LA CONDIZIONE DI ABBANDONO MATERIALE E MORALE NEL DELITTO DI ABBANDONO

Cass. penale, Sez. I, 30 giugno 2022, n. 24949 – Pres. Bricchetti, Rel. Aliffi

A seguito della riformulazione operata dalla I., 5 agosto 1981, n. 442, il reato di cui all’art. 578 c.p. presenta, sul piano della fattispecie oggettiva, due elementi specializzanti rispetto all’omicidio:

1) il dato cronologico, atteso che il fatto deve essere commesso “durante” o “immediatamente dopo” il parto;

2) le condizioni di “abbandono materiale e morale” della madre al momento del parto, tali da determinarne la decisione.

La concreta situazione di abbandono costituisce un requisito della fattispecie oggettiva da leggere però “in chiave soggettiva” o comunque in senso “individualizzante”.

Ciò significa che la situazione di “abbandono materiale e morale”, pur rappresentando elemento del fatto tipico non deve rivestire carattere di assolutezza, in quanto è sufficiente ad integrare la “la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto”.

Di conseguenza, la fattispecie prevista dall’art. 578 c.p. è applicabile anche quando sia possibile, nel contesto territoriale ove avviene il parto, il ricorso da parte della madre all’aiuto di presidi sanitari o di altre strutture, ma la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la donna le impedisce di cogliere tali opportunità, inducendola a partorire in uno stato di effettiva derelizione.

In tale prospettiva, ai fini della configurazione del reato, è irrilevante la disponibilità, da parte dell’imputata, di idonei mezzi di sussistenza, essendo sufficiente la condizione di solitudine e di abbandono determinata anche da un ambiente familiare totalmente indifferente al dramma umano della donna o assolutamente incapace di avvertire ogni esigenza di aiuto e di sostegno necessari alla stessa: ciò che è avvenuto nel caso di specie, sol che si consideri che, a causa della scelta di tenere nascosta la gravidanza, l’imputata aveva vissuto l’intero periodo, caratterizzato da un forte coinvolgimento emotivo e da un difficile percorso di riadattamento della propria organizzazione psichica, in una condizione di solitudine esistenziale priva di qualunque conforto, assistenza e sostengo da parte di familiari, amici o specialisti del settore.

In altri termini, nel determinismo dell’evento delittuoso possono avere un ruolo attivo tanto fattori biologici quanto sociali e relazionali nella misura in cui incidano, da un lato, sulla condizione di severo stress psicofisico che accompagna il parto e, dall’altro, sul contesto di particolare sfavore e solitudine nel quale si collocano dapprima la gestazione e poi il parto Rilevano, quindi, quali indicatori della condizione di “abbandono”, che comunque deve essere percepita come “totale” da condizionare in modo assorbente la decisione di sopprimere il neonato, non solo i casi di gravidanza nascosta oppure osteggiata con conseguente solitudine materiale e affettiva la povertà estrema, il contesto sociale degradato, ma anche l’insufficiente maturità culturale della gestante o comunque una condizione psicologica individuale gravemente alterata dall’esperienza emotiva e mentale che accompagna la gravidanza ed il parto (sul punto è stato evidenziato che il perito aveva diagnosticato una affettività “orientata in senso depressivo”, con ideazione “polarizzata sul versante depressivo”, confermata dalla riscontrata sindrome da comportamenti autolesivi, cons senso cronico di vuoto e aspetti depressivi analitici, in una “dimensione borderline di personalità”).

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOROSINI Piergiorgio, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in preambolo la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia, in data 23 ottobre 2019, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, aveva ritenuto G.G., colpevole del reato di omicidio commesso ai danni del figlio neonato immediatamente dopo il parto, ha ridotto la pena inflittale ad anni 14 di reclusione.

