraltro nessuna ingiunzione era stata richiesta”).
I giudici di secondo grado hanno premesso che “la confisca non riguarda quote della Sicilfrantoio srl bensì l’intera società, come desumibile dal decreto del 26.11.2003 del Tribunale di Catania, poi confermato in appello” e che “la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 159/2011 non si applica nel caso di specie, tenuto conto della normativa transitoria di cui all’art. 117 e si applica la normativa previgente (legge 1965/575 )”.
In fatto, poi, hanno dato atto che era pacifico che “i crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto originano da forniture richieste dall’amministrazione giudiziaria in epoche antecedenti al provvedimento di confisca, emesso dalla Corte d’Appello di Catania e divenuto definitivo il 22.04.2009, ma successive al sequestro della società disposto con decreto del Tribunale di Catania del 26.04.2001” e che “l’amministratore giudiziario, che ha ordinato le forniture per cui è causa, era stato autorizzato all’esercizio dell’impresa della società sequestrata e poi confiscata”.
Hanno ritenuto che, in tale situazione, fosse applicabile alla fattispecie l’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 (nella formulazione vigente, ratione temporis), in quanto l’art. 2-sexies, comma 2, di tale legge prevedeva l’eventualità che l’amministratore giudiziario fosse autorizzato ad incrementare, se possibile, la redditività dei beni oggetto di sequestro.
Da tale rilievo hanno ritenuto discendesse, in primo luogo, che “se oggetto di sequestro è un’azienda, le spese di custodia, conservazione ed amministrazione non possono che comprendere quelle necessarie per la prosecuzione della stessa, anche al fine di incrementarne la redditività”, per concludere che, ai sensi dell’art. 2-octies citato, l’onere di anticipazione a carico dell’erario, previsto per “le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni” sequestrati, nel caso in cui dalla gestione dei medesimi non fosse ricavabile denaro sufficiente, si estendeva anche ai “debiti contratti dall’amministratore giudiziario per la prosecuzione dell’impresa” e non riguardava solo le spese di amministrazione e gestione in senso stretto, cioè quelle relative all’attività svolta dall’amministratore giudiziario, fermo il diritto al recupero dell’anticipazione nei confronti del titolare del bene, in caso di revoca del sequestro, recupero nella specie peraltro non possibile, essendo intervenuta la confisca definitiva dei beni sequestrati, in favore dello Stato, anche ai sensi dell’art. 2-novies della legge n. 575 del 1965 .
1.3.3 La posizione dell’Agenzia del Demanio.
Va operato un rilievo pregiudiziale, in relazione alla posizione dell’Agenzia del Demanio.
La Corte d’Appello, pur avendo rigettato l’appello principale proposto ad Edilvetra S.p.A. nei confronti della suddetta agenzia, ha genericamente rigettato l’appello incidentale condizionato, che era stato proposto da entrambe le amministrazioni appellate: ha, così, omesso di distinguere la posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui impugnazione incidentale condizionata effettivamente doveva essere esaminata, e quella dell’Agenzia del Demanio, la cui impugnazione incidentale condizionata non poteva neanche essere presa in considerazione.
Sul piano processuale, infatti, una volta rigettato l’appello principale proposto nei confronti dell’Agenzia del Demanio, l’appello incidentale condizionato di quest’ultima amministrazione, vittoriosa già nel giudizio di primo grado, non poteva essere esaminato nel merito, restando assorbito.
In altri termini, il giudizio di merito nei confronti dell’Agenzia del Demanio – pur a considerarlo instaurato, in virtù dell’opposizione al decreto ingiuntivo da essa proposta e della richiesta di condanna formulata nei suoi confronti, almeno in secondo grado – non poteva proseguire, in secondo grado, a seguito del rigetto dell’appello principale nei confronti della stessa. Ciò è rilevabile di ufficio, anche ai sensi dell’art. 382 , comma 3, cod. proc. civ., in sede di legittimità.
Di conseguenza, la pronuncia impugnata va parzialmente cassata senza rinvio, relativamente alla statuizione di rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto dall’Agenzia del Demanio, essendo stato l’appello incidentale di tale amministrazione, vittoriosa nel giudizio di primo grado, proposto solo subordinatamente all’accoglimento dell’appello principale.
La conseguenza del rigetto dell’appello principale nei confronti dell’Agenzia del Demanio è, infatti, la conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda nei confronti della medesima e l’assorbimento della sua impugnazione incidentale condizionata.
Non è – d’altra parte – stato proposto da Edilvetra S.p.A., nella presente sede, ricorso incidentale avverso la decisione di secondo grado di rigetto dell’appello proposto dalla società controricorrente nei confronti dell’Agenzia del Demanio, onde la suddetta decisione di primo grado deve ritenersi ormai passata in giudicato.
Il ricorso va, invece, esaminato nel merito in relazione alla posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. I MOTIVI DI RICORSO
2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2462 cod. civ. e degli artt. 8-octies e 8-nonies della legge n. 575/65 (art. 360 , n. 3, cod. proc. civ.).
L’amministrazione ricorrente sostiene:
– che “con l’espressione “spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni”, il legislatore abbia inteso riferirsi alle “spese” sostenute dall’amministratore giudiziario per la “conservazione” e per “l’amministrazione” dei “beni”, cioè alle spese di custodia e di amministrazione strettamente intese (compensi del custode o amministratore e cd. spese vive di gestione), non già alle “obbligazioni” assunte per proseguire l’esercizio dell’impresa”;
– che, in ogni caso, “l’anticipazione dello Stato è prevista soltanto in caso di incapienza della gestione dei beni sequestrati, e quindi presuppone, nel caso che ad essere sequestrata sia una società di capitali, l’incapienza del patrimonio di quest’ultima ad adempiere alle obbligazioni contratte, di tal che la responsabilità dello Stato, proprio per l’autonomia soggettiva e patrimoniale della società, non è mai diretta nei confronti del contraente di quest’ultima”, onde “nella fattispecie, pertanto, nessuna pretesa avrebbe potuto essere azionata da parte del creditore della Sicilfrantoio S.r.l. nei confronti dell’Amministrazione statale, in mancanza della prova della incapienza patrimoniale della società (di cui nulla viene detto nella sentenza impugnata), come invece illegittimamente ex adverso avvenuto”.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 4/2010 (art. 360 , n. 3, cod. proc. civ.)”.
La censura viene proposta in subordine rispetto a quella formulata con il primo motivo e ha ad oggetto la pronuncia sull’appello incidentale condizionato avanzato, con riguardo al dedotto difetto di legittimazione passiva (oltre che dell’Agenzia del Demanio, anche) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 del 4 febbraio 2010 , che ha istituito la “Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, nei cui confronti avrebbe quindi essere indirizzata qualsiasi pretesa”.
3. LA QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE
3.1 L’ordinanza di rimessione
La Terza Sezione civile ha rimesso l’esame del ricorso a queste Sezioni Unite in relazione al primo motivo del ricorso.
