SUSSISTE IL DELITTO DI INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA PER LE FOTO SCATTATE A VILLA CERTOSA

1. Il delitto di illecite interferenze nella vita privata previsto dall’art. 615-bis c.p , introdotto nell’ordinamento penale dall’art. 1 della legge 8 aprile 1974, n. 98 richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato (a) dall’indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell’art. 614. c.p., realizzata con le previste apparecchiature e (b) dall’attinenza delle notizie od immagini – così indebitamente captate – alla vita privata che si svolga in quei luoghi. Deve escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora quanto nel domicilio con riferimento a videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacché per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico, la percettibilità all’esterno dei comportamenti in essi tenuti facendo venir meno le ragioni della tutela domiciliare.

2. Nel caso in cui un servizio fotografico ritragga scene che si svolgono all’aperto, nelle pertinenze dell’abitazione, è necessario accertare le modalità e i mezzi tecnici utilizzati dal fotografo per effettuare le riprese in rapporto alla conformazione del luogo, al fine di stabilire se, per realizzare le immagini pubblicate, sia stato necessario entrare all’interno della proprietà privata e, soprattutto, utilizzare strumenti tecnici particolari.

(Nel caso di specie, ai fini della sussistenza del reato, è stato ritenuto rilevante la circostanza che le scene ritratte si sono svolte tutte a circa 150/200 metri di distanza dal punto di osservazione e che per riprenderle il fotografo ha dovuto inerpicarsi lungo il pendio di un monte e utilizzare un teleobiettivo da 400 mm. Solo i descritti accorgimenti hanno permesso di captare immagini a una grandezza non visibile a occhio nudo e soprattutto di riprendere particolari che non sarebbero stati percepibili altrimenti).

Trib. Milano 13 marzo 2013 (406.04 Kb)