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito, fondata sulle dichiarazioni rese dall’imputata e dai suoi familiari nonchè sulle immagini della telecamera di sorveglianza posizionata nei pressi del luogo dove è stato ritrovato il cadavere, la G. (che aveva tenuto nascosto il suo stato di gravidanza, dopo avere partorito in casa un bambino vivo lo aveva posto all’interno di un sacchetto di plastica, dove era rimasto per qualche ora: prima a casa e successivamente dentro l’abitacolo dell’autovettura con cui si era recata a fare la spesa. Infine, lo aveva abbandonato dietro una siepe, approfittando della temporanea assenza del compagno, R.E., sceso per recarsi al supermercato.

Nell’esaminare i motivi di appello la Corte territoriale ha evidenziato quanto segue.

i) Non potevano rivalutarsi la dinamica e le modalità esecutive dell’azione omicidiaria nel senso del coinvolgimento del R., con conseguente attenuazione della responsabilità dell’imputata; in particolare, non potevano essere valorizzate le dichiarazioni che la G. aveva reso al perito, nel corso dell’accertamento psichiatrico disposto nel giudizio abbreviato accusando il compagno di essere stato al corrente della gravidanza e di avere materialmente abbandonato il sacchetto con il neonato dietro la siepe.

Si trattava di dichiarazioni inutilizzabili perchè, a differenza di quelle rese dall’interessata nel primo interrogatorio ed in quello reso al G.I.P. a seguito dell’applicazione della misura cautelare, non erano state ribadite in una diversa fase processuale, e perchè contenevano affermazioni inattendibili perchè in contrasto con quelle, ben più articolate e positivamente riscontrate, rese in precedenza, oltre che smentite dai filmati e dal contenuto di alcune conversazioni intercettate che disvelavano l’inconsapevolezza dei familiari e dello stesso R. in ordine allo stato di gravidanza della G..

ii) Era infondata la tesi difensiva sulla qualificazione giuridica del fatto come infanticidio ai sensi dell’art. 578 c.p..

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale più recente, secondo cui la nozione di “abbandono materiale e morale” deve essere letta in chiave soggettiva, doveva escludersi che la G., pur nell’ambito della complessa esperienza emotiva e mentale che normalmente accompagna la gravidanza ed il parto, avvertisse, al momento della soppressione del neonato, una condizione come quella richiesta dalla fattispecie incriminatrice.

La situazione economica, per quanto non facile, aveva consentito al suo nucleo familiare, composto da compagno e da una figlia, l’acquisto di un’autovettura e, più di recente, la sottoscrizione di un contatto di locazione di un nuovo appartamento, ed era comunque in via di miglioramento. R. era, infatti, in procinto di ottenere un lavoro regolare.

L’ambiente familiare non era ostile. I suoi genitori, oltre a versare un contributo mensile in denaro, avevano manifestato, così come la sorella, partecipazione alle sue vicende personali consigliandole di verificare con un medico l’eventuale stato di gravidanza.

Le patologie psichiche, come accertate dal perito che aveva escluso anche disturbi della personalità, non erano tali da far insorgere percezioni diverse dalla realtà. D’altra parte, le telefonate intercettate dopo ii fatto omicidiario davano ampiamente conto dell’incredulità dei familiari e della mancanza di pregiudizio in relazione al parto.

iiì) L’imputata aveva agito con il dolo dell’omicidio volontario.

L’asserito intendimento dell’imputata di far ritrovare il figlio vivo non aveva trovato alcun conforto nelle risultanze probatorie.

Al contrario, la perizia medico-legale sulle cause della morte aveva accertato che il neonato era deceduto a causa dell’asfissia determinata dalla posizione “a pancia sotto” e dalla collocazione all’interno di una busta di plastica qualche ora dopo il parto.

La stessa imputata, pur dotata delle necessarie conoscenze per aver dato alla luce di recente un altro figlio, aveva ammesso di non essersi posta il problema della sopravvivenza del neonato tanto da non avere sentito il bisogno di controllarlo nonostante non lo avesse sentito piangere nè quando si trovava nel bagagliaio nè al momento dell’abbandono in una posizione che ne aveva consentito il rinvenimento dopo oltre trenta ore.