Ha dato atto che, con riguardo ad altri analoghi crediti della medesima società EDIL.VE.TRA. S.p.A. (controricorrente nel presente giudizio), vantati nei confronti di un’altra società, anch’essa interessata (come la Sicilfrantoio S.r.l.) dalle stesse misure di prevenzione patrimoniale ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 , in una recente ordinanza della Seconda Sezione civile di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 3971 del 13/02/2024 ), è stato affermato il principio per cui “in tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l’Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato” (così la massima della pronuncia in questione). Da tale pronuncia, si precisa nell’ordinanza di rimessione, emergerebbe l’affermazione di un principio generale per cui, nelle fattispecie in esame, l’obbligo di anticipazione delle spese, da parte dell’erario, ha portata applicativa limitata alle sole spese per la custodia e amministrazione dei beni confiscati, escluse, da queste ultime, quelle inerenti alla gestione della società, ossia contratte nell’interesse di quest’ultima per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Tale principio sarebbe fondato sull’assunto per cui la società assoggettata a misure di sequestro e confisca in sede di prevenzione antimafia, pur passando sotto il controllo dello Stato, conserva la sua propria soggettività giuridica e la sua autonomia patrimoniale, onde non potrebbe dirsi che, acquisendo il controllo della società, lo Stato intervenga nell’attività di impresa in posizione analoga a quella di un socio illimitatamente responsabile e, quindi, sia tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte nell’interesse della stessa società, nell’esercizio dell’impresa.
3.2 Le critiche del collegio rimettente all’impostazione emergente da Cass., Sez. 2, n. 3971 del 13/02/2024 .
Il collegio che ha rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite mostra di non condividere tale impostazione.
Pur assumendo come dato pacifico che “né il sequestro né la successiva confisca fanno venir meno la soggettività giuridica della società, che rimane dunque soggetto autonomo con patrimonio autonomo, e con autonoma legittimazione attiva e passiva quanto alle azioni che la riguardano”, ritiene che “pur rimanendo la società un soggetto autonomo, nonostante sequestro e confisca, la legge rende responsabile l’amministrazione giudiziaria delle spese sostenute e di alcuni debiti contratti dalla società stessa durante la misura di controllo e di prevenzione cui è sottoposta”.
In particolare, ci si troverebbe “al cospetto di una deroga alla regola dell’autonomia patrimoniale della società di capitali”, di modo che “la norma sulla anticipazione delle spese si osserva, pertanto, anche “per la gestione dell’azienda”, giusta il richiamo dell’articolo 2 sexies, e non solo per la custodia dei beni confiscati”, in quanto essa “si riferisce alle spese di custodia e conservazione dei beni anche nell’ipotesi che “il bene” sequestrato risulti, oltre alle quote societarie, la società stessa e cioè l’attività aziendale ad essa riconducibile”, “con la conseguenza che, se le spese vanno anticipate per la amministrazione e custodia del bene, e se il bene è la stessa società intesa come un bene produttivo, allora le spese di amministrazione non possono che essere (anche) quelle necessarie allo svolgimento dell’attività di impresa”.
La conclusione sarebbe confermata anche in forza di “ulteriori considerazioni relative alla finalità dell’amministrazione del bene confiscato”, in quanto “lo Stato amministra il bene per impedirne la dissoluzione…, e se si tratta di una impresa, per far sì che essa non cessi improvvisamente la sua originaria attività… con danno per i creditori e per i lavoratori”, per cui “una interpretazione che limitasse l’anticipazione finanziaria dello Stato alle sole spese di custodia dei beni comporterebbe inevitabilmente e automaticamente la crisi della impresa, la perdita di liquidità, la cessazione dell’erogazione di finanziamenti, e dunque sarebbe contraria allo scopo stesso per il quale lo Stato si assume l’amministrazione della società”.
3.3 Le conclusioni proposte nell’ordinanza di rimessione.
Secondo la ricostruzione sistematica fatta propria nell’ordinanza di rimessione, l’amministrazione della società di capitali oggetto di sequestro e confisca di prevenzione “non comporta la semplice sostituzione di un amministratore al precedente, restando per il resto inalterate le regole sulla responsabilità patrimoniale della società, ma postula una gestione pubblicistica della società che non vede lo Stato quale semplice nuovo e diverso amministratore, ma quale soggetto coinvolto nella responsabilità patrimoniale della società stessa”.
Trattandosi di una impostazione diversa ed incompatibile rispetto a quella affermata nell’altro precedente richiamato, di altra Sezione di questa stessa Corte (Sez. 2, n. 3971 del 13/02/2024), è stata rimessa alle Sezioni Unite la pronuncia sulla relativa questione di massima di particolare importanza.
4. L’IMPOSTAZIONE SISTEMATICA POSTA ALLA BASE DELL’ORDINANZA DI RIMESSIONE
4.1 La disciplina normativa applicabile e l’interpretazione di tale disciplina posta a base dell’ordinanza di rimessione.
Va premesso che il dato normativo che deve essere tenuto in considerazione, ai fini della presente controversia, è costituito dall’art. 2-octies della legge n. 575/1965 , nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (cioè quella anteriore alle modifiche intervenute, con decorrenza dall’agosto 2009, in virtù della legge 15 luglio 2009 n. 94 , nonché dei successivi ulteriori interventi normativi, costituiti in primo luogo dall’approvazione del cd. codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 , con le sue successive modificazioni), pacificamente applicabile alla fattispecie, ratione temporis, il quale prevedeva esclusivamente quanto segue:
“1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo. 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro”.
Solo successivamente ai fatti di causa (per la prima volta a partire dall’agosto 2009, in virtù della già richiamata legge 15 luglio 2009 n. 94 ), infatti, è stata introdotta una disciplina specifica per la eventuale gestione “attiva” dell’azienda oggetto di sequestro di prevenzione, modellata sul regime di cui al citato art. 2-octies, benché con una “clausola di compatibilità” (la disciplina è, attualmente, contenuta negli artt. 41 e seguenti del decreto legislativo n. 159/2011 , ma, come chiarito, essa non è direttamente applicabile nella fattispecie).
Nel contesto dell’indicato dato normativo, le due ricostruzioni sistematiche richiamate nell’ordinanza di rimessione si contrappongono, in ultima analisi, per una diversa individuazione dell’oggetto delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca, nonché per una diversa qualificazione della posizione che assume lo Stato, a seguito di dette misure, nella eventuale prosecuzione dell’attività di impresa.
