DROGA: IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI NON FA PRESUMERE LA DESTINAZIONE ALLO SPACCIO. LA PROVA GRAVA COMUNQUE SULL’ACCUSA

In materia di detenzione di sostanze stupefacenti è onere dell’accusa prova la destinazione all’uso non esclusivamente personale. Tale principio rimane fermo anche in caso di detenzione di dosi che superano, sotto il profilo quantitativo,  i limiti tabellari previsti dal decreto ministeriale. Il superamento dei limiti tabellari non dà infatti luogo ad alcuna una presunzione, neanche relativa, nel senso che, superato il limite delle tabelle, sia l’imputato a dovere offrire la prova insuperabile della destinazione ad uso personale. Nella norma non vi è alcuna finalità di invertire le regole in tema della prova della responsabilità penale: tale prova secondo i criteri ordinari, dovrà essere fornita dall’accusa, che potrà certamente valorizzare, ma nello specifico contesto fattuale, i parametri citati quali indizi ed utilizzare le tabelle per la corretta individuazione del numero di dosi utili che possano essere ricavate dalle varie e numerose sostanze inserite nell’elenco delle sostanze stupefacenti.

6571_Cassazione penale 11 febbraio 2013 (371.4 Kb)