SULLA DISTINZIONE TRA CORRUZIONE E CONCUSSIONE

Anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 190 del 2012, integra il delitto di istigazione alla corruzione, e non quelli di tentata concussione ovvero di tentata induzione indebita, la condotta del pubblico ufficiale che sollecita il privato a remunerarlo, proponendogli uno “scambio di favori”, quando è assente ogni tipo di minaccia ed ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri che preceda o accompagni l’indebita richiesta. (Fattispecie in cui un consulente tecnico di ufficio in una causa civile per la determinazione dell’indennità di esproprio aveva contattato una parte prospettandole una supervalutazione del bene immobile come alternativa alla corretta valutazione, che avrebbe comunque effettuato, in cambio di una percentuale sulla differenza).

19190_Cassazione penale 3 maggio 2013 (222.11 Kb)