L’impostazione sistematica fatta propria dal collegio che ha rimesso la questione a queste Sezioni Unite:
a) si fonda, in primo luogo, sull’assunto preliminare che oggetto del sequestro e della confisca di prevenzione possa essere (e sia stata, nella specie) la stessa società di capitali; l’assunto in diritto alla base di tale impostazione è quello per cui, essendo l’oggetto del sequestro e della confisca di prevenzione un bene produttivo, nella specie, “il bene è la stessa società intesa come un bene produttivo”;
b) a tale assunto conseguirebbe, poi, che, a seguito del sequestro e/o della confisca della società “intesa come un bene produttivo”, lo Stato (dapprima sequestratario) divenga, dopo la confisca, in qualche modo, il “titolare” e, cioè, il proprietario, di detto bene produttivo (la società), il che comporterebbe che esso non possa qualificarsi “quale semplice nuovo e diverso amministratore” della società in questione, “ma quale soggetto coinvolto nella responsabilità patrimoniale della società stessa”; una volta qualificata la società come il “bene produttivo” oggetto di confisca e, dunque, come il bene suscettibile di passare in proprietà dello Stato a seguito della confisca, in effetti, la conseguenza logica è che viene meno la soggettività autonoma dell’ente societario e, quindi, è allo Stato stesso che deve attribuirsi la qualifica di imprenditore, essendo il soggetto che esercita, in proprio nome, per mezzo del “bene produttivo” divenuto di sua proprietà, l’attività di impresa, che in precedenza era svolta dalla società interessata dalle misure di prevenzione, in virtù della soggettività giuridica e della connessa autonomia patrimoniale alla stessa riconosciuta dall’ordinamento.
4.2 Le ragioni per cui l’impostazione in diritto proposta nell’ordinanza di rimessione non è condivisibile.
All’impostazione sistematica fatta propria nell’ordinanza di rimessione non può darsi seguito.
In primo luogo, si tratta di una impostazione fondata su un preliminare assunto di diritto non condivisibile: quello per cui una società di capitali, che è ente impersonale al quale l’ordinamento riconosce autonoma soggettività giuridica e che, quindi, va qualificata come soggetto di diritto, sia considerata – o quanto meno equiparata – ad un bene produttivo e, cioè, ad un oggetto e non ad un soggetto di diritti, come tale suscettibile di sequestro e confisca.
Neanche è condivisibile, d’altronde, la conseguenza di tale premessa, secondo cui lo Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione patrimoniale antimafia, finirebbe per assumere in proprio la qualifica di imprenditore commerciale “individuale”, sostituendosi alla società (imprenditore collettivo) in relazione alla quale sono state disposte le misure di prevenzione del sequestro e/o della confisca, così rispondendo in proprio, automaticamente e senza limiti, di tutte le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività di impresa precedentemente svolta dalla predetta società con i limiti derivanti dalla sua soggettività giuridica e dalla sua autonomia patrimoniale, quanto meno dal momento del sequestro e, in qualche modo, così, finendo addirittura per finanziare e sostenere economicamente, indefinitamente, tale attività di impresa, con evidente alterazione della concorrenza e del libero mercato.
5. LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA PROBLEMATICA
5.1 Premesse sistematiche
Per impostare correttamente la problematica giuridica alla base della questione in esame, vanno operate due premesse sistematiche: una di carattere generale, relativa all’oggetto del sequestro e della confisca; una di carattere più specifico, attinente allo scopo della normativa di prevenzione antimafia.
5.1.1 Premessa generale. L’oggetto dei sequestri e delle confische.
Sotto il primo profilo, va chiarito che il sequestro e la confisca, di qualunque natura, in linea generale, sono misure giuridicamente configurabili solo in relazione a beni e, cioè, entità materiali o immateriali potenzialmente oggetto di diritti soggettivi, non in relazione a soggetti giuridici, cioè alle persone fisiche ovvero agli enti impersonali cui l’ordinamento riconosce una propria soggettività giuridica.
In tale ottica, l’espressione “sequestro di società” (benché non sconosciuta anche nella formulazione di alcuni testi normativi) può essere considerata esclusivamente (se non addirittura una espressione “atecnica”, quanto meno) una formula di sintesi, che, di fatto, può indicare, alternativamente o anche cumulativamente:
a) il sequestro dell’intero capitale di una società di capitali e, cioè, della totalità delle partecipazioni societarie, che sono beni, di regola, nella titolarità di un soggetto diverso dalla stessa società;
b) il sequestro di tutti i beni compresi nel patrimonio della società, che sono beni e rapporti giuridici, anche aziendali, di regola di titolarità della stessa società.
L’esatta individuazione dei beni oggetto della misura di prevenzione, naturalmente, deve essere l’esito di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, che va effettuato eventualmente interpretando il provvedimento di sequestro (cui normalmente si conforma quello successivo ed eventuale di confisca).
Nella specie, per quanto emerge dagli atti, risulta pacifico che l’oggetto della misura del sequestro di prevenzione e della conseguente confisca sia stato, genericamente, indicato proprio nella stessa società (Sicilfrantoio S.r.l.), di cui il proposto era socio “tiranno”: si deve allora convenire sulla conclusione che oggetto del sequestro e della confisca, in senso tecnico, siano state:
a) sia la totalità delle quote di partecipazione sociale della Sicilfrantoio S.r.l.;
b) sia l’intero patrimonio della società, cioè tutti i beni nella titolarità della società stessa, organizzati per l’esercizio dell’impresa e, pertanto, l’azienda sociale.
5.1.2 Premessa specifica: lo scopo delle misure di prevenzione patrimoniale relative alle imprese.
Sotto il secondo profilo, va tenuto presente che la normativa sui sequestri di prevenzione antimafia ha lo scopo di sottrarre l’esercizio di imprese economiche ai soggetti sospettati di essere legati e/o di appartenere ad ambienti mafiosi, salvaguardando, al tempo stesso, la continuità aziendale per le (sole) imprese che siano comunque in grado di restare sul mercato autonomamente, nonostante la rescissione di ogni legame con gli ambienti criminali, ma senza che siano previsti aiuti di Stato in loro favore, e senza che lo Stato assuma esso stesso la posizione di imprenditore in proprio, come tale illimitatamente responsabile per l’attività svolta dalla società (sulla finalità generale delle misure patrimoniali antimafia, di sottrazione dei beni di provenienza illecita dal “circuito economico” di origine, al fine del loro inserimento in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo, cfr., ad es., le pronunzie della Corte Costituzionale 8 ottobre 1996 n. 335 , 23 febbraio 2012 n. 34 e 19 ottobre 2012 n. 234 ).
5.2 Implicazioni delle premesse sistematiche enunciate.
Per chiarire in modo più analitico le implicazioni delle premesse sistematiche appena enunciate, è opportuno considerare autonomamente e singolarmente – sia pure per sintetici cenni – gli effetti giuridici e le conseguenze del sequestro e della confisca, a seconda dell’oggetto della misura.
5.2.1 Il sequestro dell’intero capitale sociale della società di capitali.
In virtù del sequestro della totalità delle partecipazioni di una società di capitali, l’amministratore giudiziario gestisce le quote o le azioni sequestrate, ma non direttamente i beni (anche aziendali) della società, che restano nella disponibilità di quest’ultima.
Il sequestro delle partecipazioni sociali non comporta, infatti, di per sé, alcuna automatica modifica o sostituzione degli organi e delle cariche sociali, né la sottrazione a questi ultimi dei poteri loro spettanti e della capacità giuridica o di agire, anche in nome e per conto della società.
