LA CASSAZIONE SUL CASO FIORITO: IL CAPOGRUPPO CONSILIARE E’ UN PUBBLICO UFFICIALE

L’attività di capogruppo consiliare rappresenta una pubblica funzione rilevante ex art. 357 c.p. In particolare, l‘attività che in ragione del suo ruolo svolge il presidente di un gruppo consiliare regionale lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio regionale. Il capogruppo partecipa, infatti, alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la quale svolge un ruolo di organizzazione e calendarizzazione dei lavori assembleari e delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti. Il capogruppo, inoltre, indica i membri del proprio gruppo di appartenenza che compongono le commissioni operanti nel Consiglio regionale. In ragione delle suddette prerogative, egli può considerarsi diretto partecipe della funzione legislativa regionale, in connessione peraltro con una disciplina dell’azione dei gruppi nell’ambito dell’assemblea legislativa regolamentata da norme di diritto pubblico (lo Statuto regionale ed il connesso Regolamento).

 

1053_Cassazione penale 9 gennaio 2013 (1387.08 Kb)