SULLA COMPATIBILITÀ TRA DOLO EVENTUALE E DELITTI DI ATTENTATO

1. In forza del principio di offensività,  i requisiti dell’idoneità e dell’univocità degli atti di cui all’art. 56 cod. pen. sono necessari anche per i delitti di attentato. Ne consegue che la forma eventuale del dolo è incompatibile non solo con il delitto tentato, ma anche con i delitti di attentato.
 
2. Per l’integrazione dei reati puniti agli artt. 280 e 280-bis cod. pen. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (dunque costituzionale), di atti idonei in modo non equivoco a provocare gli eventi posti sullo sfondo delle rispettive fattispecie con un atteggiamento della volontà direttamente rivolto alla produzione degli eventi medesimi.
In particolare, il delitto di Attentato con finalità terroristiche o di eversione è segnato, sul piano soggettivo, da un doppio finalismo dell’agente. L’azione deve essere, anzitutto, ispirata dal fine di eversione dell’ordine democratico o da quello di terrorismo (che a sua volta si sostanzia nella consapevolezza di creare il rischio di un grave danno al Paese in conseguenza della possibile realizzazione di uno degli scopi tipici indicati nell’art. 270-sexies cod pen. ) Al tempo stesso, l’azione deve mirare a provocare morte o lesioni in danno di una persona, quali avvenimento strumentali allo scopo. La morte o le lesioni sono dunque eventi naturalistici verso i quali si orienta la condotta tipica. E’ rispetto a tali esiti che va misurata l’idoneità e l’univocità degli atti compiuti dall’agente. Ed è rispetto a tali esiti che deve direttamente (e non eventualmente) dirigersi la volontà dell’agente.
Nel delitto previsto e punto dall’art. 280 bis cod. pen. L’evento che la condotta deve essere dionea a produrre, e verso il quale deve essere univocamente orientata, è il danneggiamento di cose mobili o immobili altrui.

 

28009_Cassazione penale 27 giugno 2014 (2.72 Mb)