LE SEZIONI UNITE TORNANO SUL RICORSO PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE AVVERSO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO E RECEPISCONO L’INTERPRETAZIONE VAGLIATA DALLA CGUE

Il vincolo derivante dalla sentenza 21 dicembre 2021, Randstad della CGUE ha ad oggetto la questione della compatibilità con le pertinenti norme unionali della interpretazione in senso limitativo delle disposizioni nazionali in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consigli di Stato, come emergente dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 che, dichiarando inammissibile una questione di costituzionalità proposta delle stesse Sezioni Unite per difetto di rilevanza, aveva ritenuto ingiustificato il controllo cassatorio sulle sentenze del Consiglio di Stato, nei casi di violazione di norme dell’Unione come interpretate dalla Corte di Giustizia.

Tale più recente interpretazione – superando quella precedente che attribuiva alla nozione di eccesso di potere giurisdizionale la più estesa accezione di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, quale causa di denegata giustizia è stata fatta propria dalle Sezioni Unite che, con atteggiamento di self restaint, hanno scelto di conformarvisi. L’atteggiamento di self restaint delle Sezioni Unite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018 ha superato il vaglio di compatibilità con il diritto dell’Unione europea sollecitato dall’ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 ed ha ricevuto conferma nella giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2021 (cfr. SU n. 1454 del 18 gennaio 2022).

 

25503_Cass. civile 30 agosto 202225503_Cass. civile 30 agosto 2022