LE SEZIONI UNITE SU AMBITO APPLICATIVO E CONSUMAZIONE DEL REATO DI CUI ALL’ART. 316-TER C.P. (INDEBITO CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE)

Cass. penale, Sez. Unite, ud. 28 novembre 2024, informazione provvisoria n. 17/2024

1. Nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (in particolare nel concetto di indebito conseguimento di un’erogazione pubblica) rientra non solo l’elargizione di una somma di denaro, ma anche la concessione di un’esenzione di pagamento. Nel caso di specie, il reato è stato ritenuto sussistente rispetto al
conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche).
2. In caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. deve considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo. In tali casi, non sussistono plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione.

CASS. SEZ. UNITE INFORMAZIONE-PROVVISORIAN. 17 DEL 28 NOVEMBRE2024