CONSUMAZIONE E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE NEI DELITTI AGGRAVANTI DALL’EVENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL C.D. DISASTRO INNOMINATO

Consumazione e decorrenza della prescrizione nei delitti aggravanti dall’evento, con particolare riferimento al c.d. disastro innominato
Cass. Pen. Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 7941 –  Pres. Cortese, Est. Stefania Di Tomassi
1. Il reato è consumato quando la fattispecie è compiutamente realizzata e si ha così piena corrispondenza tra modello legale e fatto concreto. Occorre distinguere tra perfezione consumazione: la realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto minimo coincide con la perfezione del reato e segna così la linea di confine per la configurabilità del tentativo, ma non sempre e necessariamente ne esaurisce la consumazione, da intendere quale momento in cui si chiude l’iter criminis e il reato prefetto raggiunge la sua massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta e si apre la fase del post factum. Con il corollario essenziale, dunque, che esaurimento della consumazione non significa esaurimento di tutti gli effetti dannosi collegati o collegabili alla realizzazione della fattispecie; giacché: o gli effetti dannosi coincidono con l’evento ed allora l’esaurimento coincide con la consumazione; oppure si tratta di effetti ulteriori, ed allora questi possono essere presi in considerazione ai fini della gravità del reato o del danno risarcibile, ma non incidono sul momento consumativo del reato.
2. Nei reati a consumazione prolungata, quali sono per definizione i reati permanenti, la fattispecie è caratterizzata dal fatto che la durata dell’offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell’agente. Nel reato permanente (e nel reato istantaneo a condotta perdurante) si determina uno spostamento in avanti della consumazione fino al momento della iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell’agente “sostenga” concretamente la causazione dell’evento. Del tutto diversa è invece l’ipotesi del reato a evento differito, nel quale si ha semplicemente un distacco temporale tra la condotta e l’evento tipico ad essa causalmente collegato.
3. La prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; la consumazione si ha quando la causa imputabile ha prodotto interamente l’evento che forma oggetto della norma incriminatrice.
4. Nulla consente di affermare che nella nozione di evento rientrino solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato e non anche quelli che importano un aggravamento della pena; per conseguenza, in caso di reato aggravato dall’evento, l’iter criminoso si conclude con il verificarsi di detto evento.
5. Con riferimento ai c.d. delitti aggravati dall’evento, nelle ipotesi in cui l’evento aggravante è previsto come finalità originaria dell’agente, l’approfondimento della lesione è tipizzato nella stessa norma incriminatrice alla stregua di conoscenza legata alla medesima condotta, in relazione alla quale si configura dunque un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta un mero effetto danno esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, perfino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma minima, prevista per il titolo.
6. Nell’ipotesi di cui all’art. 434, secondo comma, c.p., la realizzione dell’evento di disastro funge da elemento aggravatore, ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l’evento si è realizzato.
7. Il reato di disastro innominato contempla, nella forma aggravata, un evento che è appunto il disastro verificatosi. Il disastro è da intendere, perché sia assicurata, seguendo le rime obbligare desumibili dalla descrizione degli altri disastri nomimati contemplati nel medesimo Capo I, la sufficiente determinatezza della fattispecie, come un fenomenoo distruttivo naturale di straordinaria importanza; il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e che individua il bene protetto, fune da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne sul piano della proiezione offensiva le caratteristiche; il persistere del pericolo e tanto meno in suo inveramento in qualche concreta lesione dell’incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto e non essendo elementi del fatto tipico non possono segnare la consumazione del reato perché non si deve confondere l’evento pericoloso con gli effetti che ne sono derivati.

7941_Cassazione Penale 23 febbraio 2015 (4.17 Mb)