I RAPPORTI TRA LA “VECCHIA” CONCUSSIONE PER INDUZIONE E LA “ NUOVA” FATTISPECIE DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

1. La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha “spacchettato” l’originaria ipotesi delittuosa della concussione, che nel testo previgente dell’art. 317 c.p. parificava le condotte di costrizione ed induzione, creando due nuove ipotesi di reato. La prima che resta disciplinata dall’art. 317 c.p., conserva i caratteri della precedente fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi ad incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva, portato da quattro a sei anni di reclusione, e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, quindi, dell’incaricato di pubblico servizio (che oggi, quindi, in presenza di tutti i presupposti di legge è eventualmente punibile – pur con le incongruenze dell’operatività di un apparato sanzionatorio molto più severo – a titolo di estorsione aggravata dall’aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, ai sensi degli artt. 29 e 69, comma 1, n. 9 c.p.). La seconda ipotesi di reato, “scorportata” dal previgente art. 317 c.p. e ora regolata dall’art. 319-quater c.p., recante in rubrica l’indicazione della nuova denominazione di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, è configurabile “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” laddove il pubblico ufficiale o i pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (fattispecie questa configurabile anche a carico dell’incaricato di pubblico servizio, con estensione della punibilità al destinatario della pretesa che dà o promette denaro o altra utilità, il quale, da persona offesa nell’originaria ipotesi di concussione per induzione, diventa concorrente necessario nella nuova ipotesi di reato).

 

2. Tra la vecchia ipotesi di concussione per induzione e la nuova fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319-quater c.p. esiste continuità normativa. A tale conclusione conduce, per un verso, l’esito del confronto strutturale tra le due disposizioni, per altro verso l’analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, risultante identico in entrambe le norme, essendo ugualmente colpite, vicende criminose identiche, consistenti nel’induzione illecita poeta in essere da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

 

 

11792_Cassazione penale 12 marzo 2013 (1107.57 Kb)