LA NON PUNIBILITA’ DELL’OMICIDIO COLPOSO AI DANNI DEL CONGIUNTO
QUANDO L’AUTORE DEL REATO HA GIA’ PATITO LA C.D. PENALE NATURALE

Tribunale di Firenze, Sez. I, Ord. 20 febbraio 2023 

Con la presente ordinanza, il Tribunale di Firenze chiede alla Corte costituzionale di introdurre nell’ordinamento italiano, nei procedimenti per reati colposi, la possibilità per il giudice di astenersi dal condannare l’imputato allorché questi abbia già patito — per il fatto di avere cagionato la morte di un congiunto — una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso.
Si tratterebbe di dare rilevanza ad uno dei casi più importanti, forse il più rilevante, di poena naturalis , dovendosi intendere con tale espressione il male — di carattere fisico, morale o economico — che l’agente subisca per effetto della sua stessa condotta illecita (male che egli si autoinfligge o che gli viene inflitto da terzi, al di fuori della reazione sanzionatoria dell’ordinamento, in ragione della sua condotta). Sono cioè ipotesi in cui l’autore del reato è anch’egli vittima — direttamente o indirettamente — del reato stesso.
Attualmente l’ordinamento italiano non contempla alcuna possibile rilevanza della pena naturale se non nei limiti generali del possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o nell’ambito della commisurazione, giudiziale della pena.

Numerosi ordinamenti, sia pur con modalità diverse (che tengono conto delle diverse impostazioni di fondo e in particolare dell’obbligatorietà o meno dell’azione penale), attribuiscono rilevanza alla c.d. pena naturale al fine di evitare l’applicazione di una pena “non necessaria” o che comunque risulterebbe “sproporzionata” o “irragionevole”.
Quanto all’ordinamento italiano, vale la pena ricordare quanto previsto dallo schema di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice penale elaborato nel 1991 dalla Commissione nominata dal ministro Vassalli e presieduta dal prof. Pagliaro; tale progetto all’art. 40 indicava — come uno dei criteri della delega — la previsione che il giudice si astenesse dal pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo quando al reo fossero già derivati dalla condotta
effetti pregiudizievoli tali da rendere l’applicazione della pena ingiustificata, in rapporto sia alla colpevolezza sia alle esigenze di prevenzione speciale. 

 

trib-firenze-pene-naturali 20 febbraio 2023