La normativa antimafia non prevede, come autonoma e specifica misura di prevenzione, la nomina di un amministratore giudiziario “esterno” delle società controllate da soggetti sospetti di legami con ambienti criminali, che si sostituisca o si affianchi agli organi amministrativi e di rappresentanza della società (diversamente, dunque, da quanto avviene in caso di dichiarazione di fallimento o come può avvenire nell’ipotesi di cui all’art. 2409 cod. civ.).
L’amministratore giudiziario delle partecipazioni sociali non amministra la società e non esercita egli stesso direttamente l’impresa (neanche per conto di chi spetta, come accade nell’ipotesi del sequestro dei beni aziendali, come subito si vedrà), ma, laddove non si decida di porre in liquidazione la società, continua a farlo quest’ultima, a mezzo dei suoi organi e, cioè, gli organi amministrativi ed i legali rappresentanti, di diritto o di fatto, sebbene – come di regola – sotto il controllo dei detentori delle partecipazioni sociali (quindi, in caso di sequestro, proprio dell’amministratore giudiziario delle stesse), svolto nelle forme che regolano ordinariamente la gestione dell’attività societaria, nonché – in questo caso – del giudice, che impartisce le necessarie istruzioni all’amministratore delle partecipazioni e, tramite questi ultimi, dello Stato.
L’amministratore giudiziario, quale custode e gestore dell’intero capitale sociale, può, peraltro (e probabilmente, almeno in molti casi, deve, in vista delle finalità del sequestro, su indicazione del giudice che lo gestisce), esercitando i poteri derivanti dalla qualità di socio, sostituire l’organo amministrativo ed i legali rappresentanti della società che siano “sospetti” di legami con ambienti criminali, nominandone altri, estranei a tali ambienti; eventualmente può essere anche nominato egli stesso a tali cariche, in sostituzione degli organi sociali rimossi.
Se accade ciò, e il nuovo amministratore della società (eventualmente coincidente con la persona fisica dell’amministratore giudiziario), continuando l’esercizio dell’impresa sociale in nome e per conto della medesima società, contrae obbligazioni in tale qualità (cioè, quale amministratore e legale rappresentante della stessa società), di tali obbligazioni risponderà esclusivamente la società con il suo patrimonio (nei limiti dello stesso, ovviamente, come di regola), senza alcuna possibilità di una responsabilità dell’erario, neanche in astratto.
È opportuno precisare che quanto precede vale a prescindere dalla regolarità del procedimento di nomina del nuovo amministratore, che potrebbe avvenire anche in via di mero fatto – benché sempre e comunque in conformità alle direttive del giudice delegato al sequestro – e, eventualmente, finanche dar luogo ad una situazione di apparenza tale da giustificare comunque l’imputabilità alla società dell’attività dell’amministratore che ne abbia speso espressamente il nome, pur se la sua nomina non sia avvenuta regolarmente sul piano societario, laddove egli si trovi ad operare, per qualunque ragione, come un amministratore di fatto della società, in applicazione dei comuni principi generalmente affermati in tema di amministrazione di fatto delle società di capitali.
5.2.2 Il sequestro dei beni aziendali di una società di capitali
In virtù del sequestro dei beni aziendali di una società di capitali, l’amministratore giudiziario custodisce ed amministra i beni della società, la cui disponibilità viene sottratta al loro titolare, cioè alla società stessa: e lo fa “per conto di chi spetta”, cioè nell’interesse – e con oneri a carico – di chi risulterà proprietario di quei beni all’esito del procedimento giudiziario (vale a dire, nella specie, all’esito del procedimento di prevenzione).
Se contrae obbligazioni in tale qualità (cioè, quale amministratore giudiziario dei beni aziendali sequestrati), tali obbligazioni, laddove non siano state già estinte al momento della cessazione del sequestro, faranno carico al soggetto che risulterà, all’esito del procedimento di prevenzione, proprietario dei beni aziendali.
Di conseguenza, di tali obbligazioni risponderà, di regola e in via di prima approssimazione:
a) la stessa società, se il sequestro viene revocato;
b) l’erario, se il sequestro sfocia nella confisca dei beni aziendali in favore dello Stato.
Si tratta di una situazione del tutto coincidente, del resto, a quella che si verificherebbe se venisse sequestrata l’azienda ad un imprenditore individuale.
Diversa questione è, poi, quella dei limiti in cui eventualmente operi la suddetta responsabilità, in caso di confisca (e, precisamente, se essa operi anche “ultra vires” e, cioè, al di là del valore dei beni confiscati, e a quali condizioni, questione sulla quale saranno svolte in prosieguo più specifiche considerazioni, anche sotto il profilo del possibile ricorso all’anticipazione erariale).
5.2.3 Il sequestro contestuale dei beni aziendali di una società di capitali e dell’intero capitale sociale (con nomina del medesimo amministratore giudiziario), cd. “sequestro tombale”.
Nel caso in cui sia disposto il sequestro contestuale di tutti i beni aziendali di una società di capitali e dell’intero capitale sociale, con la nomina del medesimo amministratore giudiziario (caso che, come già visto, può essere anche l’effetto di un provvedimento di sequestro che “nominalmente” risulti riferito, sia pure impropriamente sul piano sistematico, alla stessa “società” in quanto tale, ma che debba essere inteso, in concreto, come avente ad oggetto sia l’intero patrimonio che l’intero capitale di partecipazione della medesima), in diritto, la situazione, ai fini della legittimazione sostanziale passiva per le obbligazioni contratte nel corso del procedimento di prevenzione, non potrebbe dar luogo – almeno in astratto – ad un regime diverso da quello sopra indicato, applicabile nell’ipotesi del sequestro dei (soli) beni o delle (sole) quote di partecipazione.
Deve però considerarsi che, in tale ipotesi, il sequestro ha ad oggetto beni di natura diversa e con diversi titolari: da una parte, l’azienda e, cioè, il complesso dei beni materiali e dei rapporti giuridici organizzati per l’esercizio dell’impresa, di titolarità della società; dall’altra parte, le quote di partecipazione al capitale della società e, cioè, le azioni o quote sociali, beni immateriali di diversa natura, di titolarità del proposto.
L’amministratore giudiziario può, quindi, svolgere le sue funzioni, alternativamente, in relazione a tali beni di diversa natura, il che – come appena chiarito – comporta conseguenze ed effetti giuridici differenti in ordine al suo operato, anche sotto il profilo della titolarità passiva delle obbligazioni eventualmente contratte nell’esercizio di tali funzioni.
In virtù di quanto sin qui esposto, in caso di sequestro cd. tombale, non può verificarsi l’ipotesi in cui l’amministratore agisca congiuntamente nella qualità di: a) amministratore dei beni aziendali, di titolarità della società, ma sottratti alla disponibilità di quest’ultima; b) amministratore delle partecipazioni sociali, di titolarità del proposto; c) organo sociale, amministratore e/o legale rappresentante, di diritto (o anche di fatto) della società medesima.
