SVOLTA DELLA CASSAZIONE: LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO È UNA CONDIZIONE DI PUNIBILITÀ ESTRINSECA (MA IN CONCRETO NON CAMBIA NULLA)

Nel reato di bancarotta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione di punibilità estrinseca, che restringe l’area del penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali alle condotte del debitorie, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento.
Rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento (e allo stato di insolvenza che ne è il presupposto) non si richiede, quindi,  alcun nesso causale o psichico.
La sentenza dichiarativa di fallimento determina il dies a quo della prescrizione (art. 158 c.p.) e vale, comunque, a determinare il  tempus e il locus commissi delicti, ai fini delle competenza territoriale. Essa rileva, inoltre, ai fini dell’applicazione dell’amnistia e dell’indulto, che hanno riguardo non all’aspetto offensivo del reato, ma alla loro punibilità.  

13910_Cassazione penale 22 marzo 2017 (745.42 Kb)