In senso contrario non deponevano nè la presenza all’interno della busta con il corpo del neonato di oggetti, posto che la stessa imputata aveva escluso di averli personalmente inseriti, nè la scelta della G. di non gettare il sacchetto nel pur vicino cassonetto dell’immondizia.

L’imputata aveva, infatti, agito di fretta, approfittando della temporanea assenza del compagno.

iv) Non era configurabile l’omicidio preterintenzionale, atteso che la condotta dell’imputata, anche secondo la prospettazione difensiva, non era volta a porre in essere i reati di percosse o di lesioni ma ad abbandonare il neonato.

In ogni caso, la morte del figlio era stata prevista e voluta dalla G. quanto meno a titolo di dolo eventuale.

2. Avverso la sentenza il difensore della G. ha proposto ricorso articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di omicidio volontario nella fattispecie meno grave di cui all’art. 578 c.p..

La Corte territoriale, nel disattendere la pedissequa censura prospettata con l’atto di appello, ha trascurato le problematiche familiari e la situazione emotiva della 9.2~ quale, anche alla luce dell’accertamento psichiatrico del perito Dott. D.G., versava in una condizione di sconforto, emarginazione, solitudine, precarietà economica e disagio sociale.

2.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione sempre con riferimento alla questione della qualificazione giuridica del fatto nel reato di infanticidio.

La sentenza impugnata, dopo aver ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità nella interpretazione della nozione di “abbandono materiale e morale”, ha finito per privilegiare l’orientamento più restrittivo enfatizzando quali circostanze idonee ad escluderne la sussistenza nel caso concreto elementi fattuali inconsistenti, quali il possesso dell’autovettura, la locazione di un appartamento, il prevedibile lavoro regolare del compagno, il modesto contributo di 80 Euro mensilmente elargito dai genitori, a discapito della reale situazione economica di estrema povertà e, soprattutto, delle risultanze della perizia psichiatrica.

Il Dott. D.G. ha accertato sulla base di dati scientifici, un’affettività dell’imputata “improntata in senso espressivo, con ideazione polarizzata sul versante depressivo” e l’ha, per tale ragione, definita “portatrice di dimensione borderline di personalità”, con ridotta capacità di autocritica”.

Tali osservazioni depongono nel senso della presenza nella donna di un turbamento psichico ed emotivo correlato alla gravidanza e al parto che ha svolto un ruolo attivo nel determinismo dell’evento criminoso, specie tenuto conto della circostanza concreta che la stessa, inserita in un nucleo familiare disfunzionale e con evidenti problematiche di coppia, ha tenuto nascosta la gravidanza.

Nella direzione della sussistenza di una situazione di abbandono penalmente rilevante vanno lette anche le dichiarazioni rese dall’imputata, la quale ha ribadito più volte che, pur avendo voluto tenere il bambino, aveva preferito abbandonarlo ritenendo che le disastrose condizioni economiche in cui versava non le avrebbero permesso di assicurare al figlio una vita serena e, dopo una iniziale reticenza, aveva rivelato di avere subito maltrattamenti dal compagno verso il quale provava timore, rivelando che era stato lui a costringerla ad abbandonare il figlio.

Sono stati ignorati o erroneamente valutati gli elementi probatori che escludono la sussistenza di una volontà omicida e fanno propendere per un proposito di abbandono, come l’assenza di segni di violenza sul neonato, il collocamento della busta in un luogo visibile e affollato anzichè nel vicino ed accessibile contenitore della spazzatura.

2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione del rapporto tra circostanze del reato e condizioni soggettive del reo: Lamenta in particolare l’omessa considerazione della capacità a delinquere e della giovane età dell’imputata sia ai finì della quantificazione sella pena base sia ai fini della comparazione fra aggravanti ed attenuanti.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della comune attinenza al tema della qualificazione giuridica del fatto come infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, sono fondati ed assorbenti.