L’amministratore giudiziario non può operare contemporaneamente in tali diverse qualità, in quanto esse hanno presupposti ed effetti giuridici e pratici radicalmente diversi e tra loro incompatibili.
È, cioè, da escludere, anche in diritto, che l’amministratore giudiziario, nel contrattare con i terzi, possa agire contemporaneamente in più di una delle indicate qualità, perché esse si escludono a vicenda.
Sarà, quindi, necessario individuare ed accertare, in fatto, volta per volta, la qualità in cui egli abbia agito.
A ulteriore conferma di quanto appena osservato, basti considerare che la effettiva sottrazione della disponibilità dell’intero patrimonio aziendale alla società rende del tutto inutile e, di fatto, privo di oggetto concreto l’esercizio dei poteri di amministrazione e rappresentanza della società stessa, ai fini dell’esercizio dell’impresa sociale (che presuppone la disponibilità dell’azienda): in tale ipotesi gli organi sociali non avrebbero neanche la possibilità concreta di svolgere le proprie funzioni.
Di contro, la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa da parte della società, a mezzo dei propri organi amministrativi, è possibile solo se alla stessa società viene lasciata la disponibilità del suo patrimonio aziendale.
Si tratta, in effetti, di due opzioni operative diverse nella concreta gestione dei beni sequestrati (partecipazioni sociali e patrimonio aziendale), entrambe in astratto possibili, ma incompatibili tra loro.
5.3 Segue: la gestione concreta del sequestro cd. tombale.
Risultano allora decisive, nell’ottica indicata, le valutazioni di opportunità adottate nell’ambito del procedimento di prevenzione, da tradursi nelle direttive che l’amministratore giudiziario deve chiedere al giudice della prevenzione e che quest’ultimo gli deve impartire.
Ai fini della migliore gestione del procedimento di prevenzione, nell’ottica cui lo stesso deve tendere, e in relazione ai diversi beni oggetto del sequestro, può, infatti, operarsi secondo diverse modalità alternative.
5.3.1 La mera gestione “esterna” delle partecipazioni sociali.
In primo luogo, potrebbe – ad esempio – essere ritenuta sufficiente, in considerazione della situazione in concreto esistente, una “strategia” di gestione giudiziaria limitata al solo esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni sociali: all’amministratore giudiziario, in altri termini, potrebbe essere impartita la direttiva di esercitare esclusivamente i poteri derivanti dalla qualità di socio, eventualmente nominando come amministratori e legali rappresentanti della società soggetti del tutto estranei agli ambienti criminali e lasciando a questi ultimi l’integrale gestione della società e dello stesso patrimonio aziendale, nel caso si ritenesse tale misura sufficiente, in concreto, a recidere i legami dell’impresa con i suddetti ambienti criminali.
5.3.2 Segue: la gestione delle partecipazioni sociali con nomina dell’amministratore giudiziario alle cariche societarie.
Potrebbe, in un’ottica analoga, anche se non del tutto coincidente, ma sempre mediante l’utilizzazione dei poteri derivanti dalla disponibilità delle partecipazioni sociali conseguente al sequestro delle stesse, ritenersi opportuno procedere alla nomina, quale nuovo amministratore e legale rappresentante della società, proprio della medesima persona fisica che già ricopre la carica di amministratore giudiziario, il quale, in tal caso, si troverebbe di fatto a gestire anche il patrimonio aziendale.
Detto patrimonio, in tale ipotesi, resterebbe comunque, formalmente e sostanzialmente, nella diretta disponibilità della società che ne è titolare, in quanto tale.
Sarebbe, soggettivamente, la società stessa a continuare ad esercitare – come nel primo caso – l’attività di impresa, quale ente collettivo impersonale, sebbene sotto un ancor più stringente controllo giudiziario e, in definitiva, statale.
5.3.3 La sottrazione alla società del suo patrimonio aziendale e la gestione diretta dell’azienda da parte dell’amministratore giudiziario.
Infine, potrebbe ritenersi opportuno o necessario – in considerazione della situazione concreta che può caratterizzare l’attività e la figura del proposto e la eventuale maggiore difficoltà di recidere i legami dell’ente impersonale da quest’ultimo controllato con gli ambienti criminali – sottrarre del tutto, radicalmente, la disponibilità del patrimonio aziendale e, quindi, dei beni che lo compongono, alla società, anche formalmente, affinché esso sia custodito, gestito ed eventualmente amministrato direttamente dall’amministratore giudiziario (per conto di chi spetta, come già chiarito) e non dalla società.
In tal caso, gli organi amministrativi e di rappresentanza della società, anche se fossero sostituiti, non potrebbero avere alcuna possibilità di operare nell’esercizio dell’impresa, non avendo più la disponibilità del patrimonio aziendale a tanto necessario.
5.4 Conseguenze pratiche e giuridiche delle diverse strategie di gestione delle misure.
In correlazione con tali diverse possibili strategie di gestione dei beni oggetto di sequestro di prevenzione, possono darsi diverse alternative modalità di operare dell’amministratore giudiziario, con diverse conseguenze, anche relativamente agli effetti della sua attività nei rapporti con i terzi.
Segnatamente, l’amministratore giudiziario potrebbe agire, anche eventualmente nei rapporti con i terzi:
a) in qualità di mero “socio” (recte: gestore delle partecipazioni sociali), limitandosi alla nomina di nuovi organi sociali e al controllo endosocietario dell’attività di questi; nel qual caso, la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa resterebbe imputabile esclusivamente alla società, benché sotto il controllo giudiziario, operato mediante la sola gestione dei diritti dei soci; non verrebbe, così, neanche astrattamente in rilievo la possibilità di rapporti diretti dell’amministratore giudiziario con i terzi, nell’ambito dell’attività di impresa della società;
b) in qualità di “amministratore e legale rappresentante della società”, previa sua nomina (sempre – peraltro – attraverso la gestione dei poteri derivanti dalle partecipazioni sociali, secondo le modalità codicistiche) alle suddette cariche sociali; anche in tal caso, peraltro, la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa resterebbe integralmente imputabile alla società, pur sotto il controllo giudiziario, operato mediante la gestione dei diritti dei soci, anche se in modo più stringente, trovandosi l’amministratore giudiziario ad esercitare direttamente le funzioni amministrative e di rappresentanza dell’ente; in tal caso, la possibilità di rapporti diretti dell’amministratore giudiziario, in quanto tale, con i terzi, sarebbe solo apparente, in quanto egli si troverebbe ad interagire con detti terzi in qualità di legale rappresentante della società amministrata, esattamente come se tale carica fosse ricoperta da un diverso soggetto; in entrambi questi casi, gli effetti dell’attività da lui posta in essere in tale qualità sarebbero, perciò, imputabili esclusivamente alla società e non sarebbe in alcun modo predicabile, neanche in astratto, una responsabilità patrimoniale dell’erario, per le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa;
c) potrebbe, infine, agire in qualità di “amministratore giudiziario dei beni aziendali”, beni sottratti alla disponibilità della società, come nell’ultima delle ipotesi sopra analizzate e, quindi, potrebbe anche trovarsi ad esercitare direttamente l’impresa, con i beni (aziendali) oggetto del sequestro, sottratti alla disponibilità della società, se a tanto espressamente autorizzato dal giudice (sebbene, come già visto, per conto di chi spetta); solo in tal caso, l’amministratore giudiziario potrebbe direttamente venire ad intrattenere rapporti con i terzi, in tale sua qualità; e solo in tal caso, quindi, potrebbe porsi la astratta possibilità di una responsabilità dell’erario per le obbligazioni da lui contratte, ai fini della gestione dei beni sequestrati, quanto meno nel caso in cui non siano sufficienti, a tal fine, i predetti beni e siano necessarie delle “anticipazioni” (ferma restando la problematica relativa alle modalità in cui ciò debba avvenire, sulle quali si tornerà), e in caso di confisca finale.
