ESCLUSA L’INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE IN PRESENZA DEL COMPIMENTO DI MERI ATTI SESSUALI A PAGAMENTO CON IL MINORE

La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al comma secondo (e non di cui al comma primo) dell’art. 600-bis cod. pen.

 

La questione decisa dalle Sezioni Unite è la seguente: un adulto che offre denaro o altra utilità ad un minore in cambio di atti sessuali, può rispondere del delitto di “induzione alla prostituzione” di cui all’art. 600-bis comma 1 c.p. (punito con la reclusione da sei a dodici anni), oppure tale ipotesi deve rientrare nella fattispecie meno grave di cui al comma 2 dello stesso art. 600-bis c.p., che punisce con la reclusione da uno a sei anni chi compie atti sessuali con un minore in cambio di un corrispettivo in denaro o di altra utilità.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale accogliendo la tesi secondo cui viene integrata la fattispecie di cui al comma 2, respingendo così l’opposto indirizzo che aveva invece ritenuto il contrario: e cioè che l’adulto che paga il minore perché compia con lui atti sessuali lo sta anche “inducendo” alla prostituzione, e perciò deve rispondere ai sensi del comma 1 dell’art. 600-bis c.p., con una pena minima di sei anni di reclusione, al pari di chi “recluta” minori o di chi “favorisce, sfrutta, gestisce o organizza” la prostituzione di minori.

 

 

 

16207_Cassazione penale 14 aprile 2014 (1230.8 Kb)