2. A seguito della riformulazione operata dalla I., 5 agosto 1981, n. 442, il reato di cui all’art. 578 c.p. – oltre ad essere strutturato come un reato proprio (soggetto attivo del reato è, infatti, la madre e non “chiunque”) ed essere caratterizzato da un differente regime sanzionatorio nei confronti dei correi a seconda che abbiano o meno agito “al solo scopo di favorire la madre” – presenta, sul piano della fattispecie oggettiva, due elementi specializzanti rispetto all’omicidio:

– il dato cronologico, atteso che il fatto deve essere commesso “durante” o “immediatamente dopo” il parto;

– le condizioni di “abbandono materiale e morale” della madre al momento del parto, tali da determinarne la decisione.

Pacifico che le condizioni di “abbandono materiale e morale” debbono sussistere oggettivamente e congiuntamente e devono essere connesse al parto, nel senso che, in conseguenza della loro obiettiva esistenza, la madre non ritiene di potere assicurare la sopravvivenza del figlio subito dopo il parto (Sez. 1, 26 maggio 1993, Paniconi, 194870; Sez. 1, 16 aprile 1985, Vicario, 170384), è stata a lungo controversa l’interpretazione della nozione di “abbandono materiale e morale”.

Ritiene il Collegio di dare continuità all’opzione ermeneutica, prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la concreta situazione di abbandono, costituisce un requisito della fattispecie oggettiva da leggere tuttavia “in chiave soggettiva” o comunque in senso “individualizzante” (Sez. 1, n. 40993 del 7 ottobre 2010, Grieco, Rv. 248934 – 01; Sez. 1, n. 26663 del 23 maggio 2013, Bonito, Rv. 256037 – 01 Sez. 1, n. 28252 del 22 gennaio 2021, Izzo, Rv. 281673 – 01).

La situazione di “abbandono materiale e morale”, pertanto, pur rappresentando elemento del fatto tipico non deve rivestire carattere di assolutezza, in quanto è sufficiente ad integrarla la “la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell’ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto” Di conseguenza, la fattispecie prevista dall’art. 578 c.p. è applicabile anche quando sia possibile, nel contesto territoriale ove avviene il parto, il ricorso da parte della madre all’aiuto di presidi sanitari o di altre strutture, ma la condizione di solitudine esistenziale in cui versa la donna le impedisce di cogliere tali opportunità, inducendola a partorire in uno stato di effettiva derelizione (Sez. 1, 13 giugno 1991, n. 8489).

In tale prospettiva, ai fini della configurazione del reato, è stata ritenuta irrilevante la disponibilità, da parte dell’imputata, di idonei mezzi di sussistenza, essendo sufficiente la condizione di solitudine e di abbandono determinata anche da un ambiente familiare totalmente indifferente al dramma umano della donna (Sez. 1, 16 aprile 1985, n. 7997; Sez. 1, 15 aprile 1999, n. 9694) o assolutamente incapace di avvertire ogni esigenza di aiuto e di sostegno necessari alla stessa (Sez. 1, 18 novembre 1991, n. 311).

Nel determinismo dell’evento delittuoso possono, quindi, avere un ruolo attivo tanto fattori biologici quanto sociali e relazionali nella misura in cui incidano, da un lato, sulla condizione di severo stress psicofisico che accompagna il parto e, dall’altro, sul contesto di particolare sfavore e solitudine nel quale si collocano dapprima la gestazione e poi il parto Rilevano, quindi, quali indicatori della condizione di “abbandono”, che comunque deve essere percepita come “totale” da condizionare in modo assorbente la decisione di sopprimere il neonato, non solo i casi di gravidanza nascosta oppure osteggiata con conseguente solitudine materiale e affettiva la povertà estrema, il contesto sociale degradato, ma anche l’insufficiente maturità culturale della gestante o comunque una condizione psicologica individuale gravemente alterata dall’esperienza emotiva e mentale che accompagna la gravidanza ed il parto.