5.5 Necessità di individuare la strategia di gestione e la conseguente qualità in cui operi l’amministratore giudiziario: la contemplatio domini.
Come si è ampiamente chiarito, non può ritenersi logicamente e giuridicamente possibile che l’amministratore giudiziario gestisca l’esercizio dell’impresa e, quindi, contragga obbligazioni con i terzi, contemporaneamente nella duplice qualità di amministratore dei beni aziendali e di amministratore e legale rappresentante della società, perché l’una situazione e l’una qualità escludono automaticamente e sono del tutto incompatibili con l’altra, avendo, del resto, presupposti ed effetti giuridici differenti e radicalmente incompatibili tra loro.
L’amministratore dei beni aziendali opera disponendo direttamente di tali beni, sottratti alla disponibilità del loro originario titolare (la società), nell’interesse di chi ne sarà riconosciuto titolare all’esito del procedimento giudiziario e del sequestro (il proposto o la società stessa, in caso di revoca del sequestro; lo Stato, in caso di confisca), soggetto che sarà, infine, il debitore effettivo per le obbligazioni contratte a tale scopo.
L’amministratore e legale rappresentante della società, al contrario, opera quale organo dell’ente societario, ente necessariamente rimasto nella disponibilità dei propri beni aziendali, e che, quindi, indipendentemente dall’esito del sequestro, resterà in ogni caso l’unico titolare delle relative obbligazioni.
Le due situazioni (e le due qualità) si escludono a vicenda e non sono possibili sovrapposizioni.
5.6 Difficoltà di individuazione della qualità in cui operi l’amministratore giudiziario
Potrebbe accadere che le modalità di gestione dei beni sequestrati non siano stabilite in modo chiarissimo nell’ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale.
Si tratta di una situazione non fisiologica – dal momento che, nell’ambito del procedimento di prevenzione, dovrebbe essere sempre individuata la più opportuna “strategia” di gestione dei beni sequestrati e dovrebbero essere richieste ed impartite le necessarie e chiare istruzioni per l’amministratore – ma che non può escludersi possa verificarsi, in concreto.
In tale ipotesi, potrebbe allora anche accadere che, nei rapporti con i terzi, la cd. contemplatio domini non sia effettuata dall’amministratore giudiziario in modo chiaro ed espresso.
In altri termini, potrebbe accadere che il soggetto nominato amministratore giudiziario, nel contrattare con i terzi, non indichi in modo chiaro ed espresso se stia agendo in qualità di “amministratore giudiziario dei beni aziendali” e, quindi, in nome e per conto del soggetto che risulterà proprietario dei beni sequestrati all’esito del procedimento, come nell’ipotesi sub c) sopra esposta, ovvero in qualità di “amministratore e legale rappresentante della società” e, quindi, esclusivamente in nome e per conto di quest’ultima, come nell’ipotesi sub b) sopra esposta.
In questo caso – trattandosi di ipotesi con effetti giuridici diversi ed incompatibili tra loro, come ripetutamente chiarito, che si escludono reciprocamente a vicenda, sul piano giuridico – sarà inevitabilmente necessario accertare in fatto, in base agli elementi istruttori disponibili, in che qualità abbia concretamente operato l’amministratore, nella fattispecie concreta.
Si tratta di un accertamento di fatto e, quindi, esso deve essere operato dal giudice del merito; laddove, non vi siano elementi sufficienti, dovrà farsi ricorso al criterio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ.
Sarà, cioè, la parte che agisce in giudizio che dovrà provare che l’attività è stata posta in essere dall’amministratore giudiziario nella qualità coerente con la domanda proposta, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto da essa fatto valere in giudizio.
5.7 Conclusioni relative alla legittimazione passiva sostanziale per le obbligazioni contratte nel corso della procedura di prevenzione Sulla base di quanto sin qui esposto, in generale e in linea di prima approssimazione, deve concludersi che la questione della legittimazione passiva per le obbligazioni contratte durante l’amministrazione giudiziaria di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, quote e beni del patrimonio di una società di capitali, va risolta sulla base dell’accertamento della spendita della qualità da parte del soggetto che ha contrattato con i terzi (cd. contemplatio domini), che a sua volta dipende dalle concrete modalità di gestione del sequestro di prevenzione.
In particolare:
a) se l’amministratore giudiziario abbia operato come “custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali” (sottratti alla disponibilità della società) ed in tale qualità abbia contrattato con i terzi, per le relative obbligazioni saranno passivamente legittimati e ne risponderanno, rispettivamente, l’erario (dovendosi, peraltro, eventualmente precisare i limiti e le conseguenze di tale responsabilità, sia sotto il profilo patrimoniale che procedurale) ovvero la società originariamente titolare dei beni stessi, con il suo intero patrimonio, a seconda che, rispettivamente, intervenga la confisca o la revoca del sequestro;
b) se l’amministratore giudiziario abbia operato come “amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società” e contrattato con i terzi in tale qualità, delle relative obbligazioni risponderà solo la società, unica legittimata passiva, con il suo patrimonio; resta esclusa in radice la legittimazione sostanziale passiva e la possibile responsabilità dell’erario.
6. L’ANTICIPAZIONE ERARIALE
A quanto sin qui esposto consegue che la problematica della “anticipazione erariale” per le spese e le obbligazioni necessarie ai fini della gestione “attiva” dei beni aziendali sequestrati, in relazione alla quale è avvenuta la rimessione del ricorso a queste Sezioni Unite, originariamente prevista dall’art. 8-octies della legge n. 575 del 1965 (e oggi dagli artt. 41 e ss. del codice antimafia ), si può porre solo in relazione ai creditori dell'”amministrazione giudiziaria”, cioè ai soggetti che hanno acquisito crediti nei confronti dell’amministratore giudiziario che abbia operato nella suddetta qualità, esercitando l’impresa provvisoriamente, per conto di chi spetta, con i beni aziendali sottratti alla società che ne è titolare, ma non in relazione ai “creditori della società”, i quali possono contare, ai fini della soddisfazione del loro credito, esclusivamente sul patrimonio della stessa, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.
Ciò, come si vedrà, sarebbe già sufficiente, ai fini dell’esito della presente controversia.
