LE SEZIONI UNITE E I LIMITI DEL SINDACATO PER MOTIVI DI GIURISDIZIONE

Cass. Sez. unite, 23 novembre 2023, n. 32559

Sorprendente sentenza delle sezioni unite (n. 32599/2023): rientrerebbe fra i motivi di giurisdizione la questione relativa all’ammissibilità di un intervento (di associazioni di categoria e della Regione Abruzzo) nella fase di giudizio innanzi all’Adunanza plenaria.
Nella specie, l’Adunanza plenaria, conformandosi a una sua pietrificata giurisprudenza, aveva dichiarato inammissibili alcuni interventi in quanto svolti da soggetti che non erano intervenuti nel giudizio davanti alla Sezione rimettente, ma solo nella fase (meramente incidentale) di fronte all’Adunanza plenaria.
Peraltro, con riferimento alla Regione Abruzzo l’inammissibilità dell’intervento era ulteriormente giustificato dal fatto che – in disparte la dirimente circostanza che tra i fini della Regione non rientra la tutela dell’interesse alla proroga senza gara delle concessioni demaniali – il provvedimento impugnato era stato adottato dal Comune di Lecce (!).
Sui limiti del sindacato delle Sezioni Unite sulla sentenza del Consiglio di Stato esiste peraltro, come ampiamente noto, una giurisprudenza della Corte costituzionale (di recente avallata dalla Corte di giustizia e recepita, prima della sentenza in esame, dalle stesse Sezioni unite) in base alla quale eventuali errores in procedendo (fra cui, in ipotesi, quella relativa all’ammissibilità di un intervento abusivo) non rientrano tra i motivi di giurisdizione.
Quanta (inutile) incertezza sul destino delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative… specie se si considera che i principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria con le storiche sentenze del 2021 sono stati avallati da Corte di giustizia e, proprio in questi giorni, richiamati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione per violazione della concorrenza iniziato contro l’Italia.

 

Cass 23 novembre 2023 n. 32559