INSERIMENTO IN UNA “CHAT LINE” DEL RECAPITO TELEFONICO DI UN TERZO IGNARO: INTEGRA IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

Nell’ottica di una interpretazione meramente estensiva dell’art. 494 cod. pen., deve ritenersi che integri il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un “nickname” di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacchè in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale. 
 
 

18826_Cassazione penale 29 aprile 2013 (679.86 Kb)