3. Alla luce dei principi sin qui esposti, la sentenza impugnata è viziata nei termini denunziati dalla ricorrente.

La Corte territoriale, pur dichiarando di aderire all’interpretazione meno “restrittiva” della nozione di “abbandono materiale e morale”, ha finito per escludere la sussistenza di tale elemento costitutivo, valorizzando, con un percorso argomentativo quanto meno carente, soltanto elementi di carattere oggettivo senza verificare in concreto se l’imputata, allorquando si era determinata a sopprimere il neonato, percepisse o avvertisse, a cagione delle sue peculiari condizioni individuali, la situazione prevista dalla fattispecie incriminatrice.

La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente per escludere lo stato di abbandono dell’imputata le condizioni economiche del nucleo familiare, definite stabili ed in miglioramento, i buoni rapporti con il compagno e con gli altri familiari durante la gravidanza, sia pure nascosta, infine, l’assenza di patologie psichiche che potessero far insorgere nella donna percezioni diverse dalla realtà o comunque rilevanti ai fini del vizio, totale o parziale, di mente.

Siffatto accertamento è incompleto e parziale perchè non esplora la componente soggettiva dell’abbandono.

La Corte, infatti, avrebbe dovuto verificare se l’imputata, alla luce delle peculiari condizioni individuali positivamente accertate, avesse avvertito o percepito, in concomitanza con la gravidanza ed in occasione del parto, una situazione di completo isolamento idonea a generare, a prescindere dalla sua reale ed obbiettiva consistenza, un turbamento emotivo tale da persuaderla che la situazione economica della famiglia, oggettivamente non rosea, costituisse un impedimento insuperabile per assicurare al neonato un’aspettativa di vita dignitosa Si tratta di carenza dell’apparato argomentativo particolarmente grave posto che la stessa sentenza ha dato atto dell’acquisizione di elementi fattuali rilevanti per formulare, nella delineata chiave soggettiva, un giudizio favorevole alla tesi, propugnata dalla difesa, della qualificazione della condotta come infanticidio ai sensi dell’art. 578 c.p..

La situazione economica in cui versava il nucleo familiare della G. nel periodo della gravidanza è stata definita “non facile”.

La G. non svolgeva alcuna attività lavorativa, il compagno era occupato come muratore solo saltuariamente e il nucleo familiare aveva comunque l’esigenza di mantenere una figlia di due anni in assenza di risorse economiche continuative, se non il sostegno della modesta somma di 80,00 Euro mensili proveniente dai genitori della G..

Le condizioni psichiche dell’imputata al momento del fatto, per quanto non integranti una infermità mentale, erano tutt’altro che tranquillizzanti.

Il perito ha diagnosticato una affettività “orientata in senso depressivo”, con ideazione “polarizzata sul versante depressivo”, confermata dalla riscontrata sindrome da comportamenti autolesivi, con senso cronico di vuoto e aspetti depressivi analitici, in una “dimensione borderline di personalità”.

A causa della scelta di tenere nascosta la gravidanza, la G. aveva vissuto l’intero periodo, caratterizzato da un forte coinvolgimento emotivo e da un difficile percorso di riadattamento della propria organizzazione psichica, in una condizione di solitudine esistenziale priva di qualunque conforto, assistenza e sostengo da parte di familiari, amici o specialisti della settore. Peraltro nè il compagno nè i genitori nè le sorelle le avevano mostrato segni di particolare vicinanza ed anzi, una volta scoperti i segni evidenti della gravidanza, sì erano limitati a consigliare un consulto medico senza approfondire la questione.

L’imputata nel primo interrogatorio aveva ammesso di essersi determinata a sopprimere il neonato perchè priva delle disponibilità economiche necessarie per mantenerlo.

4. I rilevati vizi e le lacune motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze che dovrà, sulla base dell’interpretazione del requisito dell’abbandono “materiale e morale” quale requisito della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva, secondo quanto precisato ai paragrafi precedenti, procedere ad una nuova valutazione in concreto di tale elemento costitutivo della fattispecie, tenendo presente che è sufficiente ad integrare la situazione tipica anche la percezione di totale abbandono avvertita dall’imputata nel contesto di una difficile e complessa esperienza psicologica individuale legata allo stato di gravidanza e, quindi, al parto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.