ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DI GOOGLE PER I MATERIALI IMMESSI IN RETE DAGLI UTENTI

L’host o il content provider non è titolare di un obbligo giuridico, ex art. 40 cpv, c.p., di impedire eventi lesivi di carattere diffamatorio attraverso il controllo dei materiali immessi dagli utenti nella rete internet. Detta posizione di garanzia non può essere ravvisata stante, da un lato, l’assenza di una specifica previsione in tal senso e, dall’altro, la concreta impossibilità di effettuare un controllo preventivo. Un simile obbligo, del resto, imporrebbe al soggetto-web un filtro preventivo su tutti i dati immessi in rete, che finirebbe per alterarne la sua funzionalità.

 

In caso di pubblicazione di dati personali su interne, titolare del trattamento è il soggetto che provvede all’uploading (che crea o invia i dati), non il provider che fornisce gli strumenti.

 

 

8611_Corte app. Milano 27 febbraio 2013 (1816.35 Kb)