6.1 Il regime della “anticipazione erariale”: in generale.
È, comunque, opportuno svolgere alcune ulteriori considerazioni in relazione al regime dell’anticipazione erariale, la cui operatività, in astratto, non può escludersi neanche nel regime normativo anteriore all’agosto 2009, applicabile nel caso di specie, in virtù della previsione di cui all’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 , in caso di sequestro di azienda, di concreta sottrazione della disponibilità della stessa alla società titolare e di espressa autorizzazione dell’amministratore giudiziario alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, mediante l’utilizzazione dei beni aziendali nella sua diretta disponibilità.
In proposito, va affermato un principio generale, applicabile nel regime normativo che regola tutti i sequestri e, in particolare, valido per la gestione dei beni aziendali sequestrati, da parte di un amministratore giudiziario, di qualunque natura.
La generica autorizzazione alla prosecuzione dell’impresa con i beni aziendali sequestrati non comporta, di per sé, anche l’autorizzazione dell’amministratore giudiziario all’assunzione di obbligazioni nei confronti di terzi o all’effettuazione di spese non fronteggiabili con le risorse ricavabili da detti beni aziendali, senza limiti.
L’effettuazione di spese o l’assunzione di obbligazioni non fronteggiabili con le risorse disponibili, da parte dell’amministratore giudiziario, non si può considerare una attività in sé riconducibile alla generica autorizzazione all’esercizio dell’impresa, la quale deve essere “utile” e sostenibile e, comunque, si deve attuare con le risorse ricavabili dai beni sequestrati, quanto meno salvo espressa e specifica autorizzazione in proposito.
D’altra parte, l’assunzione di obbligazioni da parte dell’amministratore giudiziario di beni aziendali, in mancanza della liquidità necessaria a soddisfarle, costituirebbe un atto di “straordinaria amministrazione” nell’ambito della gestione dell’impresa a mezzo dei beni assoggettati a sequestro.
Almeno in determinate ipotesi, e se attuato senza limiti, poi, un regime di “automatica anticipazione erariale” (che parrebbe prospettato nell’ordinanza di rimessione) rischierebbe addirittura di risolversi in una sorta di ingerenza e/o aiuto di stato ad una impresa privata operante sul mercato, alterando l’equilibrio della libera concorrenza, in caso di successiva confisca dei beni aziendali sequestrati.
L’amministratore giudiziario di beni aziendali, se autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati, può – senz’altra specifica autorizzazione – assumere obbligazioni a tal fine, ma solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento.
Se non disponga di risorse sufficienti, ma la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetti comunque necessaria o utile ai fini della redditizia gestione “attiva” dei beni sequestrati, e si assuma, quindi, l’opportunità di effettuarla ugualmente, in regime di anticipazione a carico dell’erario, deve chiedere una (ulteriore) specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, specificandolo, ed il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione all’anticipazione da parte dell’erario dell’importo necessario, anche in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata.
Di conseguenza, ai fini dell’assunzione di eventuali obbligazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di impresa autorizzata in relazione a beni aziendali sequestrati, in mancanza della necessaria liquidità, anche ai sensi dell’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965 nella formulazione anteriore alla legge n. 94 del 2009 , è sempre e comunque necessario un provvedimento del giudice che autorizzi espressamente tale anticipazione, con riguardo ad una determinata spesa, ovvero autorizzi espressamente la specifica operazione di assunzione dell’obbligazione, nonostante la mancanza di liquidità e/o di risorse ricavabili dai beni in sequestro, per soddisfarla.
Il principio in questione, da ritenere immanente nell’ordinamento, pare, del resto, essere, in qualche modo, anche più chiaramente sancito dalla normativa che, successivamente ai fatti di causa, ha disciplinato il regime delle misure di prevenzione con particolare riguardo al sequestro e alla confisca di aziende.
L’interpretazione corrente delle attuali previsioni del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011 ; artt. 41 e ss.; cfr. anche l’art. 54, recentemente novellato), infatti, non solo non smentisce, ma addirittura pare confermare il suddetto principio.
Si ritiene, infatti, che il pagamento dei crediti derivanti dalla gestione “attiva” dell’azienda sequestrata sorti nel corso della procedura di prevenzione debbano essere sempre soddisfatti mediante il prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.
In ogni caso, si esclude, quanto meno, un illimitato onere di anticipazione erariale per le obbligazioni sorte nel corso della procedura di prevenzione per l’esercizio “dinamico” dell’impresa (cfr., per tutte: Cass. pen. Sez. 5, n. 8441 del 26/02/2019 ; Cass. pen., Sez. 1, n. 1872 del 15/01/2025).
L’anticipazione erariale, dunque – e per quanto interessa in questa sede – deve sempre ritenersi subordinata all’emissione di un provvedimento del magistrato che procede, anche ai sensi dell’art. 171 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , e non può certo dirsi operante in via “automatica”.
Secondo l’interpretazione preferibile, non è, infatti, compatibile con i principi generali che regolano la disciplina dell’esercizio dell’attività di impresa, il sistematico ed automatico ricorso all’anticipazione erariale per la conduzione dell’azienda di una società di capitali: la gestione di quest’ultima – pur sotto l’amministrazione giudiziaria – deve sempre avvenire secondo le regole di mercato, al più attraverso il normale ricorso al credito bancario (anche eventualmente mediante la concessione di ipoteche), previa autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di organismi che devono essere tendenzialmente capaci di trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi dai soli ricavi delle attività produttive costituenti l’oggetto sociale.
In definitiva, deve concludersi che – in caso di sequestro di azienda – se (e solo se) l’assunzione dell’obbligazione, da parte dell’amministratore giudiziario, che operi in tale qualità, con anticipazione a carico dell’erario, venga specificamente autorizzata dal giudice, ne potrà rispondere l’erario, anche “ultra vires” rispetto al valore dei beni del patrimonio sociale (anche se sempre in via sussidiaria e, quindi, solo in caso di incapienza di detto patrimonio), in caso di definitiva confisca, fatto salvo l’eventuale diritto al recupero in caso contrario.
Ciò fermo restando che, anche in tal caso, se l’esercizio dell’impresa ha esito negativo, lo Stato, dopo aver soddisfatto i creditori, potrebbe eventualmente rivalersi nei confronti dell’amministratore giudiziario, laddove si accerti una responsabilità professionale di quest’ultimo nella gestione del patrimonio sequestrato, così come potrebbe del resto fare la stessa società, se il sequestro fosse invece revocato e lo Stato esigesse da essa il recupero delle somme anticipate, ai sensi dell’art. 2-octies , comma 2, della legge n. 575/1965 .
6.2 Applicabilità dei principi di apparenza, buona fede e affidamento
Resta il problema di stabilire come va disciplinata l’ipotesi in cui l’amministratore giudiziario contragga obbligazioni, spendendo la qualità di “amministratore giudiziario dei beni aziendali” e, quindi, non direttamente in nome e per conto della società, ma in nome e per conto del soggetto (futuro) titolare dei beni sequestrati, ma – illegittimamente – senza avere chiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione del giudice a porre la relativa spesa come anticipazione a carico dell’erario e in mancanza delle risorse necessarie.
In proposito, saranno applicabili i principi generali di tutela dei terzi in buona fede, dell’apparenza e dell’affidamento, secondo le regole generali.
L’obbligazione di anticipazione dell’erario nei confronti del terzo creditore che ha contrattato in buona fede – fidando, cioè, sul regolare e corretto esercizio dei suoi poteri da parte dell’amministratore giudiziario – potrà, quindi, sussistere se quest’ultimo, quanto meno, appariva oggettivamente dotato dei poteri necessari ad assumere l’obbligazione stessa (salva successiva eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti, da parte dell’erario, laddove avesse abusato di tali poteri).
Deve, infatti, tenersi conto del fatto che i terzi che contrattano con l’amministratore giudiziario, quanto meno se autorizzato alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, difficilmente possono essere a conoscenza del fatto che questi disponga o meno di liquidità sufficienti ricavabili dai beni aziendali sequestrati e, quindi, se sia necessaria una specifica autorizzazione del giudice per l’assunzione di una determinata obbligazione.
Nei rapporti con i terzi, deve, pertanto, ritenersi sufficiente che l’amministratore risulti regolarmente nominato e sia stato autorizzato dal giudice alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, per configurare la buona fede del terzo, salva prova contraria (in particolare: salva prova che i terzi fossero a conoscenza dell’assenza di risorse proprie del patrimonio aziendale sequestrato).
Dunque, in siffatta ipotesi, il terzo “creditore dell’amministrazione giudiziaria”, se il patrimonio aziendale sociale confiscato fosse insufficiente a soddisfarlo (nonostante possa vantare un diritto di prededuzione rispetto ai “creditori della società”), potrebbe effettivamente agire nei confronti dell’erario per ottenere il pagamento dei propri crediti, anche in mancanza di una autorizzazione all’anticipazione erariale da parte del giudice.
L’erario, in tal caso, si potrebbe, peraltro, rivalere nei confronti dell’amministratore giudiziario, per avere questi assunto obbligazioni senza la necessaria autorizzazione, abusando del proprio potere rappresentativo.
7. PRINCIPI DI DIRITTO
Vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
“la legittimazione passiva per le obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote di partecipazione e tutti i beni del patrimonio di una società di capitali, dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia contrattato con i terzi, qualità oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito:
a) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di “custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali”, per le relative obbligazioni saranno passivamente legittimati e ne risponderanno, rispettivamente, l’erario (nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge) ovvero la società originariamente titolare dei beni stessi, con il suo intero patrimonio, a seconda che, rispettivamente, intervenga la confisca o la revoca del sequestro, salva la possibilità di anticipazioni a carico dell’erario;
b) se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di “amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società”, per le relative obbligazioni sarà legittimata passivamente e ne risponderà la sola società, con il suo patrimonio, esclusa la legittimazione sostanziale passiva e la responsabilità dell’erario”;
“l’amministratore giudiziario di beni aziendali autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati, sottratti alla disponibilità della società che ne è titolare, può – senz’altra specifica autorizzazione – assumere obbligazioni, a tal fine, solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento; in caso contrario, se vi sia la necessità di anticipazioni a carico dell’erario (perché la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetta comunque necessaria o utile ai fini della redditizia gestione dei beni sequestrati, ma non vi è la immediata liquidità per farvi fronte), deve chiedere una ulteriore specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, e il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione, in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata”.
8. SOLUZIONE DEL CASO CONCRETO – ESITO DEL RICORSO IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ricostruiti i principi generali applicabili nella materia, ai fini della soluzione del caso concreto in esame nel presente ricorso si deve considerare che, secondo quanto espressamente accertato in fatto dal Tribunale, le forniture per cui è causa erano state “tutte richieste dall’amministratore giudiziario il quale ha agito in nome e per conto della Sicilfrantoio s.r.l.”.
Tale accertamento di fatto non risulta in alcun modo contraddetto o oggetto di riforma, nella sentenza di appello, che pure ha deciso la controversia in senso opposto a quanto statuito dal giudice di primo grado, essendo ciò avvenuto in base a una diversa impostazione in diritto, ma senza alcuna rivalutazione degli accertamenti in fatto svolti dal Tribunale.
In relazione al suddetto accertamento, d’altra parte, non vengono avanzate specifiche censure dalla società controricorrente, nella presente sede.
Neanche è ravvisabile, a giudizio di questa Corte, la riproposizione, da parte della società controricorrente, di eventuali difese svolte nei precedenti gradi di merito, con specifico riguardo alla questione della avvenuta spendita della qualità di legale rappresentante della società Sicilfrantoio S.r.l. (e non di amministratore giudiziario dei beni aziendali della stessa), da parte del soggetto che ha con essa contrattato.
Una volta stabilito che l’amministratore giudiziario, nel contrattare con la società controricorrente, ha agito in nome e per conto della Sicilfrantoio S.r.l., cioè quale legale rappresentante di quest’ultima, ciò è, di per sé, sufficiente ad escludere in radice una possibile responsabilità dell’erario, in quanto delle relative obbligazioni può rispondere solo ed esclusivamente la società Sicilfrantoio S.r.l., con il suo patrimonio, indipendentemente dalla confisca del suo capitale sociale e del suo eventuale patrimonio, se ancora sussistente.
La decisione impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con la conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di ogni domanda proposta dalla società EDIL.VE.TRA. S.p.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
9. DECISIONE FINALE
È accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è parzialmente cassata, senza rinvio, relativamente alla statuizione di rigetto dell’appello incidentale condizionato proposto dall’Agenzia del Demanio, perché il relativo processo non poteva essere proseguito, in virtù del rigetto dell’appello principale svolto dalla società Edilvetra S.p.A. avverso la sentenza di primo grado, di rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di detta Agenzia, sentenza che deve ritenersi passata in giudicato, in mancanza di specifica impugnazione sul punto.
La sentenza impugnata è, inoltre, cassata in relazione al motivo accolto, anche con riguardo alle domande proposte nei confronti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; decidendo nel merito, l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei soli confronti di quest’ultimo, è accolta, con conseguente revoca dello stesso e con rigetto di ogni domanda proposta da Edilvetra S.p.A. nel presente giudizio.
Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti sulle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite:
– decidendo sul ricorso dell’Agenzia del Demanio, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, relativamente alla statuizione di rigetto dell’appello incidentale condizionato da questa avanzato, perché il relativo processo di appello non poteva essere proseguito;
– accoglie il primo motivo del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assorbito il secondo; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, anche con riguardo alle domande proposte nei confronti nei confronti del Ministero dell’economia e delle Finanze e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con conseguente revoca dello stesso e rigetta ogni domanda proposta da Edilvetra S.p.A.;
– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, in data 26 maggio 2026.
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2026.